Art. 3 Modifica alla disciplina dell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero - AIRE 1. All'articolo 6, comma 4, della legge 27 ottobre 1988, n. 470, dopo le parole: «ai quali la dichiarazione si riferisce» sono aggiunte le seguenti: «e sono accompagnate da documentazione comprovante la residenza nella circoscrizione consolare».
Riferimenti normativi - Si riporta il testo dell'art. 6 della legge 27 ottobre 1988, n. 470, recante: «Anagrafe e censimento degli italiani all'estero» (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 7 novembre 1988, n. 261), come modificato dal presente articolo: «Art. 6. - 1. I cittadini italiani che trasferiscono la loro residenza da un comune italiano all'estero devono farne dichiarazione all'ufficio consolare della circoscrizione di immigrazione entro novanta giorni dalla immigrazione. 2. I cittadini italiani che risiedono all'estero alla data dell'entrata in vigore della presente legge devono dichiarare la loro residenza al competente ufficio consolare entro un anno dalla predetta data. 3. I cittadini italiani residenti all'estero che cambiano la residenza o l'abitazione devono farne dichiarazione entro novanta giorni all'ufficio consolare nella cui circoscrizione si trova la nuova residenza o la nuova abitazione. 4. Le dichiarazioni rese dagli interessati devono specificare i componenti della famiglia di cittadinanza italiana ai quali la dichiarazione stessa si riferisce e sono accompagnate da documentazione comprovante la residenza nella circoscrizione consolare. 5. Le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari provvedono comunque a svolgere ogni opportuna azione intesa a promuovere la presentazione delle dichiarazioni di cui al presente articolo, anche sulla base delle comunicazioni di cui all'art. 5, ed avvalendosi, per quanto possibile, della collaborazione delle pubbliche autorita' locali, per ottenere la segnalazione dei nominativi dei cittadini italiani residenti nelle rispettive circoscrizioni e dei relativi recapiti. 6. Le notizie recate dalle dichiarazioni sono registrate dagli uffici consolari interessati negli schedari istituiti a norma dell'art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200. Scaduti i termini per la presentazione delle dichiarazioni di cui al presente articolo, gli uffici consolari provvedono ad iscrivere d'ufficio nei predetti schedari i cittadini italiani che non abbiano presentato le dichiarazioni, ma dei quali gli uffici consolari abbiano conoscenza, in base ai dati in loro possesso. 7. Una copia autentica della dichiarazione o, in mancanza di questa, l'iscrizione d'ufficio e' trasmessa entro centottanta giorni dall'ufficio consolare al Ministero dell'interno per le registrazioni di competenza e per le successive, immediate comunicazioni al comune italiano competente. 8. Altra copia autentica della dichiarazione e' trasmessa all'ufficio consolare della circoscrizione di provenienza. 9. La richiesta agli uffici consolari, da parte dei cittadini italiani residenti all'estero, di atti, documenti e certificati deve essere accompagnata, qualora non siano gia' state rese, dalle dichiarazioni di cui al presente articolo. In mancanza di tali dichiarazioni gli uffici consolari corrisponderanno alla richiesta, provvedendo contestualmente alla iscrizione d'ufficio a norma del comma 6.».