Art. 3 
 
 
Misure urgenti per l'occupazione giovanile e contro la  poverta'  nel
                Mezzogiorno - Carta per l'inclusione 
 
  1. In aggiunta alle misure di cui agli articoli 1 e 2, al  fine  di
favorire l'occupazione  giovanile  e  l'attivazione  dei  giovani,  a
valere sulla corrispondente riprogrammazione delle risorse del  Fondo
di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, gia' destinate
ai  Programmi  operativi  2007/2013,  nonche',  per   garantirne   il
tempestivo avvio, alla rimodulazione delle risorse del medesimo Fondo
di rotazione gia' destinate  agli  interventi  del  Piano  di  Azione
Coesione, ai sensi dell'articolo 23, comma 4, della legge 12 novembre
2011, n. 183, previo consenso, per quanto occorra, della  Commissione
europea, si attiveranno le seguenti ulteriori  misure  nei  territori
del Mezzogiorno mediante versamento all'entrata  del  bilancio  dello
Stato (( quanto a 108 milioni di euro per l'anno 2013, a  68  milioni
di euro per l'anno 2014 e a 152 milioni di euro per  l'anno  2015  ))
per essere riassegnate alle finalita' di cui alle successive lettere: 
    a) per  le  misure  per  l'autoimpiego  e  autoimprenditorialita'
previste dal decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185,  nel  limite
di 26 milioni di euro per l'anno 2013, 26 milioni di euro per  l'anno
2014 e 28 milioni di euro per l'anno 2015; 
    b) per  l'azione  del  Piano  di  Azione  Coesione  rivolta  alla
promozione e realizzazione di progetti promossi (( da  giovani  e  da
soggetti delle categorie svantaggiate e  molto  svantaggiate  ))  per
l'infrastrutturazione sociale e la valorizzazione  di  beni  pubblici
nel Mezzogiorno, (( con  particolare  riferimento  ai  beni  immobili
confiscati di cui all'articolo 48, comma 3, del  codice  delle  leggi
antimafia  e  delle  misure  di  prevenzione,  di  cui   al   decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, )) nel limite di 26 milioni  di
euro per l'anno 2013, 26 milioni di euro per l'anno 2014 e 28 milioni
di euro per l'anno 2015; 
    c) per le borse di tirocinio formativo a favore  di  giovani  che
non lavorano, non studiano e non partecipano ad alcuna  attivita'  di
formazione, di eta' compresa fra i 18 e  i  29  anni,  residenti  e/o
domiciliati nelle Regioni del Mezzogiorno. Tali  tirocini  comportano
la percezione di una indennita' di  partecipazione,  conformemente  a
quanto previsto dalle normative statali e regionali, nel limite di 56
milioni di euro per l'anno 2013, (( 16 milioni  di  euro  per  l'anno
2014 e 96 milioni di euro per l'anno 2015. )) 
  (( 1-bis. Per gli interventi e le misure di cui alle lettere  a)  e
b) del comma 1 dovranno essere  finanziati,  in  via  prioritaria,  i
bandi che prevedano il sostegno  di  nuovi  progetti  o  imprese  che
possano avvalersi di un'azione di accompagnamento  e  tutoraggio  per
l'avvio e il consolidamento dell'attivita' imprenditoriale  da  parte
di altra impresa gia' operante da tempo, con successo, in altro luogo
e nella medesima attivita'. La remunerazione dell'impresa che  svolge
attivita' di  tutoraggio,  nell'ambito  delle  risorse  di  cui  alle
lettere a) e b) del comma 1, e' definita  con  apposito  decreto  del
Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con i Ministri dello
sviluppo economico  e  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,  da
adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in  vigore  della
legge di  conversione  del  presente  decreto.  La  remunerazione  e'
corrisposta solo  a  fronte  di  successo  dell'impresa  oggetto  del
tutoraggio. L'impresa che svolge attivita'  di  tutoraggio  non  deve
vantare alcuna forma di partecipazione  o  controllo  societario  nei
confronti dell'impresa oggetto del tutoraggio. )) 
  2. Tenuto conto della particolare incidenza della poverta' assoluta
nel Mezzogiorno, a valere sulla corrispondente riprogrammazione delle
risorse del Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile  1987,  n.
