Art. 3 1. Agli oneri connessi alla realizzazione delle iniziative d'urgenza di cui alla presente ordinanza, ivi compreso il rimborso degli oneri per l'impiego del volontariato di protezione civile attivato ai sensi di quanto previsto dagli articoli 9, 10 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194, si provvede a valere sulle risorse individuate dal Consiglio dei Ministri, nella seduta dell'11 dicembre 2012, nel limite di euro 14.000.000,00. 2. Per la realizzazione degli interventi previsti nella presente ordinanza, e' autorizzata l'apertura di apposita contabilita' speciale intestata al Commissario delegato. 3. Per le prime necessita' il Dipartimento della protezione civile e' autorizzato a trasferire sulla predetta contabilita' speciale la somma di euro 5.000.000,00 al Commissario delegato. Il successivo trasferimento delle risorse sulla contabilita' speciale avviene sulla base della rendicontazione effettuata dal predetto Commissario. 4. Il Commissario delegato e' tenuto a rendicontare ai sensi dell'art. 5, comma 5-bis, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni e integrazioni.