Art. 3 
 
  Definizione di attivita' sportiva non agonistica. Certificazione 
 
  1.  Si  definiscono  attivita'  sportive  non  agonistiche   quelle
praticate dai seguenti soggetti: 
    a) gli alunni che svolgono attivita' fisico-sportive  organizzate
dagli organi scolastici nell'ambito delle attivita' parascolastiche; 
    b)  coloro  che  svolgono  attivita'  organizzate  dal  CONI,  da
societa' sportive affiliate alle Federazioni sportive nazionali, alle
Discipline associate, agli Enti di promozione  sportiva  riconosciuti
dal CONI, che non siano considerati  atleti  agonisti  ai  sensi  del
decreto ministeriale 18 febbraio 1982; 
    c) coloro che partecipano ai giochi sportivi  studenteschi  nelle
fasi precedenti a quella nazionale. 
  2.  I  praticanti  di  attivita'  sportive   non   agonistiche   si
sottopongono a controllo medico annuale che determina  l'idoneita'  a
tale pratica sportiva. La  certificazione  conseguente  al  controllo
medico  attestante  l'idoneita'  fisica  alla  pratica  di  attivita'
sportiva di tipo non agonistico e' rilasciata dal medico di  medicina
generale o dal pediatra di libera  scelta,  relativamente  ai  propri
assistiti, o dal  medico  specialista  in  medicina  dello  sport  su
apposito modello predefinito (allegato C). 
  3.  E'  obbligatoria  la  preventiva  misurazione  della  pressione
arteriosa e  l'effettuazione  di  un  elettrocardiogramma  a  riposo,
refertato secondo gli standard professionali esistenti. 
  4. In caso di sospetto  diagnostico  o  in  presenza  di  patologie
croniche e conclamate e'  raccomandato  al  medico  certificatore  di
avvalersi della consulenza del medico specialista in  medicina  dello
sport e, secondo il giudizio clinico, dello specialista di branca.