Art. 3
Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni e Archivio
nazionale dei numeri civici delle strade urbane
1. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica
amministrazione e la semplificazione, del Ministro dell'economia e
delle finanze, sentiti il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti e l'ISTAT, previa intesa con la Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono
stabiliti i tempi di realizzazione del censimento della popolazione e
delle abitazioni di cui all'articolo 15, comma 1, lettera b), del
decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, effettuato dall'ISTAT
con cadenza annuale, nel rispetto delle raccomandazioni
internazionali e dei regolamenti europei.
2. Con il decreto di cui al comma 1 sono altresi' stabiliti i
contenuti dell'Archivio nazionale dei numeri civici delle strade
urbane (ANNCSU), realizzato ed aggiornato dall'ISTAT e dall'Agenzia
del territorio, gli obblighi e le modalita' di conferimento degli
indirizzari e stradari comunali tenuti dai singoli comuni ai sensi
del regolamento anagrafico della popolazione residente, le modalita'
di accesso all'ANNCSU da parte dei soggetti autorizzati, nonche' i
criteri per l'interoperabilita' dell'ANNCSU con le altre banche dati
di rilevanza nazionale e regionale, nel rispetto delle regole
tecniche del sistema pubblico di connettivita' di cui al decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Per la realizzazione dell'ANNCSU
l'ISTAT puo' stipulare apposite convenzioni con concessionari di
servizi pubblici dotati di un archivio elettronico con dati
toponomastici puntuali sino a livello di numero civico su tutto il
territorio nazionale, standardizzati, georeferenziati a livello di
singolo numero civico e mantenuti sistematicamente aggiornati.
Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi
o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. All'attuazione
della medesima si provvede nell'ambito delle risorse umane,
strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente.
3. Agli oneri derivanti dalla realizzazione delle attivita'
preparatorie all'introduzione del censimento permanente mediante
indagini statistiche a cadenza annuale, nonche' delle attivita' di
cui al comma 2 si provvede nei limiti dei complessivi stanziamenti
gia' autorizzati dall'articolo 50 del decreto-legge 31 maggio 2010,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.
122. Per fare fronte alle esigenze connesse alla realizzazione delle
attivita' di cui al presente comma e al comma 2 il termine di cui al
comma 4 dell'articolo 50 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e'
prorogato al 31 dicembre 2015.
4. Allo scopo di rafforzare la funzione statistica in coerenza con
le raccomandazioni internazionali e i regolamenti comunitari e di
aumentare l'efficienza e la qualita' dei servizi informativi resi al
sistema economico e sociale del Paese dal Sistema statistico
nazionale (SISTAN), su proposta del Presidente del Consiglio dei
Ministri, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione
e la semplificazione, con il Ministro dell'economia e delle finanze e
con il Ministro dello sviluppo economico, previa intesa con la
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, e sentito il Garante per la protezione dei dati
personali, il Governo emana entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto un
regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto
1988, n. 400 per la revisione del decreto legislativo n. 322 del 1989
e il complessivo riordino del Sistema Statistico Nazionale, nel
rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) rafforzare l'indipendenza professionale dell'ISTAT e degli enti
e degli uffici di statistica del SISTAN;
b) migliorare gli assetti organizzativi dell'ISTAT anche con
riferimento all'articolo 5, comma 1, lettera b), del decreto del
Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 166, e rafforzarne i
compiti di indirizzo e coordinamento tecnico-metodologico, di
definizione di metodi e formati per la raccolta e lo scambio di dati
amministrativi e statistici, nonche' di regolamentazione del SISTAN;
c) favorire l'armonizzazione del funzionamento del SISTAN con i
principi europei in materia di organizzazione e di produzione delle
statistiche ufficiali, assicurando l'utilizzo da parte del Sistema
delle piu' avanzate metodologie statistiche e delle piu' moderne
tecnologie dell'informazione e della comunicazione;
d) semplificare e razionalizzare la procedura di adozione del
Programma Statistico Nazionale e la disciplina in materia di obbligo
a fornire i dati statistici;
e) migliorare i servizi resi al pubblico dal SISTAN e rafforzare i
sistemi di vigilanza e controllo sulla qualita' dei dati prodotti dal
Sistema e da altri soggetti pubblici e privati;
f) adeguare alla normativa europea e alle raccomandazioni
internazionali la disciplina in materia di tutela del segreto
statistico, di protezione dei dati personali oggetto di trattamento
per finalita' statistiche, nonche' di trattamento ed utilizzo dei
dati amministrativi a fini statistici.
5. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 4 non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
6. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto l'articolo 12 del decreto legislativo 6 settembre
1989, n. 322, e' sostituito dal seguente:
« ART. 12. - (Commissione per la garanzia della qualita'
dell'informazione statistica).
1. E' istituita la Commissione per la garanzia della qualita'
dell'informazione statistica avente il compito di:
a) vigilare sull'imparzialita', sulla completezza e sulla qualita'
dell'informazione statistica, nonche' sulla sua conformita' con i
regolamenti, le direttive e le raccomandazioni degli organismi
internazionali e comunitari, prodotta dal Sistema statistico
nazionale;
b) contribuire ad assicurare il rispetto della normativa in materia
di segreto statistico e di protezione dei dati personali, garantendo
al Presidente dell'Istat e al Garante per la protezione dei dati
personali la piu' ampia collaborazione, ove richiesta;
c) esprimere un parere sul Programma statistico nazionale
predisposto ai sensi dell'articolo 13;
d) redigere un rapporto annuale, che si allega alla relazione di
cui all'articolo 24.
2. La Commissione, nell'esercizio dei compiti di cui al comma 1,
puo' formulare osservazioni e rilievi al Presidente dell'ISTAT, il
quale provvede a fornire i necessari chiarimenti entro trenta giorni
dalla comunicazione, sentito il Comitato di cui all'articolo 3 del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7
settembre 2010, n. 166; qualora i chiarimenti non siano ritenuti
esaustivi, la Commissione ne riferisce al Presidente del Consiglio
dei Ministri.
3. La Commissione e' sentita ai fini della sottoscrizione dei
codici di deontologia e di buona condotta relativi al trattamento dei
dati personali nell'ambito del Sistema statistico nazionale.
4. La Commissione e' composta da cinque membri, nominati con
decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente
del Consiglio dei Ministri e scelti tra professori ordinari in
materie statistiche, economiche ed affini o tra direttori di istituti
di statistica o di ricerca statistica non facenti parte del Sistema
statistico nazionale, ovvero tra alti dirigenti di enti e
amministrazioni pubbliche, che godano di particolare prestigio e
competenza nelle discipline e nei campi collegati alla produzione,
diffusione e analisi delle informazioni statistiche e che non siano
preposti a uffici facenti parte del Sistema statistico nazionale.
Possono essere nominati anche cittadini di Paesi dell'Unione europea
in possesso dei medesimi requisiti. I membri della Commissione
restano in carica per cinque anni e non possono essere riconfermati.
Il Presidente e' eletto dagli stessi membri.
5. La Commissione si riunisce almeno due volte all'anno e alle
riunioni partecipa il Presidente dell'ISTAT. Il Presidente della
Commissione partecipa alle riunioni del Comitato di cui al comma 2.
6. Alle funzioni di segreteria della Commissione provvede il
Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri che
istituisce, a questo fine, un'apposita struttura di segreteria.
7. La partecipazione alla Commissione e' gratuita e gli eventuali
rimborsi spese del Presidente e dei componenti derivanti dalle
riunioni di cui al comma 5 sono posti a carico del bilancio
dell'ISTAT. ».
