Art. 3 
 
Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni e Archivio
  nazionale dei numeri civici delle strade urbane 
 
  1. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della  legge  di
conversione del presente decreto,  con  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri, su proposta  del  Ministro  per  la  pubblica
amministrazione e la semplificazione, del  Ministro  dell'economia  e
delle  finanze,  sentiti  il  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti e l'ISTAT, previa intesa con la Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.  281,  sono
stabiliti i tempi di realizzazione del censimento della popolazione e
delle abitazioni di cui all'articolo 15, comma  1,  lettera  b),  del
decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322,  effettuato  dall'ISTAT
con   cadenza   annuale,   nel   rispetto    delle    raccomandazioni
internazionali e dei regolamenti europei. 
  2. Con il decreto di cui al  comma  1  sono  altresi'  stabiliti  i
contenuti dell'Archivio nazionale  dei  numeri  civici  delle  strade
urbane (ANNCSU), realizzato ed aggiornato dall'ISTAT  e  dall'Agenzia
del territorio, gli obblighi e le  modalita'  di  conferimento  degli
indirizzari e stradari comunali tenuti dai singoli  comuni  ai  sensi
del regolamento anagrafico della popolazione residente, le  modalita'
di accesso all'ANNCSU da parte dei soggetti  autorizzati,  nonche'  i
criteri per l'interoperabilita' dell'ANNCSU con le altre banche  dati
di  rilevanza  nazionale  e  regionale,  nel  rispetto  delle  regole
tecniche del sistema pubblico di  connettivita'  di  cui  al  decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82.  Per  la  realizzazione  dell'ANNCSU
l'ISTAT puo' stipulare  apposite  convenzioni  con  concessionari  di
servizi  pubblici  dotati  di  un  archivio  elettronico   con   dati
toponomastici puntuali sino a livello di numero civico  su  tutto  il
territorio nazionale, standardizzati, georeferenziati  a  livello  di
singolo  numero  civico  e  mantenuti  sistematicamente   aggiornati.
Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi
o maggiori oneri a carico del bilancio  dello  Stato.  All'attuazione
della  medesima  si  provvede  nell'ambito   delle   risorse   umane,
strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente. 
  3.  Agli  oneri  derivanti  dalla  realizzazione  delle   attivita'
preparatorie  all'introduzione  del  censimento  permanente  mediante
indagini statistiche a cadenza annuale, nonche'  delle  attivita'  di
cui al comma 2 si provvede nei limiti  dei  complessivi  stanziamenti
gia' autorizzati dall'articolo 50 del decreto-legge 31  maggio  2010,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,  n.
122. Per fare fronte alle esigenze connesse alla realizzazione  delle
attivita' di cui al presente comma e al comma 2 il termine di cui  al
comma 4 dell'articolo 50 del decreto-legge 31  maggio  2010,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e'
prorogato al 31 dicembre 2015. 
  4. Allo scopo di rafforzare la funzione statistica in coerenza  con
le raccomandazioni internazionali e i  regolamenti  comunitari  e  di
aumentare l'efficienza e la qualita' dei servizi informativi resi  al
sistema  economico  e  sociale  del  Paese  dal  Sistema   statistico
nazionale (SISTAN), su proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione
e la semplificazione, con il Ministro dell'economia e delle finanze e
con il Ministro  dello  sviluppo  economico,  previa  intesa  con  la
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, e sentito il Garante per la protezione dei  dati
personali, il Governo  emana  entro  novanta  giorni  dalla  data  di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto  un
regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto
1988, n. 400 per la revisione del decreto legislativo n. 322 del 1989
e il complessivo  riordino  del  Sistema  Statistico  Nazionale,  nel
rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: 
  a) rafforzare l'indipendenza professionale dell'ISTAT e degli  enti
e degli uffici di statistica del SISTAN; 
  b)  migliorare  gli  assetti  organizzativi  dell'ISTAT  anche  con
riferimento all'articolo 5, comma 1,  lettera  b),  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 166, e rafforzarne i
compiti  di  indirizzo  e  coordinamento   tecnico-metodologico,   di
definizione di metodi e formati per la raccolta e lo scambio di  dati
amministrativi e statistici, nonche' di regolamentazione del SISTAN; 
  c) favorire l'armonizzazione del funzionamento  del  SISTAN  con  i
principi europei in materia di organizzazione e di  produzione  delle
statistiche ufficiali, assicurando l'utilizzo da  parte  del  Sistema
delle piu' avanzate metodologie  statistiche  e  delle  piu'  moderne
tecnologie dell'informazione e della comunicazione; 
  d) semplificare e  razionalizzare  la  procedura  di  adozione  del
Programma Statistico Nazionale e la disciplina in materia di  obbligo
a fornire i dati statistici; 
  e) migliorare i servizi resi al pubblico dal SISTAN e rafforzare  i
sistemi di vigilanza e controllo sulla qualita' dei dati prodotti dal
Sistema e da altri soggetti pubblici e privati; 
  f)  adeguare  alla  normativa  europea   e   alle   raccomandazioni
internazionali  la  disciplina  in  materia  di  tutela  del  segreto
statistico, di protezione dei dati personali oggetto  di  trattamento
per finalita' statistiche, nonche' di  trattamento  ed  utilizzo  dei
dati amministrativi a fini statistici. 
