Art. 3 
 
 
                     Procedimento e monitoraggio 
 
  1. Al fine di  consentire  il  monitoraggio  dello  sviluppo  delle
misure di cui al presente decreto e la verifica di conformita'  degli
accordi alle disposizioni del presente decreto, i  datori  di  lavoro
provvedono a depositare i contratti presso la Direzione  territoriale
del lavoro territorialmente competente entro trenta giorni dalla loro
sottoscrizione,  con  allegata   autodichiarazione   di   conformita'
dell'accordo depositato alle disposizioni del presente decreto. 
  2. Il Ministero del lavoro e delle politiche  sociali  -  Direzione
generale delle  relazioni  industriali  e  dei  rapporti  di  lavoro,
provvede alla raccolta e al monitoraggio dei contratti depositati  ai
sensi del presente articolo. 
  3. Entro il 30 novembre 2013  il  Governo  procede  ,  anche  sulla
scorta di elementi risultanti dal monitoraggio di cui al comma  2,  a
un confronto con le parti sociali,  al  fine  di  acquisire  elementi
conoscitivi in ordine all'applicazione dei contratti e  all'effettiva
idoneita' delle previsioni di cui all'articolo  2  a  conseguire  gli
obiettivi  di  incremento  della  produttivita',  anche  al  fine  di
orientare le successive determinazioni in materia. 
  Il presente  decreto  e'  inviato  alla  Corte  dei  conti  per  la
registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica
italiana. 
    Roma, 22 gennaio 2013 
 
                                          Il Presidente del Consiglio 
                                                 dei Ministri         
                                                      Monti           
 
Il Ministro dell'economia 
      e delle finanze 
          Grilli 

Registrato alla Corte dei conti il 27 marzo 2013 
Ufficio controllo  atti  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  -
Ministero della giustizia e Ministero degli esteri,  registro  n.  3,
foglio n. 81