183 gia' destinate ai Programmi  operativi  2007/2013,  nonche',  per
garantirne il tempestivo avvio, alla rimodulazione delle risorse  del
medesimo Fondo di rotazione gia' destinate agli interventi del  Piano
di Azione Coesione, ai sensi dell'articolo 23, comma 4,  della  legge
12 novembre 2011, n. 183, previo consenso, per quanto occorra,  della
Commissione europea, la sperimentazione di cui  all'articolo  60  del
decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, e' estesa, nei  limiti  di  ((  140
milioni di euro per l'anno 2014 e di 27 milioni di  euro  per  l'anno
2015, )) ai territori delle regioni del Mezzogiorno che non ne  siano
gia' coperti. Tale sperimentazione costituisce l'avvio del  programma
«Promozione dell'inclusione sociale». 
  3. Le risorse  di  cui  al  comma  2  sono  versate  dal  Ministero
dell'economia e delle finanze all'entrata del  bilancio  dello  Stato
per essere riassegnate al Fondo di cui all'articolo 81, comma 29, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.  Le  risorse  sono  ripartite  con
provvedimento del Ministro del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,
d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministro
per la coesione territoriale tra  gli  ambiti  territoriali,  di  cui
all'articolo 8, comma 3, lettera (( a), ))  della  legge  8  novembre
2000, n.  328,  in  maniera  che,  ai  residenti  di  ciascun  ambito
territoriale destinatario  della  sperimentazione,  siano  attribuiti
contributi per un valore complessivo di  risorse  proporzionale  alla
stima della popolazione in condizione di maggior bisogno residente in
ciascun  ambito.  Le  regioni   interessate   dalla   sperimentazione
comunicano  al  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche   sociali
l'articolazione degli ambiti territoriali di competenza entro  trenta
giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. 
  4. L'estensione della sperimentazione e' realizzata nelle  forme  e
secondo le modalita'  stabilite  in  applicazione  dell'articolo  60,
comma 2, del decreto-legge 9 febbraio 2012,  n.  5,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  4  aprile  2012,  n.  35,  fatti  salvi
requisiti eventuali ed ulteriori definiti dalle Regioni  interessate,
d'intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali  e  il
Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento agli  ambiti
territoriali di competenza. 
  5. Ulteriori  finanziamenti  della  sperimentazione  o  ampliamenti
dell'ambito territoriale di sua applicazione possono essere  disposti
da  Regioni  e  Province  autonome,  anche  se  non  rientranti   nel
Mezzogiorno. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Per il testo dell'art. 23, comma 4,  della  a  citata
          legge  183  del  2011  si  veda  il  riferimento  normativo
          all'art. 1. 
              - Il testo del decreto legislativo del  citato  decreto
          legislativo     n.     185     del     2000      (Incentivi
          all'autoimprenditorialita' e all'autoimpiego, in attuazione
          dell'art. 45, comma 1, della L. 17 maggio 1999, n. 144)  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 luglio 2000, n. 156. 
              -  Il  testo  dell'art.  48,  comma  3,   del   decreto
          legislativo 6 settembre 2011, n. 159  (Codice  delle  leggi
          antimafia e delle  misure  di  prevenzione,  nonche'  nuove
          disposizioni in  materia  di  documentazione  antimafia,  a
          norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto  2010,  n.
          136), e' il seguente: 
              "Art. 48 (Destinazione  dei  beni  e  delle  somme).  -
          (omissis) 
              3. I beni immobili sono: 
              a) mantenuti al patrimonio dello Stato per finalita' di
          giustizia, di ordine pubblico e di protezione civile e, ove
          idonei, anche per altri usi governativi o pubblici connessi
          allo   svolgimento   delle   attivita'   istituzionali   di
          amministrazioni  statali,  agenzie   fiscali,   universita'
          statali, enti pubblici e istituzioni culturali di rilevante
          interesse, salvo che si debba procedere alla vendita  degli
          stessi finalizzata al risarcimento delle vittime dei  reati
          di tipo mafioso; 
              b)  mantenuti  al  patrimonio  dello  Stato  e,  previa
          autorizzazione  del   Ministro   dell'interno,   utilizzati
          dall'Agenzia per finalita' economiche; 
              c) trasferiti per finalita' istituzionali o sociali, in
          via prioritaria, al patrimonio del comune ove l'immobile e'
          sito, ovvero al patrimonio della provincia o della regione.
