Art. 3 
 
  Non appena  ultimate  le  operazioni  di  assegnazione  di  cui  al
precedente  articolo,  avra'  inizio  il  collocamento  della  ottova
tranche dei titoli stessi  per  un  importo  pari  al  15  per  cento
dell'ammontare  nominale  massimo   offerto   nell'asta   «ordinaria»
relativa alla tranche di cui all'art. 1 del  presente  decreto;  tale
tranche supplementare sara' riservata agli operatori «specialisti  in
titoli di Stato», individuati  ai  sensi  dell'art.  23  del  decreto
ministeriale n. 216 del 2009,  citato  nelle  premesse,  che  abbiano
partecipato all'asta della settima tranche e verra' ripartita con  le
modalita' di seguito indicate. 
  La  tranche   supplementare   verra'   collocata   al   prezzo   di
aggiudicazione determinato nell'asta relativa  alla  tranche  di  cui
all'art. 1 del presente decreto e verra' assegnata con  le  modalita'
indicate negli articoli 10 e 11 del citato  decreto  del  26  ottobre
2012, in quanto applicabili. 
  Gli   «specialisti»   potranno    partecipare    al    collocamento
supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino  alle  ore
15,30 del giorno 31 gennaio 2013. 
  Le offerte non pervenute entro il  suddetto  termine  non  verranno
prese in considerazione. 
  L'importo  spettante  di  diritto  a  ciascuno  «specialista»   nel
collocamento supplementare sara' determinato nella maniera seguente: 
    per un importo pari  al  10  per  cento  dell'ammontare  nominale
massimo offerto nell'asta «ordinaria», l'ammontare  attribuito  sara'
uguale al rapporto fra il valore dei buoni di cui lo  specialista  e'
risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste  «ordinarie»  dei  BTP
quinquennali ed il totale complessivamente assegnato, nelle  medesime
aste,  agli  operatori  ammessi   a   partecipare   al   collocamento
supplementare; nelle predette aste  verra'  compresa  quella  di  cui
all'art. 1 del presente decreto e verranno escluse quelle relative ad
eventuali operazioni di concambio; 
    per un importo ulteriore  pari  al  5  per  cento  dell'ammontare
nominale massimo offerto nell'asta «ordinaria», sara'  attribuito  in
base alla  valutazione,  effettuata  dal  Tesoro,  della  performance
relativa agli specialisti medesimi,  rilevata  trimestralmente  sulle
sedi di negoziazione all'ingrosso selezionate ai sensi degli articoli
23 (commi 10, 11, 13 e 14) e 28 (comma 2) del decreto ministeriale n.
216 del 22 dicembre 2009, citato  nelle  premesse;  tale  valutazione
viene comunicata alla Banca d'Italia e agli specialisti stessi. 
  Le richieste  saranno  soddisfatte  assegnando  prioritariamente  a
ciascuno «specialista» il minore tra  l'importo  richiesto  e  quello
spettante di diritto. Qualora uno  o  piu'  «specialisti»  presentino
richieste inferiori a quelle loro spettanti di  diritto,  ovvero  non
effettuino alcuna  richiesta,  la  differenza  sara'  assegnata  agli
operatori che presenteranno richieste superiori a quelle spettanti di
diritto. 
  Delle operazioni  relative  al  collocamento  supplementare  verra'
redatto apposito verbale.