Art. 3 
 
 
Modificazioni all'articolo 3 del decreto legislativo 19 agosto  2005,
                               n. 192 
 
  1. All'articolo 3 del decreto legislativo 19 agosto 2005,  n.  192,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, lettera b), le parole «agli articoli 7,  9  e  12»
sono sostituite dalle seguenti: «agli articoli 7 e 9»; 
    b) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti: 
  «2-bis. Il presente decreto  si  applica  all'edilizia  pubblica  e
privata. 
  2-ter. Il presente decreto disciplina in particolare: 
    a) la metodologia per il calcolo  delle  prestazioni  energetiche
degli edifici; 
    b) le prescrizioni e i requisiti minimi in materia di prestazioni
energetiche degli edifici quando sono oggetto di: 
      1) nuova costruzione; 
      2) ristrutturazioni importanti; 
      3) riqualificazione energetica; 
    c) la definizione di un Piano di azione per la  promozione  degli
edifici a "energia quasi zero"; 
    d) l'attestazione della prestazione energetica  degli  edifici  e
delle unita' immobiliari; 
    e) lo sviluppo di strumenti finanziari e la rimozione di barriere
di  mercato  per  la  promozione  dell'efficienza  energetica   degli
edifici; 
    f) l'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili negli edifici; 
    g)  la  realizzazione  di  un  sistema  coordinato  di  ispezione
periodica degli impianti termici negli edifici; 
    h) i requisiti professionali e di indipendenza  degli  esperti  o
degli  organismi  cui  affidare  l'attestazione   della   prestazione
energetica  degli   edifici   e   l'ispezione   degli   impianti   di
climatizzazione; 
    i) la realizzazione e l'adozione di strumenti comuni allo Stato e
alle regioni e province autonome per la gestione degli adempimenti  a
loro carico; 
    l) la promozione dell'uso razionale dell'energia anche attraverso
l'informazione  e  la  sensibilizzazione  degli  utenti  finali,   la
formazione e l'aggiornamento degli operatori del settore; 
    m) la raccolta  delle  informazioni  e  delle  esperienze,  delle
elaborazioni e degli studi necessari all'orientamento della  politica
energetica del settore.»; 
    c) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
  «3. Sono escluse dall'applicazione del presente decreto le seguenti
categorie di edifici: 
    a) gli edifici ricadenti nell'ambito della disciplina della parte
seconda e dell'articolo 136, comma 1, lettere b) e  c),  del  decreto
legislativo 22 gennaio 2004,  n.  42,  recante  il  codice  dei  beni
culturali e del paesaggio,  fatto  salvo  quanto  disposto  al  comma
3-bis; 
    b) gli edifici industriali e artigianali quando gli ambienti sono
riscaldati per esigenze del processo produttivo o utilizzando  reflui
energetici del processo produttivo non altrimenti utilizzabili; 
    c) edifici rurali non  residenziali  sprovvisti  di  impianti  di
climatizzazione; 
    d) i fabbricati isolati con una superficie utile totale inferiore
a 50 metri quadrati; 
    e) gli edifici che risultano  non  compresi  nelle  categorie  di
edifici classificati sulla  base  della  destinazione  d'uso  di  cui
all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26  agosto
1993, n. 412, il cui utilizzo standard non prevede l'installazione  e
l'impiego di sistemi tecnici (( di  climatizzazione  )),  quali  box,
cantine,  autorimesse,  parcheggi  multipiano,  depositi,   strutture
stagionali a protezione degli impianti sportivi, fatto  salvo  quanto
disposto dal comma 3-ter; 
    f) gli edifici adibiti a luoghi di culto e  allo  svolgimento  di
attivita' religiose.»; 
    d) dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti: 
  «3-bis. Per gli edifici di cui al comma 3, lettera a), il  presente
decreto si applica limitatamente alle disposizioni concernenti: 
    a) l'attestazione della prestazione energetica degli edifici,  di
cui all'articolo 6; 
    b) l'esercizio, la manutenzione e  le  ispezioni  degli  impianti
tecnici, di cui all'articolo 7. 
