(Allegato-art. 2)
                             Articolo 2 
 
1. Fatti salvi i  poteri  di  intervento  al  fine  di  garantire  il
rispetto dei provvedimenti nazionali  adottati  in  applicazione  sii
disposizioni diverse dall'articolo 25 della  direttiva  95/46/CE,  le
autorita' competenti degli Stati membri hanno facolta' di  sospendere
i trasferimenti di dati verso destinatari nella Repubblica  orientale
dell'Uruguay  al  fine  di  tutelare  i  cittadini  nell'ambito   del
trattamento dei loro dati personali nei casi in cui: 
a)  un'autorita'  competente  uruguayana  abbia  constatato  che   il
destinatario  non  rispetta  le  norme  applicabili   relative   alla
protezione: oppure 
b) se e' molto probabile che le norme di protezione  siano  infrante;
se esistono fondati motivi per  credere  che  l'autorita'  uruguayana
competente non  prenda  o  non  prendera'  provvedimenti  adeguati  e
tempestivi per comporre il caso in questione; se  il  persistere  del
trasferimento da' luogo  a  rischi  imminenti  di  danno  grave  agli
interessati e in tale circostanza le autorita' competenti nello Stato
membro hanno compiuto ragionevoli sforzi per avvisare i  responsabili
del trattamento nella Repubblica orientale dell'Uruguay  e  dar  loro
l'opportunita' di rispondere. 
 
2. La sospensione cessa non appena sia garantito  il  rispetto  delle
norme di protezione e ne sia informata l'autorita'  competente  dello
Stato membro interessato.