Art. 3 
 
  1.  Gli  Istituti  zooprofilattici  sperimentali   sottopongono   a
necroscopia l'animale ed  effettuano  gli  opportuni  accertamenti  e
analisi di laboratorio sui campioni pervenuti  o  prelevati  in  sede
necroscopica. 
  2. Gli Istituti eseguono la necroscopia entro quarantotto ore e  le
analisi entro trenta giorni dall'arrivo del  campione,  comunicandone
gli esiti  al  medico  veterinario  che  ha  segnalato  l'evento,  al
Servizio veterinario dell'azienda sanitaria  locale  territorialmente
competente,  al  sindaco  e,  in  caso  di  accertato  avvelenamento,
all'Autorita' giudiziaria.