(( Art. 3 bis
Semplificazioni per periodici web di piccole dimensioni
1. Le testate periodiche realizzate unicamente su supporto
informatico e diffuse unicamente per via telematica ovvero on line, i
cui editori non abbiano fatto domanda di provvidenze, contributi o
agevolazioni pubbliche e che conseguano ricavi annui da attivita'
editoriale non superiori a 100.000 euro, non sono soggette agli
obblighi stabiliti dall'articolo 5 della legge 8 febbraio 1948, n.
47, dall'articolo 1 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive
modificazioni, e dall'articolo 16 della legge 7 marzo 2001, n. 62, e
ad esse non si applicano le disposizioni di cui alla delibera
dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni n. 666/08/CONS del
26 novembre 2008, e successive modificazioni.
2. Ai fini del comma 1 per ricavi annui da attivita' editoriale si
intendono i ricavi derivanti da abbonamenti e vendita in qualsiasi
forma, ivi compresa l'offerta di singoli contenuti a pagamento, da
pubblicita' e sponsorizzazioni, da contratti e convenzioni con
soggetti pubblici e privati. ))
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'art. 5 della legge 8
febbraio 1948, n. 47, recante «Disposizioni sulla stampa»,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 20 febbraio 1948,
n. 43:
«Art. 5 (Registrazione). - Nessun giornale o periodico
puo' essere pubblicato se non sia stato registrato presso
la cancelleria del tribunale, nella cui circoscrizione la
pubblicazione deve effettuarsi.
Per la registrazione occorre che siano depositati nella
cancelleria:
1) una dichiarazione, con le firme autenticate del
proprietario e del direttore o vice direttore responsabile,
dalla quale risultino il nome e il domicilio di essi e
della persona che esercita l'impresa giornalistica, se
questa e' diversa dal proprietario, nonche' il titolo e la
natura della pubblicazione;
2) i documenti comprovanti il possesso dei requisiti
indicati negli articoli 3 e 4;
3) un documento da cui risulti l'iscrizione nell'albo
dei giornalisti, nei casi in cui questa sia richiesta dalle
leggi sull'ordinamento professionale;
4) copia dell'atto di costituzione o dello statuto, se
proprietario e' una persona giuridica.
Il presidente del tribunale o un giudice da lui
delegato, verificata la regolarita' dei documenti
presentati, ordina, entro quindici giorni, l'iscrizione del
giornale o periodico in apposito registro tenuto dalla
cancelleria.
Il registro e' pubblico.».
- Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 5 agosto
1981, n. 416, recante «Disciplina delle imprese editrici e
provvidenze per l'editoria», pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale del 6 agosto 1981, n. 215:
«Art. 1 (Titolarita' delle imprese). - L'esercizio
dell'impresa editrice di giornali quotidiani e' riservato
alle persone fisiche, nonche' alle societa' costituite
nella forma della societa' in nome collettivo, in
accomandita semplice, a responsabilita' limitata, per
azioni, in accomandita per azioni o cooperativa, il cui
oggetto comprenda l'attivita' editoriale, esercitata
attraverso qualunque mezzo e con qualunque supporto, anche
elettronico, l'attivita' tipografica, radiotelevisiva o
comunque attinente all'informazione e alla comunicazione,
nonche' le attivita' connesse funzionalmente e direttamente
a queste ultime.
Agli effetti della presente legge le societa' in
accomandita semplice debbono in ogni caso essere costituite
soltanto da persone fisiche.
Quando l'impresa e' costituita in forma di societa' per
azioni, in accomandita per azioni o a responsabilita'
limitata, le azioni aventi diritto di voto o le quote
devono essere intestate a persone fisiche, societa' in nome
collettivo, in accomandita semplice o a societa' a
prevalente partecipazione pubblica. E' escluso il
trasferimento per semplice girata di dette azioni.