Riferimenti normativi
Si riporta l'articolo 15, comma 1 del decreto
legislativo 6 settembre 1989, n. 322 (Norme sul Sistema
statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto
nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della L. 23
agosto 1988, n. 400), pubblicato nella Gazz. Uff. 22
settembre 1989, n. 222:
"Art. 15. Compiti dell'ISTAT.
1. L'ISTAT provvede:
a) alla predisposizione del programma statistico
nazionale;
b) alla esecuzione dei censimenti e delle altre
rilevazioni statistiche previste dal programma statistico
nazionale ed affidate alla esecuzione dell'Istituto;
c) all'indirizzo e al coordinamento delle attivita'
statistiche degli enti ed uffici facenti parte del Sistema
statistico nazionale di cui all'art. 2;
d) all'assistenza tecnica agli enti ed uffici facenti
parte del Sistema statistico nazionale di cui all'art. 2,
nonche' alla valutazione, sulla base dei criteri stabiliti
dal comitato di cui all'art. 17, dell'adeguatezza
dell'attivita' di detti enti agli obiettivi del programma
statistico nazionale;
e) alla predisposizione delle nomenclature e
metodologie di base per la classificazione e la rilevazione
dei fenomeni di carattere demografico, economico e sociale.
Le nomenclature e le metodologie sono vincolanti per gli
enti ed organismi facenti parte del Sistema statistico
nazionale;
f) alla ricerca e allo studio sui risultati dei
censimenti e delle rilevazioni effettuate, nonche' sulle
statistiche riguardanti fenomeni d'interesse nazionale e
inserite nel programma triennale;
g) alla pubblicazione e diffusione dei dati, delle
analisi e degli studi effettuati dall'Istituto ovvero da
altri uffici del Sistema statistico nazionale che non
possano provvedervi direttamente; in particolare alla
pubblicazione dell'Annuario statistico italiano e del
Bollettino mensile di statistica;
h) alla promozione e allo sviluppo informatico a fini
statistici degli archivi gestionali e delle raccolte di
dati amministrativi;
i) allo svolgimento di attivita' di formazione e di
qualificazione professionale per gli addetti al Sistema
statistico nazionale;
l) ai rapporti con enti ed uffici internazionali
operanti nel settore dell'informazione statistica;
m) alla promozione di studi e ricerche in materia
statistica;
n) alla esecuzione di particolari elaborazioni
statistiche per conto di enti e privati, remunerate a
condizioni di mercato.".
Si riporta l'articolo 50 del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione
finanziaria e di competitivita' economica), pubblicato
nella Gazz. Uff. 31 maggio 2010, n. 125, S.O.:
"Art. 50. Censimento
1. E' indetto il 15° Censimento generale della
popolazione e delle abitazioni, di cui al Regolamento (CE)
9 luglio 2008, n. 763/08 del Parlamento europeo e del
Consiglio, nonche' il 9° censimento generale dell'industria
e dei servizi ed il censimento delle istituzioni
non-profit. A tal fine e' autorizzata la spesa di 200
milioni di euro per l'anno 2011, di 277 milioni per l'anno
2012 e di 150 milioni per l'anno 2013.
2. Ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettere b), c)
ed e) del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322,
l'ISTAT organizza le operazioni di ciascun censimento
attraverso il Piano generale di censimento e apposite
circolari, nonche' mediante specifiche intese con le
Province autonome di Trento e di Bolzano per i territori di
competenza e nel rispetto della normativa vigente. Nel
Piano Generale di Censimento vengono definite la data di
riferimento dei dati, gli obiettivi, il campo di
osservazione, le metodologie di indagine e le modalita' di
organizzazione ed esecuzione delle operazioni censuarie,
gli adempimenti cui sono tenuti i rispondenti nonche' gli
uffici di censimento, singoli o associati, preposti allo
svolgimento delle procedure di cui agli articoli 7 e 11 del
decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, gli obblighi
delle amministrazioni pubbliche di fornitura all'ISTAT di
basi dati amministrative relative a soggetti costituenti
unita' di rilevazione censuaria. L'ISTAT, attraverso il
Piano e apposite circolari, stabilisce altresi':
a) le modalita' di costituzione degli uffici di
censimento, singoli o associati, preposti allo svolgimento
delle operazioni censuarie e i criteri di determinazione e
ripartizione dei contributi agli organi di censimento, i
criteri per l'affidamento di fasi della rilevazione
censuaria a enti e organismi pubblici e privati, d'intesa
con la Conferenza Unificata, sentito il Ministero
dell'economia e delle finanze;
b) in ragione delle peculiarita' delle rispettive
tipologie di incarico, le modalita' di selezione ed i
requisiti professionali del personale con contratto a tempo
determinato, nonche' le modalita' di conferimento
dell'incarico di coordinatore e rilevatore, anche con
contratti di collaborazione coordinata e continuativa,
limitatamente alla durata delle operazioni censuarie e
comunque con scadenza entro il 31 dicembre 2012, d'intesa
con il Dipartimento della Funzione pubblica e il Ministero
dell'economia e delle finanze;
c) i soggetti tenuti all'obbligo di risposta, il
trattamento dei dati e la tutela della riservatezza, le
modalita' di diffusione dei dati, anche con frequenza
inferiore alle tre unita', ad esclusione dei dati di cui
all'articolo 22 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196, e la comunicazione dei dati elementari ai soggetti
facenti parte del SISTAN, nel rispetto del decreto
legislativo n. 322/89 e successive modifiche e del codice
di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di
dati personali a scopi statistici e di ricerca scientifica,
nonche' la comunicazione agli organismi di censimento dei
dati elementari, privi di identificativi e previa richiesta
all'ISTAT, relativi ai territori di rispettiva competenza e
necessari per lo svolgimento delle funzioni istituzionali,
nel rispetto di quanto stabilito dal presente articolo e
dalla normativa vigente in materia di trattamento dei dati
personali a scopi statistici;
d) limitatamente al 15° Censimento generale della
popolazione e delle abitazioni, le modalita' per il
confronto contestuale alle operazioni censuarie tra dati
rilevati al censimento e dati contenuti nelle anagrafi
della popolazione residente, nonche', d'intesa con il
Ministero dell'interno, le modalita' di aggiornamento e
revisione delle anagrafi della popolazione residente sulla
base delle risultanze censuarie.
3. Per gli enti territoriali individuati dal Piano
generale di censimento di cui al comma 2 come affidatari di
fasi delle rilevazioni censuarie, le spese derivanti dalla
progettazione ed esecuzione dei censimenti sono escluse dal
Patto di stabilita' interno, nei limiti delle risorse
trasferite dall'ISTAT. Per gli enti territoriali per i
quali il Patto di stabilita' interno e' regolato con
riferimento al saldo finanziario sono escluse dalle entrate
valide ai fini del Patto anche le risorse trasferite
dall'ISTAT. Le disposizioni del presente comma si applicano
anche agli enti territoriali individuati dal Piano generale
del 6° censimento dell'agricoltura di cui al numero Istat
SP/1275.2009, del 23 dicembre 2009 e di cui al comma 6,
lettera a).
4. Per far fronte alle esigenze temporanee ed
eccezionali connesse all'esecuzione dei censimenti,
l'ISTAT, gli enti e gli organismi pubblici, indicati nel
Piano di cui al comma 2, possono avvalersi delle forme
contrattuali flessibili, ivi compresi i contratti di
somministrazione di lavoro, nell'ambito e nei limiti delle
risorse finanziarie ad essi assegnate ai sensi del comma 1
limitatamente alla durata delle operazioni censuarie e,
comunque, non oltre il 2013; nei limiti delle medesime
risorse, l'ISTAT puo' avvalersene fino al 31 dicembre 2014,
dando apposita comunicazione dell'avvenuto reclutamento al
Dipartimento della funzione pubblica ed al Ministero
dell'economia e delle finanze.
