Art. 3 
 
                 Sperimentazioni di solo ordinamento 
 
  1. Negli istituti che attuano sperimentazioni  «autonome»  di  solo
ordinamento  «non  assistite»  (dette  anche  minisperimentazioni)  e
sperimentazioni «assistite» (dette  anche  coordinate)  le  prove  si
svolgono secondo le  modalita'  previste  per  le  classi  dei  corsi
ordinari e vertono  sulle  discipline  ed  i  relativi  programmi  di
insegnamento, indicate nel decreto ministeriale di cui al  precedente
art. 2, comma 1 e sulle restanti individuate dal consiglio di  classe
secondo le indicazioni di cui all'art. 2 del decreto ministeriale  17
gennaio 2007, n. 6, recante modalita'  e  termini  per  l'affidamento
delle materie oggetto degli esami di Stato ai commissari esterni e  i
criteri e le modalita' di nomina,  designazione  e  sostituzione  dei
componenti delle commissioni degli  esami  di  Stato  conclusivi  dei
corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado. 
  2. Nei predetti istituti i  candidati  esterni,  nella  domanda  di
partecipazione agli esami, devono dichiarare se  intendono  sostenere
gli esami sui programmi oggetto di sperimentazione  o  sui  programmi
previsti per i corsi ordinari. 
  3. Qualora la materia interessata alla sperimentazione sia  oggetto
della seconda prova scritta  (ad  esempio  la  matematica  del  Piano
nazionale informatica nei licei scientifici) la prova di esame  verte
sui contenuti specifici di tale materia. 
  4. Per la sperimentazione di prosecuzione dello studio della lingua
straniera nei licei classici e negli istituti tecnici, nonche' per le
sperimentazioni  consistenti  nell'aggiunta  di  una  seconda  lingua
straniera nei licei scientifici e negli istituti tecnici,  la  lingua
straniera puo' essere oggetto d'esame, sia in  sede  di  terza  prova
scritta che di colloquio, se nella commissione  risulta  presente  il
docente in possesso dei titoli richiesti per l'insegnamento  della  o
delle lingue straniere interessate.