Art. 3 
 
 
Modifica  alla  disciplina  dell'Anagrafe  degli  italiani  residenti
                          all'estero - AIRE 
 
  1. All'articolo 6, comma 4, della legge 27 ottobre  1988,  n.  470,
dopo le  parole:  «ai  quali  la  dichiarazione  si  riferisce»  sono
aggiunte  le  seguenti:  «e  sono  accompagnate   da   documentazione
comprovante la residenza nella circoscrizione consolare». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta  il  testo  dell'art.  6  della  legge  27
          ottobre 1988, n. 470, recante: «Anagrafe e censimento degli
          italiani all'estero» (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 7
          novembre  1988,  n.  261),  come  modificato  dal  presente
          articolo: 
              «Art. 6. - 1. I cittadini italiani che trasferiscono la
          loro residenza da  un  comune  italiano  all'estero  devono
          farne    dichiarazione    all'ufficio    consolare    della
          circoscrizione di immigrazione entro novanta  giorni  dalla
          immigrazione. 
              2. I cittadini italiani che risiedono  all'estero  alla
          data dell'entrata in vigore  della  presente  legge  devono
          dichiarare  la  loro  residenza   al   competente   ufficio
          consolare entro un anno dalla predetta data. 
              3.  I  cittadini  italiani  residenti  all'estero   che
          cambiano  la  residenza   o   l'abitazione   devono   farne
          dichiarazione entro novanta  giorni  all'ufficio  consolare
          nella cui circoscrizione si trova la nuova residenza  o  la
          nuova abitazione. 
              4.  Le  dichiarazioni  rese  dagli  interessati  devono
          specificare i componenti  della  famiglia  di  cittadinanza
          italiana ai quali la dichiarazione stessa  si  riferisce  e
          sono  accompagnate   da   documentazione   comprovante   la
          residenza nella circoscrizione consolare. 
              5.  Le  rappresentanze  diplomatiche   e   gli   uffici
          consolari provvedono comunque  a  svolgere  ogni  opportuna
          azione  intesa  a   promuovere   la   presentazione   delle
          dichiarazioni di cui al presente articolo, anche sulla base
          delle comunicazioni di cui all'art. 5, ed avvalendosi,  per
          quanto  possibile,  della  collaborazione  delle  pubbliche
          autorita'  locali,  per  ottenere   la   segnalazione   dei
          nominativi   dei   cittadini   italiani   residenti   nelle
          rispettive circoscrizioni e dei relativi recapiti. 
              6.  Le  notizie   recate   dalle   dichiarazioni   sono
          registrate  dagli  uffici   consolari   interessati   negli
          schedari istituiti a norma dell'art.  67  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200. Scaduti
          i termini per la presentazione delle dichiarazioni  di  cui
          al presente articolo, gli uffici  consolari  provvedono  ad
          iscrivere  d'ufficio  nei  predetti  schedari  i  cittadini
          italiani che non abbiano presentato  le  dichiarazioni,  ma
          dei quali gli uffici consolari abbiano conoscenza, in  base
          ai dati in loro possesso. 
              7.  Una  copia  autentica  della  dichiarazione  o,  in
          mancanza di questa,  l'iscrizione  d'ufficio  e'  trasmessa
          entro  centottanta   giorni   dall'ufficio   consolare   al
          Ministero dell'interno per le registrazioni di competenza e
          per  le  successive,  immediate  comunicazioni  al   comune
          italiano competente. 
              8.  Altra  copia  autentica  della   dichiarazione   e'
          trasmessa all'ufficio  consolare  della  circoscrizione  di
          provenienza. 
              9. La richiesta agli uffici  consolari,  da  parte  dei
          cittadini italiani residenti all'estero, di atti, documenti
          e certificati deve essere accompagnata, qualora  non  siano
          gia' state rese, dalle dichiarazioni  di  cui  al  presente
          articolo. In mancanza  di  tali  dichiarazioni  gli  uffici
          consolari  corrisponderanno  alla  richiesta,   provvedendo
          contestualmente alla iscrizione d'ufficio a norma del comma
          6.».