Art. 3 Iniziative finanziabili 1. Il progetto di internazionalizzazione deve prevedere specifiche attivita' promozionali, di rilievo nazionale, per l'internazionalizzazione delle piccole e medie imprese. 2. Il progetto deve prevedere una spesa ammissibile non inferiore a 50.000 euro e non superiore a 400.000 euro. 3. Il progetto di internazionalizzazione deve coinvolgere, in tutte le sue fasi, almeno cinque PMI consorziate provenienti da almeno tre diverse regioni italiane, appartenenti allo stesso settore o alla stessa filiera; e' possibile prevedere il coinvolgimento, attraverso un contratto di rete, di PMI non consorziate purche' in numero non prevalente rispetto a quello delle imprese consorziate coinvolte. 4. Il progetto presentato da consorzi con sede legale in Sicilia o Valle d'Aosta puo' anche avere una strutturazione monoregionale prevedendo il coinvolgimento di sole imprese con sede legale in una delle citate regioni. Tale previsione e' applicabile sino al trasferimento delle funzioni alle suddette regioni ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 maggio 2000 citato nelle premesse. 5. Il progetto puo' avere anche durata pluriennale con un'articolazione massima triennale. In tal caso le attivita' previste devono essere strutturate e collegate tra loro in un'ottica di sviluppo strategico in merito agli obiettivi che si intendono raggiungere. La domanda di contributo deve essere presentata annualmente. 6. Sono agevolabili le seguenti iniziative: partecipazione a fiere e saloni internazionali; eventi collaterali alle manifestazioni fieristiche internazionali; «show-room» temporanei; «incoming» di operatori esteri; incontri bilaterali fra operatori; «workshop» e/o seminari in Italia con operatori esteri e all'estero; azioni di comunicazione sul mercato estero; attivita' di formazione specialistica per l'internazionalizzazione; realizzazione e registrazione del marchio consortile. Con provvedimento del dirigente della Direzione generale per le politiche di internazionalizzazione e la promozione degli scambi (di seguito decreto direttoriale), di cui al successivo art. 5, sono individuate le spese ammissibili e non ammissibili e possono essere individuate ulteriori iniziative meritevoli, secondo le direttive del Ministro.