Art. 3 
 
          Criteri e modalita' di concessione della garanzia 
 
  1. In favore delle imprese start-up innovative e  degli  incubatori
certificati la garanzia del Fondo e' concessa a titolo gratuito. 
  2. Sulle operazioni finanziarie riferite a  start-up  innovative  e
incubatori certificati  la  garanzia  del  Fondo  e'  concessa  senza
valutazione  dei  dati   contabili   di   bilancio   dell'impresa   o
dell'incubatore  a  condizione  che  il  soggetto  finanziatore,   in
relazione  al'importo  dell'operazione  finanziaria,  non  acquisisca
alcuna garanzia, reale,  assicurativa  o  bancaria  ad  eccezione  di
quelle previste ai commi 4 e 5. 
  3. Ai fini di cui al presente articolo, i soggetti  richiedenti  la
garanzia del Fondo devono  aver  preventivamente  acquisito  apposita
dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta', redatta  secondo  lo
schema predisposto dal Soggetto gestore del Fondo, con  la  quale  il
rappresentante  legale  o   procuratore   speciale   dell'impresa   o
dell'incubatore  ne  attesta  l'iscrizione  nella  apposita   sezione
speciale del Registro delle imprese istituita ai sensi dell'art.  25,
comma  8,  del  decreto-legge  n.  179/2012.  La   dichiarazione   e'
conservata dal soggetto richiedente e prodotta in caso di  insolvenza
dell'impresa start-up innovativa o dell'incubatore certificato  o  su
semplice richiesta del Soggetto gestore del Fondo. 
  4. Sulle operazioni di cui al comma  2,  la  garanzia  diretta  del
Fondo  copre   fino   all'80%   (ottanta   percento)   dell'ammontare
dell'esposizione per capitale, interessi, contrattuali e di mora, del
soggetto richiedente nei confronti dell'impresa start-up innovativa o
dell'incubatore certificato. 
  5.  Sulle  operazioni  finanziarie  di   cui   al   comma   2,   la
controgaranzia  del  Fondo  e'  concessa  fino  alla  misura  massima
dell'80% (ottanta percento) dell'importo garantito dal confidi  o  da
altro fondo di garanzia, a  condizione  che  le  garanzie  da  questi
rilasciate non superino la percentuale massima di copertura  dell'80%
(ottanta percento). Entro il predetto limite, la controgaranzia copre
fino all'80% (ottanta percento) della somma liquidata dal  confidi  o
da altro fondo di garanzia al soggetto finanziatore. 
  6. L'importo massimo garantibile dal  Fondo  per  singola  start-up
innovativa o incubatore certificato, relativamente alle tipologie  di
operazioni finanziarie di cui al comma 2, e' pari a  2,5  milioni  di
euro. 
  7. Alle richieste di garanzia di cui al  comma  2  e'  riconosciuta
priorita' nell'istruttoria  e  nella  presentazione  al  Comitato  di
gestione. 
  8. Le richieste  di  garanzia  riferite  a  start-up  innovative  e
incubatori certificati che non rispettano la  condizione  di  cui  al
comma 2, ovvero prive della dichiarazione di cui  al  comma  3,  sono
valutate  e  la  relativa  garanzia  e'  concessa  sulla  base  delle
ordinarie modalita' e procedure previste dalle  vigenti  Disposizioni
operative del Fondo, fermo restando quanto previsto al comma 1. 
  Il  presente  decreto  sara'  trasmesso  ai  competenti  Organi  di
controllo e pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana. 
    Roma, 26 aprile 2013 
 
                                 Il Ministro dello sviluppo economico 
                                                Passera               
 
 
Il Ministro dell'economia 
     e delle finanze 
         Grilli 

Registrato alla Corte dei conti il 3 giugno 2013 
Ufficio di controllo atti MISE - MIPAAF, registro n. 6, foglio n. 21