Art. 3 Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avra' inizio il collocamento della quinta tranche dei titoli stessi per un importo pari al 15 per cento dell'ammontare nominale massimo offerto nell'asta «ordinaria» relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sara' riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 23 del decreto ministeriale n. 216 del 2009, citato nelle premesse, che abbiano partecipato all'asta della quarta tranche e verra' ripartita con le modalita' di seguito indicate. La tranche supplementare verra' collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto e verra' assegnata con le modalita' indicate negli articoli 10 e 11 del citato decreto dell'11 marzo 2013, in quanto applicabili. Gli "specialisti" potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 12 aprile 2013. Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione. L 'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare sara' determinato nella maniera seguente: per un importo pari al 10 per cento dell'ammontare nominale massimo offerto nell'asta «ordinaria», l'ammontare attribuito sara' uguale al rapporto fra il valore dei buoni di cui lo specialista e' risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei BTP quindicennali ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare; nelle predette aste verra' compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto e verranno escluse quelle relative ad eventuali operazioni di concambio; per un importo ulteriore pari al 5 per cento dell'ammontare nominale massimo offerto nell'asta "ordinaria", sara' attribuito in base alla valutazione, effettuata dal Tesoro, della performance relativa agli specialisti medesimi, rilevata trimestralmente sulle sedi di negoziazione all'ingrosso selezionate ai sensi degli articoli 23 (commi 10, 11, 13 e 14) e 28 (comma 2) del Decreto Ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009, citato nelle premesse; tale valutazione viene comunicata alla Banca d'Italia e agli specialisti stessi. Le richieste saranno soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno «specialista» il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto. Qualora uno o piu' «specialisti» presentino richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non effettuino alcuna richiesta, la differenza sara' assegnata agli operatori che presenteranno richieste superiori a quelle spettanti di diritto. Delle operazioni relative al collocamento supplementare verra' redatto apposito verbale.