Art. 3 1. Fatto salvo quanto stabilito dagli articoli 86 e 87 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, recante «Regolamento di polizia veterinaria», a seguito di morsicatura o aggressione i servizi veterinari attivano un percorso mirato all'accertamento delle condizioni psicofisiche dell'animale e della corretta gestione da parte del proprietario. 2. I servizi veterinari, oltre a quanto stabilito dall'articolo 1, comma 7, in caso di rilevazione di rischio elevato, stabiliscono le misure di prevenzione e la necessita' di una valutazione comportamentale e di un eventuale intervento terapeutico da parte di medici veterinari esperti in comportamento animale. 3. I servizi veterinari detengono un registro aggiornato dei cani dichiarati a rischio elevato di aggressivita' ai sensi del comma 2. 4. I proprietari dei cani inseriti nel registro di cui al comma 3 stipulano una polizza di assicurazione di responsabilita' civile per danni contro terzi causati dal proprio cane e applicano sempre al cane, quando si trova in aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, sia guinzaglio sia museruola.