Art. 3 1. Gli Istituti zooprofilattici sperimentali sottopongono a necroscopia l'animale ed effettuano gli opportuni accertamenti e analisi di laboratorio sui campioni pervenuti o prelevati in sede necroscopica. 2. Gli Istituti eseguono la necroscopia entro quarantotto ore e le analisi entro trenta giorni dall'arrivo del campione, comunicandone gli esiti al medico veterinario che ha segnalato l'evento, al Servizio veterinario dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente, al sindaco e, in caso di accertato avvelenamento, all'Autorita' giudiziaria.