Art. 3. 
 
 
Rapporti  massimi,  tra  gli  spazi   destinati   agli   insediamenti
residenziali  e  gli  spazi  pubblici  o  riservati  alle   attivita'
             collettive, a verde pubblico o a parcheggi. 
 
  Per gli  insediamenti  residenziali,  i  rapporti  massimi  di  cui
all'art. 17 - penultimo comma - della legge n. 765, sono  fissati  in
misura tale  da  assicurare  per  ogni  abitante  -  insediato  o  da
insediare - la dotazione minima, inderogabile, di mq.  18  per  spazi
pubblici o riservati alle attivita' collettive, a verde pubblico o  a
parcheggio, con esclusione degli spazi destinati alle sedi varie. 
  Tale  quantita'  complessiva  va  ripartita,  di  norma,  nel  modo
appresso indicato: 
  a) mq. 4,50 di aree per l'istruzione: asili nido, scuole materne  e
scuole dell'obbligo; 
  B) mq. 2 di aree per attrezzature di interesse  comune:  religiose,
culturali, sociali,  assistenziali,  sanitarie,  amministrative,  per
pubblici servizi (uffici p.t., protezione civile, ecc.) Ed altre; 
  C) mq. 9 di aree per spazi pubblici attrezzati a  parco  e  per  il
gioco e lo sport, effettivamente utilizzabili per tali  impianti  con
esclusione di fasce verdi lungo le strade; 
  D) mq. 2,50 di aree per parcheggi (in  aggiunta  alle  superfici  a
parcheggio previste dall'art. 18 della legge n. 765) : tali aree - in
casi speciali potranno essere distribuite su diversi livelli. 
  Ai fini dell'osservanza dei rapporti  suindicati  nella  formazione
degli  strumenti  urbanistici,   si   assume   che,   salvo   diversa
dimostrazione,  ad   ogni   abitante   insediato   o   da   insediare
corrispondano mediamente 25 mq. Di superficie lorda abitabile (pari a
circa 80 mc. Vuoto per pieno), eventualmente maggiorati di una  quota
non superiore a 5 mq. (pari a circa 20 mc. Vuoto per  pieno)  per  le
destinazioni non specificamente residenziali ma strettamente connesse
con le residenze (negozi di prima necessita', servizi collettivi  per
le abitazioni, studi professionali, ecc.).