Art. 3 Funzionamento 1. Il Comitato, che opera a titolo gratuito, si riunisce di norma presso il Dipartimento della protezione civile ed opera con la presenza di almeno la meta' piu' uno dei componenti. Nei casi di urgenza o emergenza il Comitato puo' operare anche con la presenza dei soli componenti di cui all'art. 2, lettere a), b), c) d), e), f), g), h) e n). 2. Le convocazioni del Comitato, che recano l'indicazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, sono disposte dal Capo del Dipartimento della protezione civile o da un suo delegato. La convocazione viene effettuata via e-mail, fax o via telefono. 3. Il Comitato dura in carica tre anni. 4. L'ufficio Gestione delle emergenze del Dipartimento della protezione civile assicura l'espletamento dei compiti di segreteria per il funzionamento del Comitato. 5. Eventuali oneri di missione dei componenti per le riunioni del Comitato sono a totale carico delle Amministrazioni di appartenenza.