Art. 3 
 
  1. La Camera  di  Commercio  di  Potenza  non  puo'  modificare  le
modalita'  di   controllo   e   il   sistema   tariffario   riportati
nell'apposito  piano  di  controllo  per  la  denominazione  protetta
«Fagioli  Bianchi  di  Rotonda»,  cosi'  come  depositati  presso  il
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali,  senza  il
preventivo assenso di detta autorita'. 
  2. La Camera di Commercio  comunica  e  sottopone  all'approvazione
ministeriale  ogni  variazione  concernente  il  personale  ispettivo
indicato  nella  documentazione  presentata,  la   composizione   del
Comitato  di  certificazione  o   della   struttura   equivalente   e
dell'organo decidente i ricorsi, nonche' l'esercizio di attivita' che
risultano  oggettivamente  incompatibili  con  il  mantenimento   del
provvedimento autorizzatorio. 
  3. Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente  articolo
puo' comportare la revoca della designazione concessa.