Art. 3 1. La Camera di Commercio di Potenza non puo' modificare le modalita' di controllo e il sistema tariffario riportati nell'apposito piano di controllo per la denominazione protetta «Fagioli Bianchi di Rotonda», cosi' come depositati presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorita'. 2. La Camera di Commercio comunica e sottopone all'approvazione ministeriale ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del Comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonche' l'esercizio di attivita' che risultano oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio. 3. Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo puo' comportare la revoca della designazione concessa.