5. La determinazione della popolazione legale e'
definita con decreto del Presidente della Repubblica sulla
base dei dati del censimento relativi alla popolazione
residente, come definita dal decreto del Presidente della
Repubblica 30 maggio 1989, n. 223.
Nelle more dell'adozione del Piano Generale di
Censimento di cui al comma 2, l'ISTAT provvede alle
iniziative necessarie e urgenti preordinate ad effettuare
la rilevazione sui numeri civici geocodificati alle sezioni
di censimento nei comuni con popolazione residente non
inferiore a 20.000 abitanti e la predisposizione di liste
precensuarie di famiglie e convivenze desunte dagli archivi
di anagrafi comunali attraverso apposite circolari. Con
apposite circolari e nel rispetto della riservatezza,
l'ISTAT stabilisce la tipologia ed il formato dei dati
individuali nominativi dell'anagrafe della popolazione
residente, utili per le operazioni censuarie, che i Comuni
devono fornire all'ISTAT. Il Ministero dell'interno vigila
sulla corretta osservanza da parte dei Comuni dei loro
obblighi di comunicazione, anche ai fini dell'eventuale
esercizio dei poteri sostitutivi di cui agli articoli 14,
comma 2, e 54, commi 3 e 11, del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267. L'articolo 1, comma 6, della legge 24
dicembre 1954, n. 1228, e' sostituito dal seguente: «6.
L'INA promuove la circolarita' delle informazioni
anagrafiche essenziali al fine di consentire alle
amministrazioni pubbliche centrali e locali collegate la
disponibilita', in tempo reale, dei dati relativi alle
generalita', alla cittadinanza, alla famiglia anagrafica
nonche' all'indirizzo anagrafico delle persone residenti in
Italia, certificati dai comuni e, limitatamente al codice
fiscale, dall'Agenzia delle Entrate». Con decreto, da
adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione ai sensi dell'art. 1, comma 7,
della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, sono emanate le
disposizioni volte ad armonizzare il regolamento di
gestione dell'INA con quanto previsto dal presente comma.
6. Nelle more dell'entrata in vigore del regolamento di
cui all'articolo 17 del decreto-legge 25 settembre 2009, n.
135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre
2009, n. 166, e in attuazione del Protocollo di intesa
sottoscritto dall'ISTAT e dalle Regioni e Province Autonome
in data 17 dicembre 2009:
a) l'ISTAT organizza le operazioni censuarie, nel
rispetto del regolamento (CE) n. 1166/2008 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, e del
predetto Protocollo, secondo il Piano Generale di
Censimento di cui al numero ISTAT SP/1275.2009 del 23
dicembre 2009 e relative circolari applicative che
individuano anche gli enti e gli organismi pubblici
impegnati nelle operazioni censuarie;
b) le Regioni organizzano e svolgono le attivita' loro
affidate secondo i rispettivi Piani di censimento e
attraverso la scelta, prevista dal Piano Generale di
Censimento, tra il modello ad alta partecipazione o a
partecipazione integrativa, alla quale corrisponde
l'erogazione di appositi contributi;
c) l'ISTAT, gli enti e gli organismi pubblici impegnati
nelle operazioni censuarie sono autorizzati, ai sensi del
predetto articolo 17, comma 4, ad avvalersi delle forme
contrattuali flessibili ivi previste limitatamente alla
durata delle operazioni censuarie e comunque non oltre il
2012. Della avvenuta selezione, assunzione o reclutamento
da parte dell'ISTAT e' data apposita comunicazione al
Dipartimento della funzione pubblica ed al Ministero
dell'economia e delle finanze.