  5. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 4 non  devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
  6. Dalla data di entrata in vigore della legge di  conversione  del
presente decreto l'articolo 12 del decreto  legislativo  6  settembre
1989, n. 322, e' sostituito dal seguente: 
  «  ART.  12.  -  (Commissione  per  la  garanzia   della   qualita'
dell'informazione statistica). 
  1. E' istituita la  Commissione  per  la  garanzia  della  qualita'
dell'informazione statistica avente il compito di: 
  a) vigilare sull'imparzialita', sulla completezza e sulla  qualita'
dell'informazione statistica, nonche' sulla  sua  conformita'  con  i
regolamenti,  le  direttive  e  le  raccomandazioni  degli  organismi
internazionali  e  comunitari,  prodotta   dal   Sistema   statistico
nazionale; 
  b) contribuire ad assicurare il rispetto della normativa in materia
di segreto statistico e di protezione dei dati personali,  garantendo
al Presidente dell'Istat e al Garante  per  la  protezione  dei  dati
personali la piu' ampia collaborazione, ove richiesta; 
  c)  esprimere  un  parere  sul   Programma   statistico   nazionale
predisposto ai sensi dell'articolo 13; 
  d) redigere un rapporto annuale, che si allega  alla  relazione  di
cui all'articolo 24. 
  2. La Commissione, nell'esercizio dei compiti di cui  al  comma  1,
puo' formulare osservazioni e rilievi al  Presidente  dell'ISTAT,  il
quale provvede a fornire i necessari chiarimenti entro trenta  giorni
dalla comunicazione, sentito il Comitato di cui  all'articolo  3  del
regolamento di cui al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  7
settembre 2010, n. 166; qualora  i  chiarimenti  non  siano  ritenuti
esaustivi, la Commissione ne riferisce al  Presidente  del  Consiglio
dei Ministri. 
  3. La Commissione e'  sentita  ai  fini  della  sottoscrizione  dei
codici di deontologia e di buona condotta relativi al trattamento dei
dati personali nell'ambito del Sistema statistico nazionale. 
  4. La Commissione  e'  composta  da  cinque  membri,  nominati  con
decreto del Presidente della Repubblica, su proposta  del  Presidente
del Consiglio dei  Ministri  e  scelti  tra  professori  ordinari  in
materie statistiche, economiche ed affini o tra direttori di istituti
di statistica o di ricerca statistica non facenti parte  del  Sistema
statistico  nazionale,  ovvero  tra  alti   dirigenti   di   enti   e
amministrazioni pubbliche, che  godano  di  particolare  prestigio  e
competenza nelle discipline e nei campi  collegati  alla  produzione,
diffusione e analisi delle informazioni statistiche e che  non  siano
preposti a uffici facenti parte  del  Sistema  statistico  nazionale.
Possono essere nominati anche cittadini di Paesi dell'Unione  europea
in possesso  dei  medesimi  requisiti.  I  membri  della  Commissione
restano in carica per cinque anni e non possono essere  riconfermati.
Il Presidente e' eletto dagli stessi membri. 
