Articolo 2 1. Fatti salvi i poteri di intervento al fine di garantire il rispetto dei provvedimenti nazionali adottati in applicazione sii disposizioni diverse dall'articolo 25 della direttiva 95/46/CE, le autorita' competenti degli Stati membri hanno facolta' di sospendere i trasferimenti di dati verso destinatari nella Repubblica orientale dell'Uruguay al fine di tutelare i cittadini nell'ambito del trattamento dei loro dati personali nei casi in cui: a) un'autorita' competente uruguayana abbia constatato che il destinatario non rispetta le norme applicabili relative alla protezione: oppure b) se e' molto probabile che le norme di protezione siano infrante; se esistono fondati motivi per credere che l'autorita' uruguayana competente non prenda o non prendera' provvedimenti adeguati e tempestivi per comporre il caso in questione; se il persistere del trasferimento da' luogo a rischi imminenti di danno grave agli interessati e in tale circostanza le autorita' competenti nello Stato membro hanno compiuto ragionevoli sforzi per avvisare i responsabili del trattamento nella Repubblica orientale dell'Uruguay e dar loro l'opportunita' di rispondere. 2. La sospensione cessa non appena sia garantito il rispetto delle norme di protezione e ne sia informata l'autorita' competente dello Stato membro interessato.