(Allegato-art. 3)
                               Art. 3 
 
                  Principio generale di trasparenza 
 
  1. La  trasparenza  e'  intesa  come  accessibilita'  totale  delle
informazioni concernenti l'organizzazione e l'attivita' del  Garante,
allo scopo di favorire forme diffuse di controllo  sul  perseguimento
delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle  risorse  ad  essa
assegnate. 
  2. La trasparenza, nel rispetto delle disposizioni  in  materia  di
segreto di Stato, di segreto d'ufficio, di segreto  statistico  e  di
protezione dei dati  personali,  concorre  ad  attuare  il  principio
democratico  e  i  principi   costituzionali   di   eguaglianza,   di
imparzialita',  buon   andamento,   responsabilita',   efficacia   ed
efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche, integrita'  e  lealta'
nel servizio alla Nazione.  Essa  e'  condizione  di  garanzia  delle
liberta'  individuali  e  collettive,  nonche'  dei  diritti  civili,
politici e sociali, integra il diritto ad una buona amministrazione e
concorre  alla  realizzazione  di  una  amministrazione  aperta,   al
servizio del cittadino.