  5. La Commissione si riunisce almeno  due  volte  all'anno  e  alle
riunioni partecipa il  Presidente  dell'ISTAT.  Il  Presidente  della
Commissione partecipa alle riunioni del Comitato di cui al comma 2. 
  6. Alle  funzioni  di  segreteria  della  Commissione  provvede  il
Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri che
istituisce, a questo fine, un'apposita struttura di segreteria. 
  7. La partecipazione alla Commissione e' gratuita e  gli  eventuali
rimborsi spese  del  Presidente  e  dei  componenti  derivanti  dalle
riunioni di  cui  al  comma  5  sono  posti  a  carico  del  bilancio
dell'ISTAT. ». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si  riporta  l'articolo  15,  comma   1   del   decreto
          legislativo 6 settembre 1989, n.  322  (Norme  sul  Sistema
          statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto
          nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della L.  23
          agosto 1988,  n.  400),  pubblicato  nella  Gazz.  Uff.  22
          settembre 1989, n. 222: 
              "Art. 15. Compiti dell'ISTAT. 
              1. L'ISTAT provvede: 
              a)  alla  predisposizione  del   programma   statistico
          nazionale; 
              b)  alla  esecuzione  dei  censimenti  e  delle   altre
          rilevazioni statistiche previste dal  programma  statistico
          nazionale ed affidate alla esecuzione dell'Istituto; 
              c) all'indirizzo e  al  coordinamento  delle  attivita'
          statistiche degli enti ed uffici facenti parte del  Sistema
          statistico nazionale di cui all'art. 2; 
              d) all'assistenza tecnica agli enti ed  uffici  facenti
          parte del Sistema statistico nazionale di cui  all'art.  2,
          nonche' alla valutazione, sulla base dei criteri  stabiliti
          dal  comitato  di   cui   all'art.   17,   dell'adeguatezza
          dell'attivita' di detti enti agli obiettivi  del  programma
          statistico nazionale; 
              e)   alla   predisposizione   delle   nomenclature    e
          metodologie di base per la classificazione e la rilevazione
          dei fenomeni di carattere demografico, economico e sociale.
          Le nomenclature e le metodologie sono  vincolanti  per  gli
          enti ed organismi  facenti  parte  del  Sistema  statistico
          nazionale; 
              f)  alla  ricerca  e  allo  studio  sui  risultati  dei
          censimenti e delle rilevazioni  effettuate,  nonche'  sulle
          statistiche riguardanti fenomeni  d'interesse  nazionale  e
          inserite nel programma triennale; 
              g) alla pubblicazione  e  diffusione  dei  dati,  delle
          analisi e degli studi effettuati  dall'Istituto  ovvero  da
          altri uffici  del  Sistema  statistico  nazionale  che  non
          possano  provvedervi  direttamente;  in  particolare   alla
          pubblicazione  dell'Annuario  statistico  italiano  e   del
          Bollettino mensile di statistica; 
              h) alla promozione e allo sviluppo informatico  a  fini
          statistici degli archivi gestionali  e  delle  raccolte  di
          dati amministrativi; 
              i) allo svolgimento di attivita'  di  formazione  e  di
          qualificazione professionale per  gli  addetti  al  Sistema
          statistico nazionale; 
              l)  ai  rapporti  con  enti  ed  uffici  internazionali
          operanti nel settore dell'informazione statistica; 
              m) alla promozione  di  studi  e  ricerche  in  materia
          statistica; 
              n)  alla   esecuzione   di   particolari   elaborazioni
          statistiche per conto  di  enti  e  privati,  remunerate  a
          condizioni di mercato.". 
              Si riporta l'articolo 50 del  decreto-legge  31  maggio
          2010, n. 78 (Misure urgenti in materia  di  stabilizzazione
          finanziaria  e  di  competitivita'  economica),  pubblicato
          nella Gazz. Uff. 31 maggio 2010, n. 125, S.O.: 
              "Art. 50. Censimento 
              1.  E'  indetto  il  15°  Censimento   generale   della
          popolazione e delle abitazioni, di cui al Regolamento  (CE)
          9 luglio 2008, n.  763/08  del  Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio, nonche' il 9° censimento generale dell'industria
          e  dei  servizi  ed   il   censimento   delle   istituzioni
          non-profit. A tal fine  e'  autorizzata  la  spesa  di  200
          milioni di euro per l'anno 2011, di 277 milioni per  l'anno
          2012 e di 150 milioni per l'anno 2013. 