  (( 3-bis. 1. Gli edifici di  cui  al  comma  3,  lettera  a),  sono
esclusi dall'applicazione del presente decreto  ai  sensi  del  comma
3-bis,  solo  nel  caso  in  cui,  previo   giudizio   dell'autorita'
competente al rilascio dell'autorizzazione ai sensi del codice di cui
al decreto legislativo 22 gennaio 2004,  n.  42,  il  rispetto  delle
prescrizioni implichi un'alterazione sostanziale del loro carattere o
aspetto, con particolare riferimento ai profili storici, artistici  e
paesaggistici. )) 
  3-ter. Per gli edifici di cui al comma 3, lettera d),  il  presente
decreto si applica limitatamente alle porzioni eventualmente  adibite
ad  uffici  e  assimilabili,  purche'  scorporabili  ai  fini   della
valutazione di efficienza energetica.». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta l'articolo 3 del citato decreto  legislativo
          n. 192 del 2005, come modificato dalla presente legge: 
              "Art. 3. Ambito di intervento. 
              1. Salve le esclusioni di cui al comma 3,  il  presente
          decreto si applica, ai fini del  contenimento  dei  consumi
          energetici: 
              a) alla progettazione e  realizzazione  di  edifici  di
          nuova costruzione e degli impianti in essi  installati,  di
          nuovi impianti installati in edifici esistenti, delle opere
          di  ristrutturazione  degli  edifici   e   degli   impianti
          esistenti con le modalita' e le eccezioni previste ai commi
          2 e 3; 
              b) all'esercizio, controllo, manutenzione  e  ispezione
          degli impianti termici degli edifici,  anche  preesistenti,
          secondo quanto previsto agli articoli 7 e 9; 
              c)  alla  certificazione  energetica   degli   edifici,
          secondo quanto previsto all'articolo 6. 
              2. Nel caso di ristrutturazione di edifici esistenti, e
          per quanto riguarda i requisiti minimi prestazionali di cui
          all'articolo 4, e'  prevista  un'applicazione  graduale  in
          relazione al tipo di intervento. A tale fine, sono previsti
          diversi gradi di applicazione: 
                a) una applicazione integrale a tutto l'edificio  nel
          caso di: 
              1) ristrutturazione integrale  degli  elementi  edilizi
          costituenti l'involucro di edifici esistenti di  superficie
          utile superiore a 1000 metri quadrati; 
              2)  demolizione   e   ricostruzione   in   manutenzione
          straordinaria di  edifici  esistenti  di  superficie  utile
          superiore a 1000 metri quadrati; 
              b) una applicazione  integrale,  ma  limitata  al  solo
          ampliamento  dell'edificio   nel   caso   che   lo   stesso
          ampliamento risulti volumetricamente superiore  al  20  per
          cento dell'intero edificio esistente; 
              c) una applicazione limitata al rispetto  di  specifici
          parametri, livelli prestazionali e prescrizioni,  nel  caso
          di interventi su edifici esistenti, quali: 
              1) ristrutturazioni  totali  o  parziali,  manutenzione
          straordinaria   dell'involucro   edilizio   e   ampliamenti
          volumetrici  all'infuori  di  quanto  gia'  previsto   alle
          lettere a) e b); 
              2) nuova installazione di impianti termici  in  edifici
          esistenti o ristrutturazione degli stessi impianti; 
              3) sostituzione di generatori di calore. 
              2-bis. Il  presente  decreto  si  applica  all'edilizia
          pubblica e privata. 