7. Gli organi preposti allo svolgimento delle
operazioni del 6° censimento generale dell'agricoltura sono
autorizzati a conferire, per lo svolgimento dei compiti di
rilevatore e coordinatore, anche incarichi di natura
autonoma limitatamente alla durata delle operazioni
censuarie e comunque non oltre il 31 dicembre 2011. Il
reclutamento dei coordinatori intercomunali di censimento e
gli eventuali loro responsabili avviene, secondo le
modalita' previste dalla normativa e dagli accordi di cui
al presente comma e dalle circolari emanate dall'ISTAT, tra
i dipendenti dell'amministrazione o di altre
amministrazioni pubbliche territoriali o funzionali, nel
rispetto delle norme regionali e locali ovvero tra
personale esterno alle pubbliche amministrazioni. L'ISTAT
provvede con proprie circolari alla definizione dei
requisiti professionali dei coordinatori intercomunali di
censimento e degli eventuali loro responsabili, nonche' dei
coordinatori comunali e dei rilevatori in ragione delle
peculiarita' delle rispettive tipologie di incarico.
8. Al fine di ridurre l'utilizzo di soggetti estranei
alla pubblica amministrazione per il perseguimento dei fini
di cui al comma 1, i ricercatori, i tecnologi e il
personale tecnico di ruolo dei livelli professionali IV -
VI degli enti di ricerca e di sperimentazione di cui
all'articolo 7 del presente decreto, che risultino in
esubero all'esito della soppressione e incorporazione degli
enti di ricerca di cui al medesimo articolo 7, sono
trasferiti a domanda all'ISTAT in presenza di vacanze
risultanti anche a seguito di apposita rimodulazione
dell'organico e con le modalita' ivi indicate. Resta fermo
il limite finanziario dell'80 per cento di cui all'articolo
1, comma 643, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
Dall'attuazione del presente comma non devono derivare
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
9. Agli oneri derivanti dai commi 6 e 7, nonche' a
quelli derivanti dalle ulteriori attivita' previste dal
regolamento di cui all'articolo 17, comma 2, del
decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con
modificazioni, in legge 20 novembre 2009, n. 166, si
provvede nei limiti dei complessivi stanziamenti previsti
dal citato articolo 17.
Si riporta l'articolo 5 del Decreto del Presidente
della Repubblica 7 settembre 2010, n. 166 (Regolamento
recante il riordino dell'Istituto nazionale di statistica),
pubblicato nella Gazz. Uff. 7 ottobre 2010, n. 235:
"Art. 5. Uffici dirigenziali e organizzazione interna
1. Al fine di assicurare la realizzazione degli
obiettivi di cui all'articolo 2, comma 634, lettera h),
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e al decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122, entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente regolamento sono
apportate modifiche al regolamento di organizzazione
dell'ISTAT, approvato con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri in data 1° agosto 2000, con
particolare riguardo alla dirigenza ed alle strutture
giuridiche, amministrative, di produzione e di ricerca,
anche tenuto conto di quanto previsto dal citato
regolamento (CE) n. 223/2009 e dell'assetto organizzativo
adottato a livello internazionale per le strutture operanti
nel settore della statistica e, comunque, secondo i
seguenti criteri:
a) individuazione della direzione generale, dei
dipartimenti, delle direzioni centrali, dei servizi,
nonche' degli uffici regionali, quali uffici dirigenziali,
in numero massimo complessivamente non superiore a
settantatre;
b) qualificazione, quali uffici giuridici e
amministrativi dirigenziali di prima fascia, della
direzione generale, alla quale puo' essere preposto anche
un soggetto esterno con particolare comprovata
qualificazione professionale al quale e' corrisposto un
trattamento economico complessivo determinato con
riferimento al contratto collettivo nazionale di lavoro
della dirigenza dell'area ricerca secondo parametri
stabiliti dal regolamento di organizzazione di cui al comma
1, e di non piu' di tre direzioni centrali, e quali uffici
dirigenziali di seconda fascia dei restanti servizi
giuridico amministrativi;
c) qualificazione dei dipartimenti di produzione e di
ricerca e delle direzioni centrali di produzione e di