              2. Ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettere  b),  c)
          ed e) del decreto legislativo 6  settembre  1989,  n.  322,
          l'ISTAT  organizza  le  operazioni  di  ciascun  censimento
          attraverso il  Piano  generale  di  censimento  e  apposite
          circolari,  nonche'  mediante  specifiche  intese  con   le
          Province autonome di Trento e di Bolzano per i territori di
          competenza e nel  rispetto  della  normativa  vigente.  Nel
          Piano Generale di Censimento vengono definite  la  data  di
          riferimento  dei  dati,  gli   obiettivi,   il   campo   di
          osservazione, le metodologie di indagine e le modalita'  di
          organizzazione ed esecuzione  delle  operazioni  censuarie,
          gli adempimenti cui sono tenuti i rispondenti  nonche'  gli
          uffici di censimento, singoli o  associati,  preposti  allo
          svolgimento delle procedure di cui agli articoli 7 e 11 del
          decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, gli  obblighi
          delle amministrazioni pubbliche di fornitura  all'ISTAT  di
          basi dati amministrative relative  a  soggetti  costituenti
          unita' di rilevazione  censuaria.  L'ISTAT,  attraverso  il
          Piano e apposite circolari, stabilisce altresi': 
              a)  le  modalita'  di  costituzione  degli  uffici   di
          censimento, singoli o associati, preposti allo  svolgimento
          delle operazioni censuarie e i criteri di determinazione  e
          ripartizione dei contributi agli organi  di  censimento,  i
          criteri  per  l'affidamento  di  fasi   della   rilevazione
          censuaria a enti e organismi pubblici e  privati,  d'intesa
          con  la  Conferenza   Unificata,   sentito   il   Ministero
          dell'economia e delle finanze; 
              b)  in  ragione  delle  peculiarita'  delle  rispettive
          tipologie di incarico,  le  modalita'  di  selezione  ed  i
          requisiti professionali del personale con contratto a tempo
          determinato,   nonche'   le   modalita'   di   conferimento
          dell'incarico  di  coordinatore  e  rilevatore,  anche  con
          contratti  di  collaborazione  coordinata  e  continuativa,
          limitatamente alla  durata  delle  operazioni  censuarie  e
          comunque con scadenza entro il 31 dicembre  2012,  d'intesa
          con il Dipartimento della Funzione pubblica e il  Ministero
          dell'economia e delle finanze; 
              c)  i  soggetti  tenuti  all'obbligo  di  risposta,  il
          trattamento dei dati e la  tutela  della  riservatezza,  le
          modalita' di  diffusione  dei  dati,  anche  con  frequenza
          inferiore alle tre unita', ad esclusione dei  dati  di  cui
          all'articolo 22 del decreto legislativo 30 giugno 2003,  n.
          196, e la comunicazione dei  dati  elementari  ai  soggetti
          facenti  parte  del  SISTAN,  nel  rispetto   del   decreto
          legislativo n. 322/89 e successive modifiche e  del  codice
          di deontologia e di buona condotta  per  i  trattamenti  di
          dati personali a scopi statistici e di ricerca scientifica,
          nonche' la comunicazione agli organismi di  censimento  dei
          dati elementari, privi di identificativi e previa richiesta
          all'ISTAT, relativi ai territori di rispettiva competenza e
          necessari per lo svolgimento delle funzioni  istituzionali,
          nel rispetto di quanto stabilito dal  presente  articolo  e
          dalla normativa vigente in materia di trattamento dei  dati
          personali a scopi statistici; 
              d)  limitatamente  al  15°  Censimento  generale  della
          popolazione  e  delle  abitazioni,  le  modalita'  per   il
          confronto contestuale alle operazioni  censuarie  tra  dati
          rilevati al censimento  e  dati  contenuti  nelle  anagrafi
          della  popolazione  residente,  nonche',  d'intesa  con  il
          Ministero dell'interno, le  modalita'  di  aggiornamento  e
          revisione delle anagrafi della popolazione residente  sulla
          base delle risultanze censuarie. 
