Art. 3 Integrazioni al sistema informativo ISEE 1. Nel caso in cui sia stato accertato in via definitiva un maggior reddito, sulla base dello scambio di informazioni tra l'Agenzia delle entrate e l'INPS ai sensi dell'art. 38, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ovvero sia stata rilevata una discordanza tra il reddito dichiarato ai fini fiscali o altre componenti dell'ISEE, anche di natura patrimoniale, note all'anagrafe tributaria e quanto indicato nella DSU, ai sensi del comma 3 del medesimo art. 38 del decreto-legge n. 78/2010, le informazioni contenute nel Sistema informativo ISEE sono arricchite dell'informazione sull'eventuale maggior reddito accertato in via definitiva, ovvero delle informazioni sulle eventuali discordanze tra componenti dell'ISEE note all'anagrafe tributaria e quanto indicato nella DSU, nonche' del nuovo valore ISEE calcolato sulla base del maggior reddito rilevato come esito della verifica, specificando se si tratti di maggior reddito accertato in via definitiva ovvero di discordanze con quanto presente negli archivi dell'anagrafe tributaria.