Le azioni aventi diritto di voto o le quote sociali
possono essere intestate a societa' per azioni, in
accomandita per azioni o a responsabilita' limitata,
purche' la partecipazione di controllo di dette societa'
sia intestata a persone fisiche o a societa' direttamente
controllate da persone fisiche. Ai fini della presente
disposizione, il controllo e' definito ai sensi dell'art.
2359 del codice civile, nonche' dell'ottavo comma del
presente articolo. Il venire meno di dette condizioni
comporta la cancellazione d'ufficio dell'impresa dal
registro degli operatori di comunicazione di cui all'art.
1, comma 6, lettera a), n. 5), della legge 31 luglio 1997,
n. 249.
Le azioni o quote di societa' editrici intestate a
soggetti diversi da quelli di cui ai due commi precedenti
da data anteriore all'entrata in vigore della presente
legge ed il cui valore sia inferiore alla meta' di quelle
aventi diritto di voto nelle assemblee ordinarie ai sensi
dell'art. 2368 del codice civile, possono rimanere
intestate a tali soggetti a condizione che:
a) sia assicurata, attraverso comunicazioni al Servizio
dell'editoria, la conoscenza della proprieta' diretta o
indiretta di tali azioni o quote, in modo da consentire di
individuare le persone fisiche o le societa' per azioni
quotate in borsa o gli enti morali che direttamente o
indirettamente ne detengono la proprieta' o il controllo;
b) sia data dimostrazione, da parte del legale
rappresentante della societa' che esercita l'impresa
editrice, di aver provveduto a notificare ai loro titolari
l'interdizione dal diritto di voto nelle assemblee sociali,
ordinarie e straordinarie, della societa' stessa e di aver
provveduto nelle forme prescritte ad informare di tale
interdizione tutti i soci;
c) rimanga immutato l'assetto proprietario di cui alla
lettera a) del presente comma, salvo che ricorra l'ipotesi
di cui al precedente quarto comma.
Qualora la partecipazione di controllo di cui al quarto
comma sia intestata a societa' fiduciarie, il requisito ivi
previsto del controllo diretto o indiretto da parte di
persone fisiche si intende riferito ai fiducianti, in
quanto soggetti effettivamente titolari delle azioni o
quote medesime. In tal caso la societa' fiduciaria e'
tenuta, ai fini del presente articolo, a comunicare i
nominativi dei fiducianti all'Autorita' per le garanzie
nelle comunicazioni ai fini e per gli effetti dell'art. 1,
comma 6, lettera a), numero 5), della legge 31 luglio 1997,
n. 249.
Le imprese di cui ai commi precedenti sono tenute a
comunicare, al servizio dell'editoria di cui all'art. 10,
per la iscrizione sul registro di cui all'art. 11:
a) le dichiarazioni di cessazione delle pubblicazioni
nonche' i trasferimenti di testata, entro le ventiquattro
ore successive;
b) i contratti di affitto o di gestione della azienda o
di cessione in uso della testata, entro trenta giorni dalla
stipula;
c) qualora l'impresa sia costituita in forma
societaria, l'elenco dei soci titolari con il numero delle
azioni o l'entita' delle quote da essi possedute, nonche'
degli eventuali aventi diritto di intervenire all'assemblea
che approva il bilancio della societa', entro trenta giorni
dalla data dell'assemblea stessa;
d) nei casi in cui l'impresa e' costituita in forma di
societa' per azioni o in accomandita per azioni o a
responsabilita' limitata, l'elenco dei soci delle societa'
alle quali sono intestate le azioni o le quote della
societa' che esercita l'impresa giornalistica o delle
societa' che comunque la controllano direttamente o
indirettamente, nonche' il numero delle azioni o l'entita'
delle quote da essi possedute.
Le persone fisiche e le societa' che controllano una
societa' editrice di giornali quotidiani, anche attraverso
intestazione fiduciaria delle azioni o delle quote o per
interposta persona, devono darne comunicazione scritta alla
societa' controllata ed al servizio dell'editoria entro
trenta giorni dal fatto o dal negozio che determina
l'acquisizione del controllo. Costituisce controllo la
sussistenza dei rapporti configurati come tali nell'art.