          Gli enti territoriali  provvedono  a  formare  un  apposito
          elenco dei beni confiscati ad essi  trasferiti,  che  viene
          periodicamente  aggiornato.  L'elenco,  reso  pubblico  con
          adeguate forme e in modo permanente, deve contenere i  dati
          concernenti   la    consistenza,    la    destinazione    e
          l'utilizzazione dei beni nonche', in caso di assegnazione a
          terzi, i  dati  identificativi  del  concessionario  e  gli
          estremi, l'oggetto e la durata  dell'atto  di  concessione.
          Gli enti territoriali, anche  consorziandosi  o  attraverso
          associazioni, possono amministrare direttamente il bene  o,
          sulla  base  di   apposita   convenzione,   assegnarlo   in
          concessione, a titolo gratuito e nel rispetto dei  principi
          di  trasparenza,  adeguata   pubblicita'   e   parita'   di
          trattamento, a comunita',  anche  giovanili,  ad  enti,  ad
          associazioni  maggiormente   rappresentative   degli   enti
          locali, ad organizzazioni di volontariato di cui alla legge
          11 agosto 1991, n. 266, a cooperative sociali di  cui  alla
          legge 8 novembre 1991, n. 381, o a comunita' terapeutiche e
          centri di recupero e cura di tossicodipendenti  di  cui  al
          testo unico delle leggi  in  materia  di  disciplina  degli
          stupefacenti e sostanze  psicotrope,  prevenzione,  cura  e
          riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza,  di
          cui al decreto del Presidente della  Repubblica  9  ottobre
          1990, n.  309,  nonche'  alle  associazioni  di  protezione
          ambientale riconosciute ai sensi dell'art. 13 della legge 8
          luglio  1986,  n.  349,  e  successive  modificazioni.   La
          convenzione  disciplina  la  durata,  l'uso  del  bene,  le
          modalita' di controllo sulla sua utilizzazione, le cause di
          risoluzione del rapporto e le modalita' del rinnovo. I beni
          non  assegnati  possono  essere   utilizzati   dagli   enti
          territoriali per finalita' di lucro e i  relativi  proventi
          devono  essere  reimpiegati  esclusivamente  per  finalita'
          sociali. Se  entro  un  anno  l'ente  territoriale  non  ha
          provveduto alla destinazione del bene, l'Agenzia dispone la
          revoca del trasferimento ovvero la nomina di un commissario
          con poteri  sostitutivi.  Alla  scadenza  di  sei  mesi  il
          sindaco invia al Direttore dell'Agenzia una relazione sullo
          stato della procedura; 
              d) trasferiti al patrimonio del comune  ove  l'immobile
          e' sito, se confiscati per il reato di cui all'art. 74  del
          citato testo unico approvato  con  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 9 ottobre 1990, n.  309.  Il  comune  puo'
          amministrare direttamente il bene oppure,  preferibilmente,
          assegnarlo in concessione, anche a titolo gratuito, secondo
          i criteri di cui all'art. 129 del medesimo testo unico,  ad
          associazioni,  comunita'  o  enti  per   il   recupero   di
          tossicodipendenti  operanti  nel  territorio  ove  e'  sito
          l'immobile. Se entro un anno  l'ente  territoriale  non  ha
          provveduto alla destinazione del bene, l'Agenzia dispone la
          revoca del trasferimento ovvero la nomina di un commissario
          con poteri sostitutivi.". 
              - Il testo dell'art. 60 del  decreto-legge  9  febbraio
          2012, n. 5, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  4
          aprile 2012, n. 35  (Disposizioni  urgenti  in  materia  di
          semplificazione e di sviluppo), e' il seguente: 
              "Art. 60 (Sperimentazione finalizzata alla proroga  del
          programma «carta acquisti»). - 1. Al fine  di  favorire  la
          diffusione della carta acquisti,  istituita  dall'art.  81,
          comma  32,  del  decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,
          n. 133, tra  le  fasce  di  popolazione  in  condizione  di
          maggiore bisogno, anche al fine di valutarne  la  possibile
          generalizzazione come strumento di contrasto alla  poverta'
          assoluta, e' avviata una  sperimentazione  nei  comuni  con
          piu' di 250.000 abitanti. 
