(( Art. 3-bis 
 
Modifica all'articolo 1, comma 34-bis, della legge 23 dicembre  1996,
  n. 662, concernente  il  finanziamento  di  progetti  regionali  in
  materia sanitaria 
 
  1. All'articolo 1, comma 34-bis, della legge 23 dicembre  1996,  n.
662, e successive modificazioni, e' aggiunto, in  fine,  il  seguente
periodo: « A decorrere dall'anno 2013, il predetto acconto del 70 per
cento e' erogato  a  seguito  dell'intervenuta  intesa,  in  sede  di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province autonome di Trento e di Bolzano,  sulla  ripartizione  delle
predette quote vincolate per  il  perseguimento  degli  obiettivi  di
carattere prioritario e  di  rilievo  nazionale  indicati  nel  Piano
sanitario nazionale.». )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo del comma  34-bis  dell'articolo  1
          della legge 23 dicembre 1996  e  successive  modificazioni,
          come modificato dalla presente legge: 
              "34-bis.  Per  il  perseguimento  degli  obiettivi   di
          carattere prioritario e di rilievo nazionale  indicati  nel
          Piano sanitario nazionale le  regioni  elaborano  specifici
          progetti sulla scorta di linee guida proposte dal  Ministro
          del lavoro, della  salute  e  delle  politiche  sociali  ed
          approvate con Accordo in sede di Conferenza permanente  per
          i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province  autonome
          di Trento e di Bolzano.  La  Conferenza  permanente  per  i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento  e  di  Bolzano,  su  proposta  del  Ministro  della
          sanita',  individua  i  progetti  ammessi  a  finanziamento
          utilizzando  le  quote  a  tal  fine  vincolate  del  Fondo
          sanitario nazionale ai sensi  del  comma  34.  La  predetta
          modalita' di ammissione al finanziamento e' valida  per  le
          linee progettuali attuative del Piano  sanitario  nazionale
          fino all'anno 2008. A decorrere dall'anno 2009, il Comitato
          interministeriale per la programmazione  economica  (CIPE),
          su proposta del Ministro del lavoro, della salute  e  delle
          politiche sociali, d'intesa con  la  Conferenza  permanente
          per i rapporti tra lo  Stato,  le  regioni  e  le  province
          autonome di Trento e di Bolzano, provvede a  ripartire  tra
          le   regioni   le   medesime   quote   vincolate   all'atto
          dell'adozione della propria delibera di ripartizione  delle
          somme spettanti alle  regioni  a  titolo  di  finanziamento
          della quota indistinta  di  Fondo  sanitario  nazionale  di
          parte  corrente.  Al   fine   di   agevolare   le   regioni
          nell'attuazione  dei  progetti  di  cui  al  comma  34,  il
          Ministero  dell'economia  e  delle  finanze   provvede   ad
          erogare, a titolo di acconto, il 70 per cento  dell'importo
          complessivo annuo  spettante  a  ciascuna  regione,  mentre
          l'erogazione del  restante  30  per  cento  e'  subordinata
          all'approvazione da parte della Conferenza permanente per i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento e di Bolzano, su proposta del Ministro  del  lavoro,
          della  salute  e  delle  politiche  sociali,  dei  progetti
          presentati dalle  regioni,  comprensivi  di  una  relazione
          illustrativa dei risultati raggiunti nell'anno  precedente.
          Le  mancate  presentazione  ed  approvazione  dei  progetti
          comportano, nell'anno di riferimento, la mancata erogazione
          della quota residua del 30 per cento ed il recupero,  anche
          a carico delle somme a qualsiasi titolo spettanti nell'anno
          successivo,  dell'anticipazione  del  70  per  cento   gia'
          erogata. A decorrere dall'anno 2013 il predetto acconto del
          70 per cento e' erogato a seguito dell'intervenuta  intesa,
          in sede di Conferenza permanente  per  i  rapporti  tra  lo
          Stato, le regioni e le province autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano, sulla ripartizione delle predette quote  vincolate
          per  il  perseguimento   degli   obiettivi   di   carattere
          prioritario e  di  rilievo  nazionale  indicati  nel  Piano
          sanitario nazionale."