              3. Per gli  enti  territoriali  individuati  dal  Piano
          generale di censimento di cui al comma 2 come affidatari di
          fasi delle rilevazioni censuarie, le spese derivanti  dalla
          progettazione ed esecuzione dei censimenti sono escluse dal
          Patto di  stabilita'  interno,  nei  limiti  delle  risorse
          trasferite dall'ISTAT. Per  gli  enti  territoriali  per  i
          quali il  Patto  di  stabilita'  interno  e'  regolato  con
          riferimento al saldo finanziario sono escluse dalle entrate
          valide ai  fini  del  Patto  anche  le  risorse  trasferite
          dall'ISTAT. Le disposizioni del presente comma si applicano
          anche agli enti territoriali individuati dal Piano generale
          del 6° censimento dell'agricoltura di cui al  numero  Istat
          SP/1275.2009, del 23 dicembre 2009 e di  cui  al  comma  6,
          lettera a). 
              4.  Per  far  fronte  alle   esigenze   temporanee   ed
          eccezionali   connesse   all'esecuzione   dei   censimenti,
          l'ISTAT, gli enti e gli organismi  pubblici,  indicati  nel
          Piano di cui al comma  2,  possono  avvalersi  delle  forme
          contrattuali  flessibili,  ivi  compresi  i  contratti   di
          somministrazione di lavoro, nell'ambito e nei limiti  delle
          risorse finanziarie ad essi assegnate ai sensi del comma  1
          limitatamente alla durata  delle  operazioni  censuarie  e,
          comunque, non oltre il  2013;  nei  limiti  delle  medesime
          risorse, l'ISTAT puo' avvalersene fino al 31 dicembre 2014,
          dando apposita comunicazione dell'avvenuto reclutamento  al
          Dipartimento  della  funzione  pubblica  ed  al   Ministero
          dell'economia e delle finanze. 
              5.  La  determinazione  della  popolazione  legale   e'
          definita con decreto del Presidente della Repubblica  sulla
          base dei dati  del  censimento  relativi  alla  popolazione
          residente, come definita dal decreto del  Presidente  della
          Repubblica 30 maggio 1989, n. 223. 
              Nelle  more  dell'adozione  del   Piano   Generale   di
          Censimento  di  cui  al  comma  2,  l'ISTAT  provvede  alle
          iniziative necessarie e urgenti preordinate  ad  effettuare
          la rilevazione sui numeri civici geocodificati alle sezioni
          di censimento nei  comuni  con  popolazione  residente  non
          inferiore a 20.000 abitanti e la predisposizione  di  liste
          precensuarie di famiglie e convivenze desunte dagli archivi
          di anagrafi comunali  attraverso  apposite  circolari.  Con
          apposite  circolari  e  nel  rispetto  della  riservatezza,
          l'ISTAT stabilisce la tipologia  ed  il  formato  dei  dati
          individuali  nominativi  dell'anagrafe  della   popolazione
          residente, utili per le operazioni censuarie, che i  Comuni
          devono fornire all'ISTAT. Il Ministero dell'interno  vigila
          sulla corretta osservanza da  parte  dei  Comuni  dei  loro
          obblighi di comunicazione,  anche  ai  fini  dell'eventuale
          esercizio dei poteri sostitutivi di cui agli  articoli  14,
          comma 2, e 54, commi 3 e 11,  del  decreto  legislativo  18
          agosto 2000, n. 267. L'articolo 1, comma 6, della legge  24
          dicembre 1954, n. 1228, e'  sostituito  dal  seguente:  «6.
          L'INA   promuove   la   circolarita'   delle   informazioni
          anagrafiche  essenziali  al   fine   di   consentire   alle
          amministrazioni pubbliche centrali e  locali  collegate  la
          disponibilita', in tempo  reale,  dei  dati  relativi  alle
          generalita', alla cittadinanza,  alla  famiglia  anagrafica
          nonche' all'indirizzo anagrafico delle persone residenti in
          Italia, certificati dai comuni e, limitatamente  al  codice
          fiscale,  dall'Agenzia  delle  Entrate».  Con  decreto,  da
          adottare entro tre mesi dalla data  di  entrata  in  vigore
          della legge di conversione ai sensi dell'art. 1,  comma  7,
          della legge 24 dicembre 1954,  n.  1228,  sono  emanate  le
          disposizioni  volte  ad  armonizzare  il   regolamento   di
          gestione dell'INA con quanto previsto dal presente comma. 
