Art. 3 Competenze in esito 1. Le competenze in esito alle specializzazioni tecniche superiori di cui all'art. 1 connotano i percorsi di IFTS e assicurano il raggiungimento di omogenei livelli qualitativi nonche' la spendibilita' delle certificazioni conseguite e dei relativi apprendimenti in ambito territoriale, nazionale ed europeo. A tal fine, le competenze di cui sopra, descritte secondo il format e i criteri di descrizione e aggiornamento di cui all'Allegato A, comprendono, in coerenza con quanto definito all'art. 4, comma 2, lettera c) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008: a) competenze tecnico professionali, riguardanti ciascuna specializzazione tecnica nazionale di riferimento, definite nell'Allegato D; b) competenze comuni a tutte le specializzazioni tecniche di riferimento nazionale definite nell'Allegato E. 2. Ai fini della referenziazione al quadro europeo delle qualifiche, i percorsi di IFTS sono da intendersi quali specializzazioni dei percorsi di istruzione e formazione professionale ai sensi del Capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 e dell'istruzione tecnica e professionale, di cui ai decreti del Presidente delle Repubblica n. 87 e n. 88 del 15 marzo 2010. 3. Al fine di facilitare il riconoscimento a livello territoriale, nazionale e comunitario da parte del mondo del lavoro delle competenze acquisite e in accordo con quanto gia' previsto dalle linee guida emanate ai sensi dell'art. 52 della legge n. 35/2012 citate in premessa, i percorsi di IFTS adottano come sistema comune di referenziazione la classificazione delle attivita' economiche ATECO, la classificazione delle professioni ISTAT 2011 e i criteri di descrizione e referenziazione delle competenze di cui al Quadro Europeo delle Qualificazioni (EQF). 4. In coerenza con quanto definito al precedente comma 2 e ai sensi di quanto previsto all'art. 9, comma 1, lettera b) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008, l'Allegato B riporta la tabella indicativa della correlazione, a legislazione vigente, tra aree economico-professionali, principali filiere produttive, individuate sulla base delle analisi svolte dal Ministero dello sviluppo economico, cluster tecnologici, aree tecnologiche cui si riferiscono gli Istituti Tecnici Superiori (di seguito ITS), indirizzi di studio degli istituti tecnici e degli istituti professionali, qualifiche e diplomi professionali dell'Istruzione e Formazione Professionale e certificati di specializzazione di Istruzione e Formazione Tecnica Professionali oggetto, questi ultimi, del presente decreto. 5. Fermo restando quanto previsto ai sensi e per gli effetti del decreto Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008, nell'ambito dei piani territoriali di cui al Capo IV del predetto decreto, le specializzazioni tecniche superiori di riferimento nazionale possono essere declinate a livello territoriale dalle Regioni e Province Autonome, in coerenza con le indicazioni di cui all'allegato A, nell'ambito delle loro competenze esclusive in materia e in relazione alle specifiche esigenze del mercato del lavoro e delle professioni territoriali. 6. Al fine di favorire il diritto di ogni persona alla spendibilita' delle certificazioni acquisite, alla reversibilita' delle scelte, al riconoscimento e alla valorizzazione dei crediti e alla personalizzazione dei percorsi, e' previsto il riconoscimento dei crediti formativi, in conformita' all'art. 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008, nonche' la registrazione delle competenze certificate sul Libretto formativo del cittadino di cui all'art. 2, comma 1 lettera i) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.