Art. 3 
 
  1. Le variazioni di  bilancio  conseguenti  all'applicazione  degli
articoli 1 e 2 sono disposte con decreti del Ministro dell'economia e
delle finanze. 
  Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte  dei  conti  per  la
registrazione e  sara'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
repubblica italiana. 
    Roma, 12 aprile 2012 
 
Il Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro  dell'economia  e
                            delle finanze 
                                Monti 
 
 
                      Il Ministro dell'interno 
                             Cancellieri 
 
 
  Il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione 
                           Patroni Griffi 
 
 
     Il Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport 
                                Gnudi 
 
 
              Il Ministro per la coesione territoriale 
                                Barca 
 

Registrato alla Corte dei conti il 16 maggio 2012 
Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 4, foglio n. 259