              2-ter. Il presente decreto disciplina in particolare: 
              a) la metodologia  per  il  calcolo  delle  prestazioni
          energetiche degli edifici; 
              b) le prescrizioni e i requisiti minimi in  materia  di
          prestazioni energetiche degli edifici quando  sono  oggetto
          di: 
              1) nuova costruzione; 
              2) ristrutturazioni importanti; 
              3) riqualificazione energetica; 
              c)  la  definizione  di  un  Piano  di  azione  per  la
          promozione degli edifici a "energia quasi zero"; 
              d) l'attestazione della  prestazione  energetica  degli
          edifici e delle unita' immobiliari; 
              e) lo sviluppo di strumenti finanziari e  la  rimozione
          di barriere di mercato per  la  promozione  dell'efficienza
          energetica degli edifici; 
              f) l'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili negli
          edifici; 
              g)  la  realizzazione  di  un  sistema  coordinato   di
          ispezione periodica degli impianti termici negli edifici; 
              h) i requisiti professionali e  di  indipendenza  degli
          esperti o degli organismi cui affidare l'attestazione della
          prestazione energetica degli edifici  e  l'ispezione  degli
          impianti di climatizzazione; 
              i) la realizzazione e l'adozione  di  strumenti  comuni
          allo Stato e  alle  regioni  e  province  autonome  per  la
          gestione degli adempimenti a loro carico; 
              l) la promozione dell'uso razionale dell'energia  anche
          attraverso  l'informazione  e  la  sensibilizzazione  degli
          utenti  finali,  la  formazione  e  l'aggiornamento   degli
          operatori del settore; 
              m) la raccolta delle informazioni e  delle  esperienze,
          delle elaborazioni e degli studi necessari all'orientamento
          della politica energetica del settore. 
              3. Sono escluse dall'applicazione del presente  decreto
          le seguenti categorie di edifici: 
              a) gli edifici ricadenti nell'ambito  della  disciplina
          della parte seconda e dell'articolo 136, comma  1,  lettere
          b) e c), del decreto legislativo 22 gennaio  2004,  n.  42,
          recante il codice dei beni culturali e del paesaggio, fatto
          salvo quanto disposto al comma 3-bis; 
              b) gli edifici industriali  e  artigianali  quando  gli
          ambienti  sono  riscaldati  per   esigenze   del   processo
          produttivo o utilizzando  reflui  energetici  del  processo
          produttivo non altrimenti utilizzabili; 
              c)  edifici  rurali  non  residenziali  sprovvisti   di
          impianti di climatizzazione; 
              d) i fabbricati isolati con una superficie utile totale
          inferiore a 50 metri quadrati; 
              e)  gli  edifici  che  risultano  non  compresi   nelle
          categorie  di  edifici  classificati   sulla   base   della
          destinazione d'uso di cui all'articolo 3  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, il  cui
          utilizzo standard non prevede l'installazione  e  l'impiego
          di sistemi tecnici, di climatizzazione, quali box, cantine,
          autorimesse,  parcheggi  multipiano,  depositi,   strutture
          stagionali a  protezione  degli  impianti  sportivi,  fatto
          salvo quanto disposto dal comma 3-ter; 
              f) gli  edifici  adibiti  a  luoghi  di  culto  e  allo
          svolgimento di attivita' religiose. 
              3-bis. Per gli edifici di cui al comma 3,  lettera  a),
          il  presente  decreto   si   applica   limitatamente   alle
          disposizioni concernenti: 
              a) l'attestazione della  prestazione  energetica  degli
          edifici, di cui all'articolo 6; 
              b) l'esercizio, la manutenzione e  le  ispezioni  degli
          impianti tecnici, di cui all'articolo 7. 
              3-bis.1. Gli edifici di cui al  comma  3,  lettera  a),
          sono esclusi  dall'applicazione  del  presente  decreto  ai
          sensi del  comma  3-bis,  solo  nel  caso  in  cui,  previo
          giudizio    dell'autorita'    competente    al     rilascio
          dell'autorizzazione ai sensi del codice di cui  al  decreto
          legislativo 22 gennaio  2004,  n.  42,  il  rispetto  delle
          prescrizioni implichi un'alterazione sostanziale  del  loro
          carattere e aspetto con particolare riferimento ai  profili
          storici e artistici e paesaggistici ovvero non sia conforme
          alla natura del vincolo a giudizio dell'autorita' preposta. 
              3-ter. Per gli edifici di cui al comma 3,  lettera  d),
          il presente decreto si applica limitatamente alle  porzioni
          eventualmente adibite ad  uffici  e  assimilabili,  purche'
          scorporabili  ai  fini  della  valutazione  di   efficienza
          energetica.". 
