Art. 3 
 
 
             Consegna del referto in modalita' digitale 
 
  1. L'azienda sanitaria rende disponibile all'interessato il referto
digitale o  copia  informatica  dello  stesso  mediante  una  o  piu'
modalita', di seguito indicate come "modalita' digitali di  consegna"
le cui caratteristiche tecniche sono descritte nell'allegato A: 
    a) consegna tramite Fascicolo sanitario elettronico (FSE); 
    b) consegna tramite Web; 
    c) consegna tramite posta elettronica; 
    d) consegna tramite posta elettronica certificata anche presso il
domicilio digitale del cittadino; 
    e) consegna tramite supporto elettronico; 
  2. In fase di prima applicazione, di durata comunque non  superiore
a  24  mesi,  l'azienda  sanitaria  rende  disponibili  in  modalita'
digitale i referti, o le copie informatiche  degli  stessi,  relativi
alle prestazioni di laboratorio, di microbiologia e di radiologia. 
  3. Le modalita' digitali di consegna sono attivate previo esplicito
consenso informato dell'interessato, espresso secondo le modalita' di
cui all'art. 5. 
  4. L'azienda sanitaria, ove possibile, rende disponibile  anche  il
reperto digitale tramite le modalita' digitali di consegna. 
  5. L'azienda sanitaria  puo'  rendere  disponibile  all'interessato
servizi aggiuntivi per favorire o facilitare l'utilizzo  dei  servizi
di refertazione  online,  ovvero  per  migliorare,  in  generale,  la
qualita' del servizio offerto, come indicato nell'allegato A. 
  6. L'interessato puo' scegliere tra una o piu'  modalita'  digitali
di consegna tra quelle rese  disponibili  dall'azienda  sanitaria  ai
sensi del comma 1. L'interessato, in ogni momento puo' richiedere  la
messa  a  disposizione  del  referto  digitale   attraverso   diversa
modalita' digitali di consegna tra quelle offerte. 
  7. Il servizio di ritiro  dei  referti  presso  la  farmacia  resta
disciplinato dal decreto del Ministro della salute 8 luglio 2011.