Art. 3 Direttive all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti S.p.A. e lo sviluppo di impresa per l'attuazione del Progetto di riconversione e riqualificazione industriale e l'individuazione delle priorita' di accesso. 1. Il Gruppo di coordinamento, in relazione alle caratteristiche del Progetto di riconversione e riqualificazione industriale, e le Direzioni generali del Ministero dello sviluppo economico competenti per materia, individuano, prevedendone la priorita' di accesso, gli strumenti agevolativi idonei all'attuazione degli interventi contenuti nel Progetto di riconversione riqualificazione per le aree di crisi industriale complessa. 2. Nei casi di chiusura di una o piu' imprese di media e grande dimensione, l'ammontare del finanziamento agevolato previsto dalla legge 181 del 1989 e' determinato in modo tale che l'intervento complessivo a carico delle risorse dello Stato non sia superiore al 75% dell'investimento ammissibile. 3. La deroga di cui al punto precedente e' concessa qualora sia prevista la rioccupazione di figure professionali, nella misura minima della nuova forza lavoro, di volta in volta determinata, utili alla attuazione del progetto di investimento. La procedura per garantire il rispetto della presente condizione viene definita dal Ministero dello sviluppo economico in collaborazione il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e sentite le Organizzazioni sindacali. 4. La parte di attivita' del PRRI svolta da Invitalia in applicazione degli interventi agevolativi da essa gestiti e' remunerata con le modalita' e le risorse previste dagli interventi stessi. Con apposita convenzione quadro e' disciplinata la remunerazione della diversa attivita' indicata nel presente decreto.