ARTICOLO 3 (Il Presidente) 1. Presidente dell'Istituto e' il Direttore Generale della Banca d'Italia. 2. Il Presidente: a) ha la rappresentanza legale dell'Istituto di fronte ai terzi in tutti gli atti e i contratti e nei giudizi; b) promuove e coordina l'attivita' del Consiglio e ne presiede le riunioni; c) informa il Direttorio integrato sui fatti rilevanti concernenti l'amministrazione dell'Istituto. 3. Il Consigliere piu' anziano per nomina, e, in caso di pari anzianita', il piu' anziano per eta', coadiuva il Presidente nell'esercizio delle sue attribuzioni e lo surroga nel caso di assenza o impedimento, circostanze delle quali la sua firma fa piena prova nei confronti dei terzi. 4. Nel caso di contemporanea assenza o impedimento del Presidente e del Consigliere di cui al comma precedente, li surroga il secondo Consigliere, la cui firma fa piena prova nei confronti dei terzi dell'altrui assenza o impedimento. 5. Il Presidente puo' delegare la firma di atti e la stipula di contratti al personale dell'Istituto.