2359 del codice civile. Si ritiene esistente, salvo prova
contraria, l'influenza dominante prevista dal primo comma
dell'art. 2359 del codice civile quando ricorrano rapporti
di carattere finanziario o organizzativo che consentono:
a) la comunicazione degli utili o delle perdite; ovvero
b) il coordinamento della gestione dell'impresa
editrice con quella di altre imprese ai fini del
perseguimento di uno scopo comune o ai fini di limitare la
concorrenza tra le imprese stesse; ovvero
c) una distribuzione degli utili o delle perdite
diversa, quanto ai soggetti o alla misura, da quella che
sarebbe avvenuta in assenza dei rapporti stessi; ovvero
d) l'attribuzione di poteri maggiori rispetto a quelli
derivanti dal numero delle azioni o delle quote possedute;
ovvero
e) l'attribuzione a soggetti diversi da quelli
legittimati in base all'assetto proprietario di poteri
nella scelta degli amministratori e dei dirigenti delle
imprese editrici nonche' dei direttori delle testate edite.
I partiti politici rappresentati in almeno un ramo del
Parlamento e le associazioni sindacali rappresentate nel
Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro possono
intestare fiduciariamente, con deliberazione assunta
secondo i rispettivi statuti, le azioni o le quote di
societa' editrici di giornali quotidiani o periodici e di
societa' intestatarie di azioni o quote di societa'
editrici di giornali quotidiani o periodici.
In tal caso, i partiti politici o le associazioni
sindacali indicati nel comma precedente devono depositare
al registro nazionale della stampa di cui all'art. 11
documentazione autenticata delle delibere concernenti
l'intestazione fiduciaria, accompagnata dalla dichiarazione
di accettazione rilasciata dai soggetti nei cui confronti
l'intestazione stessa viene effettuata.
Quando una societa' a prevalente partecipazione statale
o un ente pubblico vengono, a qualsiasi titolo, in possesso
di azioni o quote di societa' editrici di giornali
quotidiani, ne devono dare immediata comunicazione al
servizio dell'editoria.
Sono puniti con le pene stabilite nel sesto comma
dell'art. 5 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95,
convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7
giugno 1974, n. 216, gli amministratori che violano le
disposizioni dei commi precedenti. Le stesse pene si
applicano agli amministratori delle societa' alle quali
sono intestate le azioni o le quote della societa' che
esercita l'impresa giornalistica o delle societa' che
comunque la controllano direttamente o indirettamente, che
non trasmettano alle imprese editrici di giornali
quotidiani l'elenco dei propri soci.
Dalla data di entrata in vigore della presente legge,
gli enti pubblici e le societa' a prevalente partecipazione
statale, nonche' quelle da esse controllate, non possono
costituire, acquistare o acquisire nuove partecipazioni in
aziende editoriali di giornali o di periodici che non
abbiano esclusivo carattere tecnico inerente all'attivita'
dell'ente o della societa'.
A tutti gli effetti della presente legge e' considerata
impresa editoriale anche l'impresa che gestisce testate
giornalistiche in forza di contratti di affitto o di
affidamento in gestione.
I soggetti di cui al primo comma sono ammessi ad
esercitare l'attivita' d'impresa ivi descritta solo se in
possesso della cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione
europea o, in caso di societa', se aventi sede in uno dei
predetti Stati. I soggetti non aventi il predetto requisito
sono ammessi all'esercizio dell'impresa medesima solo a
condizione che lo Stato di cui sono cittadini applichi un
trattamento di effettiva reciprocita'. Sono fatte salve le
disposizioni derivanti da accordi internazionali.».
- Per il riferimento alla legge 7 marzo 2001, n. 62,
art. 16, si veda nei riferimenti normativi all'art. 3.
- La delibera 26 novembre 2008, n. 666/08/CONS, emanata
dall'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, recante
«Regolamento per l'organizzazione e la tenuta del Registro
degli operatori di comunicazione» (deliberazione n.
666/08/CONS) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31
gennaio 2009, n. 25.