              6. Nelle more dell'entrata in vigore del regolamento di
          cui all'articolo 17 del decreto-legge 25 settembre 2009, n.
          135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre
          2009, n. 166, e in  attuazione  del  Protocollo  di  intesa
          sottoscritto dall'ISTAT e dalle Regioni e Province Autonome
          in data 17 dicembre 2009: 
              a)  l'ISTAT  organizza  le  operazioni  censuarie,  nel
          rispetto del regolamento (CE) n. 1166/2008  del  Parlamento
          europeo e del  Consiglio,  del  19  novembre  2008,  e  del
          predetto  Protocollo,  secondo   il   Piano   Generale   di
          Censimento di cui  al  numero  ISTAT  SP/1275.2009  del  23
          dicembre  2009  e  relative   circolari   applicative   che
          individuano  anche  gli  enti  e  gli  organismi   pubblici
          impegnati nelle operazioni censuarie; 
              b) le Regioni organizzano e svolgono le attivita'  loro
          affidate  secondo  i  rispettivi  Piani  di  censimento   e
          attraverso  la  scelta,  prevista  dal  Piano  Generale  di
          Censimento, tra il  modello  ad  alta  partecipazione  o  a
          partecipazione   integrativa,   alla   quale    corrisponde
          l'erogazione di appositi contributi; 
              c) l'ISTAT, gli enti e gli organismi pubblici impegnati
          nelle operazioni censuarie sono autorizzati, ai  sensi  del
          predetto articolo 17, comma 4,  ad  avvalersi  delle  forme
          contrattuali flessibili  ivi  previste  limitatamente  alla
          durata delle operazioni censuarie e comunque non  oltre  il
          2012. Della avvenuta selezione, assunzione  o  reclutamento
          da parte  dell'ISTAT  e'  data  apposita  comunicazione  al
          Dipartimento  della  funzione  pubblica  ed  al   Ministero
          dell'economia e delle finanze. 
              7.  Gli  organi   preposti   allo   svolgimento   delle
          operazioni del 6° censimento generale dell'agricoltura sono
          autorizzati a conferire, per lo svolgimento dei compiti  di
          rilevatore  e  coordinatore,  anche  incarichi  di   natura
          autonoma  limitatamente  alla   durata   delle   operazioni
          censuarie e comunque non oltre  il  31  dicembre  2011.  Il
          reclutamento dei coordinatori intercomunali di censimento e
          gli  eventuali  loro  responsabili  avviene,   secondo   le
          modalita' previste dalla normativa e dagli accordi  di  cui
          al presente comma e dalle circolari emanate dall'ISTAT, tra
          i    dipendenti    dell'amministrazione    o    di    altre
          amministrazioni pubbliche territoriali  o  funzionali,  nel
          rispetto  delle  norme  regionali  e  locali   ovvero   tra
          personale esterno alle pubbliche  amministrazioni.  L'ISTAT
          provvede  con  proprie  circolari  alla   definizione   dei
          requisiti professionali dei coordinatori  intercomunali  di
          censimento e degli eventuali loro responsabili, nonche' dei
          coordinatori comunali e dei  rilevatori  in  ragione  delle
          peculiarita' delle rispettive tipologie di incarico. 
              8. Al fine di ridurre l'utilizzo di  soggetti  estranei
          alla pubblica amministrazione per il perseguimento dei fini
          di cui  al  comma  1,  i  ricercatori,  i  tecnologi  e  il
          personale tecnico di ruolo dei livelli professionali  IV  -
          VI degli enti  di  ricerca  e  di  sperimentazione  di  cui
          all'articolo 7  del  presente  decreto,  che  risultino  in
          esubero all'esito della soppressione e incorporazione degli
          enti di  ricerca  di  cui  al  medesimo  articolo  7,  sono
          trasferiti a  domanda  all'ISTAT  in  presenza  di  vacanze
          risultanti  anche  a  seguito  di  apposita   rimodulazione
          dell'organico e con le modalita' ivi indicate. Resta  fermo
          il limite finanziario dell'80 per cento di cui all'articolo
          1, comma  643,  della  legge  27  dicembre  2006,  n.  296.
