(( Art. 3 bis 
 
 
Incremento della massa attiva della gestione liquidatoria degli  enti
               locali in stato di dissesto finanziario 
 
  1. Per gli anni  2012,  2013  e  2014,  le  somme  disponibili  sul
capitolo 1316 "Fondo ordinario per il finanziamento dei bilanci degli
enti locali" dello stato di  previsione  della  spesa  del  Ministero
dell'interno, accantonate ai sensi dell'articolo  35,  comma  6,  del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e  non  utilizzate  nei
richiamati esercizi, per gli interventi di  cui  agli  articoli  259,
comma 4,  e  260,  comma  2,  del  testo  unico  di  cui  al  decreto
legislativo 18 agosto 2000, n.  267,  sono  destinate  all'incremento
della massa attiva della gestione liquidatoria degli enti  locali  in
stato di dissesto finanziario, deliberato dopo il 4  ottobre  2007  e
fino alla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto.  Il
contributo e' ripartito, nei limiti della massa passiva accertata, in
base  ad  una  quota  pro  capite  determinata  tenendo  conto  della
popolazione  residente,  calcolata  alla  fine  del  penultimo   anno
precedente alla dichiarazione di dissesto,  secondo  i  dati  forniti
dall'Istituto nazionale di statistica. Ai fini del riparto, gli  enti
con popolazione superiore a 5.000 abitanti sono considerati come enti
di 5.000 abitanti. A tal fine, le somme non impegnate di cui al primo
periodo, entro il limite massimo di 30 milioni di  euro  annui,  sono
versate all'entrata del bilancio dello Stato per  essere  riassegnate
allo stato di previsione del Ministero dell'interno per le  finalita'
indicate dal primo periodo. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta  il  testo  dell'art.  35,  comma  6,  del
          decreto legislativo 30  dicembre  1992,  n.  504  (Riordino
          della finanza degli enti territoriali, a norma dell'art.  4
          della legge 23 ottobre 1992, n. 421): 
              «6. Sul fondo ordinario e' accantonata  ogni  anno  una
          quota di 100.000 milioni per l'attivazione delle  procedure
          di allineamento alla media dei contributi  e  di  mobilita'
          del personale previste dal citato art. 25 del decreto-legge
          n. 66 del 1989 convertito, con modificazioni,  dalla  legge
          n. 144 del 1989.». 
              Per il testo dell'art. 243-ter del decreto  legislativo
          18 agosto 2000, n. 267, v. nelle note all'art. 3. 
              - Si riporta il testo degli articoli 259,  comma  4,  e
          260, comma 2, del decreto legislativo 18  agosto  2000,  n.
          267, (per l'argomento v. nelle note all'art. 3): 
              «4. Le province ed i comuni per i quali le  risorse  di
          parte corrente, costituite dai trasferimenti  in  conto  al
          fondo ordinario ed al fondo consolidato e da  quella  parte
          di tributi locali calcolata in detrazione ai  trasferimenti
          erariali,   sono   disponibili   in    misura    inferiore,
          rispettivamente, a quella media unica nazionale ed a quella
          media  della  fascia  demografica  di  appartenenza,   come
          definita con il decreto  di  cui  all'art.  263,  comma  1,
          richiedono,   con   la   presentazione   dell'ipotesi,    e
          compatibilmente con la quantificazione annua dei contributi
          a cio' destinati, l'adeguamento dei contributi statali alla
          media   predetta,   quale   fattore   del    consolidamento
          finanziario della gestione. 
              2. Il Ministero dell'interno  assegna  all'ente  locale
          per il personale posto in disponibilita' un contributo pari
          alla spesa relativa al trattamento economico con decorrenza
          dalla data della deliberazione e per tutta la durata  della
          disponibilita'.  Analogo  contributo,  per  la  durata  del
          rapporto di lavoro, e' corrisposto all'ente  locale  presso
          il quale il personale predetto assume servizio.».