Art. 3 
 
 
              Monitoraggio e meccanismo di salvaguardia 
 
  1.  Il  monitoraggio  delle  domande   accolte,   ai   fini   della
individuazione  di  eventuali  scostamenti  rispetto   alle   risorse
finanziarie  annualmente  disponibili  per   legge,   e'   effettuato
attraverso l'analisi dei dati provenienti dall'accentramento,  presso
l'INPS,  delle  informazioni  trasmesse  dagli   enti   previdenziali
interessati e concernenti: 
  a) la data di perfezionamento, per ogni lavoratore,  dei  requisiti
pensionistici agevolati; 
  b) l'onere finanziario connesso ad ogni anticipo pensionistico; 
  c) la data di presentazione della domanda di accesso al beneficio. 
  2. Qualora l'onere finanziario accertato attraverso il procedimento
di cui al comma  1  sia  superiore  allo  stanziamento  previsto,  la
decorrenza dei trattamenti pensionistici anticipati e'  differita  in
ragione della data  di  maturazione  dei  requisiti  agevolati  e,  a
parita' degli stessi, della data di presentazione  della  domanda  di
accesso al beneficio. 
  3. All'espletamento delle attivita' di monitoraggio e di  eventuale
differimento del trattamento  pensionistico  si  provvede  attraverso
indizione, da parte  del  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche
sociali, di apposita conferenza di servizi di cui all'art.  14  della
legge 7 agosto l 990, n. 241.