Art. 3 Importazione delle piante specificate originarie di Paesi terzi eccetto la Cina 1. Per quanto riguarda le importazioni originarie di Paesi terzi, diversi dalla Cina, dove l'organismo specificato e' notoriamente presente, le piante specificate possono essere introdotte nel territorio della Repubblica italiana solo se rispettano le condizioni seguenti: a) sono conformi alle prescrizioni specifiche relative all'importazione di cui all'allegato I, sezione 1, lettera A, punto 1; b) al loro ingresso nella Repubblica italiana sono ispezionate dal Servizio fitosanitario regionale (di seguito SFR) competente per territorio conformemente all'allegato I, sezione 1, lettera A, punto 2, per verificare la presenza dell'organismo specificato e non viene riscontrata alcuna traccia di tale organismo.