              2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
          del presente decreto, con decreto del Ministro del lavoro e
          delle  politiche  sociali,  adottato  di  concerto  con  il
          Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti: 
              a) i nuovi criteri di identificazione  dei  beneficiari
          per il tramite dei Comuni,  con  riferimento  ai  cittadini
          italiani e di altri Stati  dell'Unione  europea  ovvero  ai
          cittadini di Stati  esteri  in  possesso  del  permesso  di
          soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo; 
              b) l'ammontare della disponibilita' sulle singole carte
          acquisto, in funzione del nucleo familiare; 
              c) le modalita' con cui  i  comuni  adottano  la  carta
          acquisti, anche attraverso l'integrazione o evoluzione  del
          Sistema  di  gestione  delle  agevolazioni  sulle   tariffe
          energetiche (SGATE), come strumento all'interno del sistema
          integrato di interventi e servizi sociali di cui alla legge
          8 novembre 2000, n. 328; 
              d) le caratteristiche del  progetto  personalizzato  di
          presa  in  carico,  volto  al  reinserimento  lavorativo  e
          all'inclusione sociale, anche attraverso il condizionamento
          del  godimento  del  beneficio   alla   partecipazione   al
          progetto; 
              e) la decorrenza della sperimentazione, la  cui  durata
          non puo' superare i dodici mesi; 
              f) i flussi informativi da parte  dei  Comuni  sul  cui
          territorio  e'  attivata  la  sperimentazione,  anche   con
          riferimento  ai  soggetti  individuati   come   gruppo   di
          controllo ai fini della valutazione  della  sperimentazione
          stessa. 
              2-bis. I comuni, anche attraverso l'utilizzo della base
          di dati SGATE relativa ai  soggetti  gia'  beneficiari  del
          bonus gas e  del  bonus  elettrico,  possono,  al  fine  di
          incrementare il numero di soggetti beneficiari della  carta
          acquisti,    adottare    strumenti     di     comunicazione
          personalizzata in favore della cittadinanza. 
              3. Per le risorse necessarie  alla  sperimentazione  si
          provvede, nel limite massimo  di  50  milioni  di  euro,  a
          valere  sul  Fondo  di  cui  all'art.  81,  comma  29,  del
          decreto-legge 25  giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che viene
          corrispondentemente ridotto. 
              4. I commi 46, 47 e 48 dell'art. 2 del decreto-legge 29
          dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 26 febbraio 2011, n. 10, sono abrogati." 
              - Il testo dell'art. 81, comma 29, del decreto-legge 25
          giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 6 agosto 2008 n. 133  (Disposizioni  urgenti  per  lo
          sviluppo economico, la semplificazione, la  competitivita',
          la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione
          tributaria) e' il seguente: 
              "Art. 81 (Settori petrolifero e del gas). - (omissis) 
              29.  E'  istituito  un  Fondo  speciale  destinato   al
          soddisfacimento delle esigenze prioritariamente  di  natura
          alimentare e successivamente anche energetiche e  sanitarie
          dei cittadini meno abbienti.". 
              - Il testo dell'art. 8, comma 3, della legge 8 novembre
          2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema
          integrato di interventi e servizi sociali) e' il seguente: 
              "Art. 8 (Funzioni delle regioni). 
              3. Alle regioni, nel rispetto di  quanto  previsto  dal
          decreto legislativo  31  marzo  1998,  n.  112,  spetta  in
          particolare l'esercizio delle seguenti funzioni: 
              a) determinazione, entro centottanta giorni dalla  data
          di entrata in vigore della presente legge, tramite le forme
          di concertazione con gli  enti  locali  interessati,  degli
          ambiti territoriali, delle modalita' e degli strumenti  per
          la gestione unitaria del sistema locale dei servizi sociali
          a rete. Nella determinazione degli ambiti territoriali,  le
          regioni  prevedono  incentivi   a   favore   dell'esercizio
          associato delle funzioni sociali in ambiti territoriali  di
          norma coincidenti con i distretti  sanitari  gia'  operanti
          per le prestazioni sanitarie,  destinando  allo  scopo  una
          quota delle complessive risorse  regionali  destinate  agli
          interventi previsti dalla presente legge; 
              b) definizione di politiche  integrate  in  materia  di
          interventi   sociali,   ambiente,   sanita',    istituzioni
          scolastiche, avviamento al  lavoro  e  reinserimento  nelle
          attivita' lavorative, servizi del tempo libero, trasporti e
          comunicazioni; 
              c)  promozione  e   coordinamento   delle   azioni   di
          assistenza tecnica per la istituzione e la  gestione  degli
          interventi sociali da parte degli enti locali; 
              d)  promozione   della   sperimentazione   di   modelli
          innovativi di servizi in grado  di  coordinare  le  risorse
          umane  e  finanziarie  presenti  a  livello  locale  e   di
          collegarsi altresi' alle esperienze  effettuate  a  livello
          europeo; 
              e) promozione di metodi e strumenti per il controllo di
          gestione atti a valutare  l'efficacia  e  l'efficienza  dei
          servizi ed i risultati delle azioni previste; 
              f) definizione, sulla base dei requisiti minimi fissati
          dallo   Stato,   dei    criteri    per    l'autorizzazione,
          l'accreditamento e  la  vigilanza  delle  strutture  e  dei
          servizi a gestione pubblica o dei soggetti di cui  all'art.
