Art. 3 
 
  Non appena  ultimate  le  operazioni  di  assegnazione  di  cui  al
precedente articolo, avra' inizio il collocamento dell'ottava tranche
dei certificati, per un importo pari al 15 per  cento  dell'ammontare
nominale massimo offerto nell'asta «ordinaria» relativa alla  tranche
di cui all'art. 1 del presente decreto;  tale  tranche  supplementare
sara' riservata agli operatori  «specialisti  in  titoli  di  Stato»,
individuati ai sensi dell'art. 23 del decreto ministeriale n. 216 del
2009, citato nelle premesse, che abbiano partecipato  all'asta  della
settima tranche e  verra'  ripartita  con  le  modalita'  di  seguito
indicate. 
  La  tranche   supplementare   verra'   collocata   al   prezzo   di
aggiudicazione determinato nell'asta relativa  alla  tranche  di  cui
all'art. 1 del presente decreto e verra' assegnata con  le  modalita'
indicate negli articoli 10 e 11 del citato decreto del  24  settembre
2012, in quanto applicabili. 
  Gli   «specialisti»   potranno    partecipare    al    collocamento
supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino  alle  ore
15,30 del giorno 28 dicembre 2012. 
  Le offerte non pervenute entro il  suddetto  termine  non  verranno
prese in considerazione. 
  L'importo  spettante  di  diritto  a  ciascuno  «specialista»   nel
collocamento supplementare sara' determinato nella maniera seguente: 
    per un importo pari  al  10  per  cento  dell'ammontare  nominale
massimo offerto nell'asta «ordinaria», l'ammontare  attribuito  sara'
uguale  al  rapporto  fra  il  valore  dei  certificati  di  cui   lo
specialista  e'  risultato  aggiudicatario  nelle  ultime  tre   aste
«ordinarie» dei «CTZ», ed il totale complessivamente assegnato, nelle
medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare  al  collocamento
supplementare; nelle predette aste  verra'  compresa  quella  di  cui
all'art. 1 del presente decreto e verranno escluse quelle relative ad
eventuali operazioni di concambio; 
    per un importo ulteriore  pari  al  5  per  cento  dell'ammontare
nominale massimo offerto nell'asta  ordinaria,  sara'  attribuito  in
base alla  valutazione,  effettuata  dal  Tesoro,  della  performance
relativa agli specialisti medesimi,  rilevata  trimestralmente  sulle
sedi di negoziazione all'ingrosso selezionate ai sensi degli articoli
23 (commi 10, 11, 13 e 14) e 28 (comma 2) del decreto ministeriale n.
216 del 22 dicembre 2009, citato  nelle  premesse;  tale  valutazione
viene comunicata alla Banca d'Italia e agli specialisti stessi. 
  Le richieste  saranno  soddisfatte  assegnando  prioritariamente  a
ciascuno «specialista» il minore tra  l'importo  richiesto  e  quello
spettante di diritto. Qualora uno  o  piu'  «specialisti»  presentino
richieste inferiori a quelle loro spettanti di  diritto,  ovvero  non
effettuino alcuna  richiesta,  la  differenza  sara'  assegnata  agli
operatori che presenteranno richieste superiori a quelle spettanti di
diritto. 
  Delle operazioni  relative  al  collocamento  supplementare  verra'
redatto apposito verbale.