Art. 3 
 
              Integrazioni al sistema informativo ISEE 
 
  1. Nel caso in cui sia stato accertato in via definitiva un maggior
reddito, sulla base dello scambio di informazioni tra l'Agenzia delle
entrate e l'INPS ai sensi dell'art. 38, comma 2, del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito  con  modificazioni,  dalla  legge  30
luglio 2010, n. 122, ovvero sia stata rilevata una discordanza tra il
reddito dichiarato ai fini  fiscali  o  altre  componenti  dell'ISEE,
anche di natura patrimoniale, note all'anagrafe tributaria  e  quanto
indicato nella DSU, ai sensi del comma 3 del  medesimo  art.  38  del
decreto-legge n.  78/2010,  le  informazioni  contenute  nel  Sistema
informativo ISEE  sono  arricchite  dell'informazione  sull'eventuale
maggior  reddito  accertato   in   via   definitiva,   ovvero   delle
informazioni sulle eventuali  discordanze  tra  componenti  dell'ISEE
note all'anagrafe tributaria e quanto indicato nella DSU, nonche' del
nuovo valore ISEE calcolato sulla base del maggior  reddito  rilevato
come esito della verifica,  specificando  se  si  tratti  di  maggior
reddito accertato in via definitiva ovvero di discordanze con  quanto
presente negli archivi dell'anagrafe tributaria.