Art. 3 
 
                       Iniziative finanziabili 
 
  1. Il progetto di internazionalizzazione deve prevedere  specifiche
attivita'     promozionali,     di     rilievo     nazionale,     per
l'internazionalizzazione delle piccole e medie imprese. 
  2. Il progetto deve prevedere una spesa ammissibile non inferiore a
50.000 euro e non superiore a 400.000 euro. 
  3. Il progetto di internazionalizzazione deve coinvolgere, in tutte
le sue fasi, almeno cinque PMI consorziate provenienti da almeno  tre
diverse regioni italiane, appartenenti allo  stesso  settore  o  alla
stessa filiera; e' possibile prevedere il coinvolgimento,  attraverso
un contratto di rete, di PMI non consorziate purche'  in  numero  non
prevalente rispetto a quello delle imprese consorziate coinvolte. 
  4. Il progetto presentato da consorzi con sede legale in Sicilia  o
Valle d'Aosta  puo'  anche  avere  una  strutturazione  monoregionale
prevedendo il coinvolgimento di sole imprese con sede legale  in  una
delle  citate  regioni.  Tale  previsione  e'  applicabile  sino   al
trasferimento delle funzioni  alle  suddette  regioni  ai  sensi  del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 maggio  2000
citato nelle premesse. 
  5.  Il  progetto  puo'   avere   anche   durata   pluriennale   con
un'articolazione massima triennale. In tal caso le attivita' previste
devono essere strutturate  e  collegate  tra  loro  in  un'ottica  di
sviluppo  strategico  in  merito  agli  obiettivi  che  si  intendono
raggiungere.  La  domanda  di  contributo  deve   essere   presentata
annualmente. 
  6. Sono agevolabili le seguenti iniziative: partecipazione a  fiere
e  saloni  internazionali;  eventi  collaterali  alle  manifestazioni
fieristiche internazionali;  «show-room»  temporanei;  «incoming»  di
operatori esteri; incontri bilaterali fra operatori;  «workshop»  e/o
seminari in Italia con  operatori  esteri  e  all'estero;  azioni  di
comunicazione   sul   mercato   estero;   attivita'   di   formazione
specialistica   per   l'internazionalizzazione;    realizzazione    e
registrazione del marchio consortile. Con provvedimento del dirigente
della Direzione generale per le politiche di internazionalizzazione e
la promozione degli scambi (di seguito decreto direttoriale), di  cui
al successivo art. 5, sono individuate le  spese  ammissibili  e  non
ammissibili  e  possono  essere  individuate   ulteriori   iniziative
meritevoli, secondo le direttive del Ministro.