          Dall'attuazione del  presente  comma  non  devono  derivare
          nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
              9. Agli oneri derivanti dai commi  6  e  7,  nonche'  a
          quelli derivanti dalle  ulteriori  attivita'  previste  dal
          regolamento  di  cui  all'articolo   17,   comma   2,   del
          decreto-legge 25 settembre 2009, n.  135,  convertito,  con
          modificazioni, in  legge  20  novembre  2009,  n.  166,  si
          provvede nei limiti dei complessivi  stanziamenti  previsti
          dal citato articolo 17. 
              Si riporta l'articolo  5  del  Decreto  del  Presidente
          della Repubblica 7  settembre  2010,  n.  166  (Regolamento
          recante il riordino dell'Istituto nazionale di statistica),
          pubblicato nella Gazz. Uff. 7 ottobre 2010, n. 235: 
              "Art. 5. Uffici dirigenziali e organizzazione interna 
              1.  Al  fine  di  assicurare  la  realizzazione   degli
          obiettivi di cui all'articolo 2,  comma  634,  lettera  h),
          della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e al decreto-legge 31
          maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 30 luglio 2010, n. 122, entro sessanta  giorni  dalla
          data di entrata in vigore  del  presente  regolamento  sono
          apportate  modifiche  al  regolamento   di   organizzazione
          dell'ISTAT,  approvato  con  decreto  del  Presidente   del
          Consiglio  dei  Ministri  in  data  1°  agosto  2000,   con
          particolare  riguardo  alla  dirigenza  ed  alle  strutture
          giuridiche, amministrative, di  produzione  e  di  ricerca,
          anche  tenuto  conto  di   quanto   previsto   dal   citato
          regolamento (CE) n. 223/2009 e  dell'assetto  organizzativo
          adottato a livello internazionale per le strutture operanti
          nel  settore  della  statistica  e,  comunque,  secondo   i
          seguenti criteri: 
              a)  individuazione  della   direzione   generale,   dei
          dipartimenti,  delle  direzioni  centrali,   dei   servizi,
          nonche' degli uffici regionali, quali uffici  dirigenziali,
          in  numero  massimo  complessivamente   non   superiore   a
          settantatre; 
              b)   qualificazione,   quali   uffici    giuridici    e
          amministrativi  dirigenziali   di   prima   fascia,   della
          direzione generale, alla quale puo' essere  preposto  anche
          un   soggetto   esterno    con    particolare    comprovata
          qualificazione professionale al  quale  e'  corrisposto  un
          trattamento   economico   complessivo    determinato    con
          riferimento al contratto  collettivo  nazionale  di  lavoro
          della  dirigenza  dell'area   ricerca   secondo   parametri
          stabiliti dal regolamento di organizzazione di cui al comma
          1, e di non piu' di tre direzioni centrali, e quali  uffici
          dirigenziali  di  seconda  fascia  dei   restanti   servizi
          giuridico amministrativi; 
              c) qualificazione dei dipartimenti di produzione  e  di
          ricerca e delle  direzioni  centrali  di  produzione  e  di
          ricerca  come  uffici  tecnici  generali,  in  numero   non
          superiore a sedici, prevedendo la preposizione  a  ciascuno
          di tali uffici di un dirigente di ricerca o di un dirigente
          tecnologo o di un dirigente di  amministrazioni  pubbliche,
          ovvero  di  un  esperto  della   materia,   con   contratto
          individuale di durata non superiore a tre anni rinnovabili,
          previa valutazione  comparativa  dei  requisiti  culturali,
          professionali e scientifici e degli incarichi ricoperti  in
          ambito  nazionale  ed  internazionale,  con   compenso   da
          determinarsi secondo le modalita' previste dall'articolo 3,
          comma 4, lettera f), del citato decreto del Presidente  del
          Consiglio  dei  Ministri  in  data  1°  agosto  2000,   con
          riferimento al contratto  collettivo  nazionale  di  lavoro
          della dirigenza dell'area ricerca; 
              d)  individuazione  dei  servizi  di  produzione  e  di