ricerca come uffici tecnici generali, in numero non
superiore a sedici, prevedendo la preposizione a ciascuno
di tali uffici di un dirigente di ricerca o di un dirigente
tecnologo o di un dirigente di amministrazioni pubbliche,
ovvero di un esperto della materia, con contratto
individuale di durata non superiore a tre anni rinnovabili,
previa valutazione comparativa dei requisiti culturali,
professionali e scientifici e degli incarichi ricoperti in
ambito nazionale ed internazionale, con compenso da
determinarsi secondo le modalita' previste dall'articolo 3,
comma 4, lettera f), del citato decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri in data 1° agosto 2000, con
riferimento al contratto collettivo nazionale di lavoro
della dirigenza dell'area ricerca;
d) individuazione dei servizi di produzione e di
ricerca e degli uffici regionali quali uffici tecnici non
generali in cui si articolano gli uffici dirigenziali di
cui alla lettera c), con previsione che ai dirigenti
responsabili di tali servizi e uffici compete il
trattamento giuridico ed economico previsto dal contratto
collettivo di appartenenza, in relazione alla tipologia e
alla complessita' delle strutture cui sono preposti;
e) previsione che, in sede di prima attuazione delle
modifiche al regolamento di organizzazione, ai fini
dell'inquadramento nel ruolo dei dirigenti di seconda
fascia e della loro preposizione ai servizi giuridici e
amministrativi, sia effettuato dall'ISTAT un concorso
pubblico per titoli ed esami con riserva di posti, in
favore del personale di ruolo che abbia ricoperto presso
l'Istituto incarichi dirigenziali, per almeno un triennio,
nel medesimo settore, ai sensi del decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri in data 1° agosto 2000. Agli
esami sono ammessi i soli candidati che abbiano raggiunto,
in sede di valutazione dei titoli, il punteggio minimo
fissato dal bando di concorso;
f) previsione che la formazione dirigenziale, per i
dirigenti di cui alle lettere precedenti, e l'attivita' di
formazione e qualificazione professionale, di cui
all'articolo 2, comma 2, lettera b), siano accentrate,
senza oneri aggiuntivi e previa soppressione delle altre
strutture esistenti nell'ente, presso la struttura
permanente di cui al comma 3 dell'articolo 6 del decreto
legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, denominata: «Scuola
superiore di statistica e di analisi sociali ed
economiche», posta alle dirette dipendenze del presidente
dell'Istituto, che opera in collegamento con la Scuola
superiore della pubblica amministrazione e la Scuola
superiore dell'economia e finanze, nonche' con altre
istituzioni universitarie e scientifiche nazionali, europee
e internazionali;
g) semplificazione dei meccanismi di definizione della
pianta organica, volti a rendere quest'ultima maggiormente
coerente con i compiti assegnati all'Istituto, con
previsione di possibili riduzioni della pianta organica del
personale non dirigenziale e delle connesse prevedibili
economie in termini di logistica e funzionamento, ovvero
rideterminazioni della stessa per effetto dell'applicazione
degli articoli 7 e 50 del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122, secondo le procedure di approvazione previste
dall'articolo 22 del decreto legislativo 6 settembre 1989,
n. 322.
2. Gli incarichi dirigenziali di prima fascia di cui
alla lettera b) del comma 1 e gli incarichi dirigenziali
tecnici di cui alla lettera c) sono conferiti dal
presidente dell'Istituto, sentito il consiglio nel caso
dell'incarico di direttore generale.
3. Il presidente puo' delegare, per l'esercizio di
particolari attribuzioni, la legale rappresentanza
dell'Istituto al direttore generale, ai direttori di
dipartimento, ai direttori centrali, nonche' ai dirigenti
dei servizi ed uffici dell'Istituto stesso, nei limiti e
con le modalita' che saranno previste dal regolamento di
cui al comma 1.".
Il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 (Norme sul
Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione
dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art.
24 della L. 23 agosto 1988, n. 400), modificato dalla
presente legge, e' pubblicato nella Gazz. Uff. 22 settembre
1989, n. 222.