Art. 3 
 
 
Importazione delle  piante  specificate  originarie  di  Paesi  terzi
                           eccetto la Cina 
 
  1. Per quanto riguarda le importazioni originarie di  Paesi  terzi,
diversi dalla Cina,  dove  l'organismo  specificato  e'  notoriamente
presente,  le  piante  specificate  possono  essere  introdotte   nel
territorio della Repubblica italiana solo se rispettano le condizioni
seguenti: 
    a)  sono   conformi   alle   prescrizioni   specifiche   relative
all'importazione di cui all'allegato I, sezione 1, lettera  A,  punto
1; 
    b) al loro ingresso nella Repubblica  italiana  sono  ispezionate
dal Servizio fitosanitario regionale (di seguito SFR) competente  per
territorio conformemente all'allegato I, sezione 1, lettera A,  punto
2, per verificare la presenza dell'organismo specificato e non  viene
riscontrata alcuna traccia di tale organismo.