Art. 3 Consegna del referto in modalita' digitale 1. L'azienda sanitaria rende disponibile all'interessato il referto digitale o copia informatica dello stesso mediante una o piu' modalita', di seguito indicate come "modalita' digitali di consegna" le cui caratteristiche tecniche sono descritte nell'allegato A: a) consegna tramite Fascicolo sanitario elettronico (FSE); b) consegna tramite Web; c) consegna tramite posta elettronica; d) consegna tramite posta elettronica certificata anche presso il domicilio digitale del cittadino; e) consegna tramite supporto elettronico; 2. In fase di prima applicazione, di durata comunque non superiore a 24 mesi, l'azienda sanitaria rende disponibili in modalita' digitale i referti, o le copie informatiche degli stessi, relativi alle prestazioni di laboratorio, di microbiologia e di radiologia. 3. Le modalita' digitali di consegna sono attivate previo esplicito consenso informato dell'interessato, espresso secondo le modalita' di cui all'art. 5. 4. L'azienda sanitaria, ove possibile, rende disponibile anche il reperto digitale tramite le modalita' digitali di consegna. 5. L'azienda sanitaria puo' rendere disponibile all'interessato servizi aggiuntivi per favorire o facilitare l'utilizzo dei servizi di refertazione online, ovvero per migliorare, in generale, la qualita' del servizio offerto, come indicato nell'allegato A. 6. L'interessato puo' scegliere tra una o piu' modalita' digitali di consegna tra quelle rese disponibili dall'azienda sanitaria ai sensi del comma 1. L'interessato, in ogni momento puo' richiedere la messa a disposizione del referto digitale attraverso diversa modalita' digitali di consegna tra quelle offerte. 7. Il servizio di ritiro dei referti presso la farmacia resta disciplinato dal decreto del Ministro della salute 8 luglio 2011.