Art. 3 Procedimento e monitoraggio 1. Al fine di consentire il monitoraggio dello sviluppo delle misure di cui al presente decreto e la verifica di conformita' degli accordi alle disposizioni del presente decreto, i datori di lavoro provvedono a depositare i contratti presso la Direzione territoriale del lavoro territorialmente competente entro trenta giorni dalla loro sottoscrizione, con allegata autodichiarazione di conformita' dell'accordo depositato alle disposizioni del presente decreto. 2. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione generale delle relazioni industriali e dei rapporti di lavoro, provvede alla raccolta e al monitoraggio dei contratti depositati ai sensi del presente articolo. 3. Entro il 30 novembre 2013 il Governo procede , anche sulla scorta di elementi risultanti dal monitoraggio di cui al comma 2, a un confronto con le parti sociali, al fine di acquisire elementi conoscitivi in ordine all'applicazione dei contratti e all'effettiva idoneita' delle previsioni di cui all'articolo 2 a conseguire gli obiettivi di incremento della produttivita', anche al fine di orientare le successive determinazioni in materia. Il presente decreto e' inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 22 gennaio 2013 Il Presidente del Consiglio dei Ministri Monti Il Ministro dell'economia e delle finanze Grilli Registrato alla Corte dei conti il 27 marzo 2013 Ufficio controllo atti Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ministero della giustizia e Ministero degli esteri, registro n. 3, foglio n. 81