          1, comma 4 e 5; 
              g) istituzione, secondo le modalita' definite con legge
          regionale, sulla base di indicatori oggettivi di  qualita',
          di registri dei soggetti  autorizzati  all'esercizio  delle
          attivita' disciplinate dalla presente legge; 
              h)  definizione  dei  requisiti  di  qualita'  per   la
          gestione dei servizi e per la erogazione delle prestazioni; 
              i) definizione  dei  criteri  per  la  concessione  dei
          titoli di cui all'art. 17 da parte dei  comuni,  secondo  i
          criteri generali adottati in sede nazionale; 
              l) definizione dei criteri per  la  determinazione  del
          concorso da parte degli utenti al costo delle  prestazioni,
          sulla base dei criteri determinati ai sensi  dell'art.  18,
          comma 3, lettera g); 
              m) predisposizione e finanziamento  dei  piani  per  la
          formazione e l'aggiornamento  del  personale  addetto  alle
          attivita' sociali; 
              n) determinazione dei criteri per la definizione  delle
          tariffe  che  i  comuni  sono  tenuti  a  corrispondere  ai
          soggetti accreditati; 
              o)  esercizio  dei  poteri  sostitutivi,   secondo   le
          modalita' indicate dalla legge regionale di cui all'art.  3
          del  decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.  112,   nei
          confronti degli enti locali inadempienti rispetto a  quanto
          stabilito dagli articoli 6, comma 2, lettere a), b) e c), e
          19.". 
              - Il testo dell'art. 60, comma 2, del  decreto-legge  9
          febbraio 2012, n. 5, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 4 aprile 2012, n. 35 (Disposizioni urgenti in materia
          di semplificazione e di sviluppo) e' il seguente: 
              "Art. 60 (Sperimentazione finalizzata alla proroga  del
          programma «carta acquisti»). - (omissis) 
              2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
          del presente decreto, con decreto del Ministro del lavoro e
          delle  politiche  sociali,  adottato  di  concerto  con  il
          Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti: 
              a) i nuovi criteri di identificazione  dei  beneficiari
          per il tramite dei Comuni,  con  riferimento  ai  cittadini
          italiani e di altri Stati  dell'Unione  europea  ovvero  ai
          cittadini di Stati  esteri  in  possesso  del  permesso  di
          soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo; 
              b) l'ammontare della disponibilita' sulle singole carte
          acquisto, in funzione del nucleo familiare; 
              c) le modalita' con cui  i  comuni  adottano  la  carta
          acquisti, anche attraverso l'integrazione o evoluzione  del
          Sistema  di  gestione  delle  agevolazioni  sulle   tariffe
          energetiche (SGATE), come strumento all'interno del sistema
          integrato di interventi e servizi sociali di cui alla legge
          8 novembre 2000, n. 328; 
              d) le caratteristiche del  progetto  personalizzato  di
          presa  in  carico,  volto  al  reinserimento  lavorativo  e
          all'inclusione sociale, anche attraverso il condizionamento
          del  godimento  del  beneficio   alla   partecipazione   al
          progetto; 
              e) la decorrenza della sperimentazione, la  cui  durata
          non puo' superare i dodici mesi; 
              f) i flussi informativi da parte  dei  Comuni  sul  cui
          territorio  e'  attivata  la  sperimentazione,  anche   con
          riferimento  ai  soggetti  individuati   come   gruppo   di
          controllo ai fini della valutazione  della  sperimentazione
          stessa.".