          ricerca e degli uffici regionali quali uffici  tecnici  non
          generali in cui si articolano gli  uffici  dirigenziali  di
          cui alla  lettera  c),  con  previsione  che  ai  dirigenti
          responsabili  di  tali  servizi   e   uffici   compete   il
          trattamento giuridico ed economico previsto  dal  contratto
          collettivo di appartenenza, in relazione alla  tipologia  e
          alla complessita' delle strutture cui sono preposti; 
              e) previsione che, in sede di  prima  attuazione  delle
          modifiche  al  regolamento  di  organizzazione,   ai   fini
          dell'inquadramento  nel  ruolo  dei  dirigenti  di  seconda
          fascia e della loro preposizione  ai  servizi  giuridici  e
          amministrativi,  sia  effettuato  dall'ISTAT  un   concorso
          pubblico per titoli ed  esami  con  riserva  di  posti,  in
          favore del personale di ruolo che  abbia  ricoperto  presso
          l'Istituto incarichi dirigenziali, per almeno un  triennio,
          nel medesimo settore, ai sensi del decreto  del  Presidente
          del Consiglio dei Ministri in data  1°  agosto  2000.  Agli
          esami sono ammessi i soli candidati che abbiano  raggiunto,
          in sede di valutazione  dei  titoli,  il  punteggio  minimo
          fissato dal bando di concorso; 
              f) previsione che la  formazione  dirigenziale,  per  i
          dirigenti di cui alle lettere precedenti, e l'attivita'  di
          formazione   e   qualificazione   professionale,   di   cui
          all'articolo 2, comma  2,  lettera  b),  siano  accentrate,
          senza oneri aggiuntivi e previa  soppressione  delle  altre
          strutture  esistenti   nell'ente,   presso   la   struttura
          permanente di cui al comma 3 dell'articolo  6  del  decreto
          legislativo 29 ottobre 1999, n.  419,  denominata:  «Scuola
          superiore  di  statistica   e   di   analisi   sociali   ed
          economiche», posta alle dirette dipendenze  del  presidente
          dell'Istituto, che opera  in  collegamento  con  la  Scuola
          superiore  della  pubblica  amministrazione  e  la   Scuola
          superiore  dell'economia  e  finanze,  nonche'  con   altre
          istituzioni universitarie e scientifiche nazionali, europee
          e internazionali; 
              g) semplificazione dei meccanismi di definizione  della
          pianta organica, volti a rendere quest'ultima  maggiormente
          coerente  con  i  compiti   assegnati   all'Istituto,   con
          previsione di possibili riduzioni della pianta organica del
          personale non dirigenziale  e  delle  connesse  prevedibili
          economie in termini di logistica  e  funzionamento,  ovvero
          rideterminazioni della stessa per effetto dell'applicazione
          degli articoli 7 e 50 del decreto-legge 31 maggio 2010,  n.
          78, convertito, con modificazioni, dalla  legge  30  luglio
          2010, n. 122, secondo le procedure di approvazione previste
          dall'articolo 22 del decreto legislativo 6 settembre  1989,
          n. 322. 
              2. Gli incarichi dirigenziali di prima  fascia  di  cui
          alla lettera b) del comma 1 e  gli  incarichi  dirigenziali
          tecnici  di  cui  alla  lettera  c)  sono   conferiti   dal
          presidente dell'Istituto, sentito  il  consiglio  nel  caso
          dell'incarico di direttore generale. 
              3. Il presidente  puo'  delegare,  per  l'esercizio  di
          particolari   attribuzioni,   la   legale    rappresentanza
          dell'Istituto  al  direttore  generale,  ai  direttori   di
          dipartimento, ai direttori centrali, nonche'  ai  dirigenti
          dei servizi ed uffici dell'Istituto stesso,  nei  limiti  e
          con le modalita' che saranno previste  dal  regolamento  di
          cui al comma 1.". 
          Il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 (Norme  sul
          Sistema  statistico  nazionale  e  sulla   riorganizzazione
          dell'Istituto nazionale di statistica, ai  sensi  dell'art.
          24 della L. 23  agosto  1988,  n.  400),  modificato  dalla
          presente legge, e' pubblicato nella Gazz. Uff. 22 settembre
          1989, n. 222.