              Si riporta l'articolo 136 del decreto  legislativo  del
          22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei  beni  culturali  e  del
          paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge  6  luglio
          2002, n. 137), pubblicato  nella  Gazz.  Uff.  24  febbraio
          2004, n. 45, S.O.: 
              "Art. 136.  Immobili  ed  aree  di  notevole  interesse
          pubblico 
              1. Sono soggetti alle disposizioni di questo Titolo per
          il loro notevole interesse pubblico: 
              a) le cose immobili che  hanno  cospicui  caratteri  di
          bellezza  naturale,  singolarita'   geologica   o   memoria
          storica, ivi compresi gli alberi monumentali; 
              b) le ville, i giardini e i parchi, non tutelati  dalle
          disposizioni della Parte seconda del presente  codice,  che
          si distinguono per la loro non comune bellezza; 
              c) i complessi  di  cose  immobili  che  compongono  un
          caratteristico   aspetto   avente   valore    estetico    e
          tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici; 
              d) le bellezze panoramiche e cosi' pure quei  punti  di
          vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si
          goda lo spettacolo di quelle bellezze.". 
              Si riporta l'articolo  3  del  decreto  del  Presidente
          della Repubblica del 26 agosto 1993,  n.  412  (Regolamento
          recante  norme  per  la   progettazione,   l'installazione,
          l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici  degli
          edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in
          attuazione dell'art. 4, comma 4, della L. 9  gennaio  1991,
          n. 10), pubblicato nella Gazz. Uff.  14  ottobre  1993,  n.
          242, S.O.: 
              "Art. 3. Classificazione  generale  degli  edifici  per
          categorie. 
              1. Gli edifici sono  classificati  in  base  alla  loro
          destinazione d'uso nelle seguenti categorie: 
                E.1 Edifici adibiti a residenza e assimilabili: 
              E.1 (1) abitazioni adibite a  residenza  con  carattere
          continuativo, quali abitazioni civili  e  rurali,  collegi,
          conventi, case di pena, caserme; 
              E.1 (2) abitazioni adibite a residenza con  occupazione
          saltuaria, quali case per vacanze, fine settimana e simili; 
              E.1  (3)  edifici  adibiti  ad  albergo,  pensione   ed
          attivita' similari; 
              E.2 Edifici adibiti a uffici e assimilabili: pubblici o
          privati, indipendenti  o  contigui  a  costruzioni  adibite
          anche ad attivita' industriali o artigianali, purche' siano
          da   tali    costruzioni    scorporabili    agli    effetti
          dell'isolamento termico; 
              E.3 Edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura
          e assimilabili ivi compresi quelli  adibiti  a  ricovero  o
          cura di minori o anziani nonche' le strutture protette  per
          l'assistenza ed il recupero  dei  tossico-dipendenti  e  di
          altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici; 
              E.4 Edifici adibiti ad attivita' ricreative o di  culto
          e assimilabili: 
              E.4 (1) quali cinema e teatri,  sale  di  riunioni  per
          congressi; 
              E.4 (2) quali mostre, musei e  biblioteche,  luoghi  di
          culto; 
              E.4 (3) quali bar, ristoranti, sale da ballo; 
                E.5  Edifici  adibiti  ad  attivita'  commerciali   e
          assimilabili:   quali   negozi,   magazzini   di    vendita
          all'ingrosso o al minuto, supermercati, esposizioni; 
                E.6 Edifici adibiti ad attivita' sportive: 
              E.6 (1) piscine, saune e assimilabili; 
              E.6 (2) palestre e assimilabili; 
              E.6 (3) servizi di supporto alle attivita' sportive; 
                E.7 Edifici adibiti ad attivita' scolastiche a  tutti
          i livelli e assimilabili; 
                E.8  Edifici  adibiti  ad  attivita'  industriali  ed
          artigianali e assimilabili. 
              2.  Qualora  un  edificio  sia  costituito   da   parti
          individuali  come  appartenenti  a  categorie  diverse,  le
          stesse devono  essere  considerate  separatamente  e  cioe'
          ciascuna nella categoria che le compete.".