Art. 3 
 
                            Funzionamento 
 
  1. Il Comitato, che opera a titolo gratuito, si riunisce  di  norma
presso il Dipartimento  della  protezione  civile  ed  opera  con  la
presenza di almeno la meta' piu' uno  dei  componenti.  Nei  casi  di
urgenza o emergenza il Comitato puo' operare anche  con  la  presenza
dei soli componenti di cui all'art. 2, lettere a), b), c) d), e), f),
g), h) e n). 
  2. Le convocazioni del Comitato,  che  recano  l'indicazione  degli
argomenti posti all'ordine del giorno, sono  disposte  dal  Capo  del
Dipartimento della  protezione  civile  o  da  un  suo  delegato.  La
convocazione viene effettuata via e-mail, fax o via telefono. 
  3. Il Comitato dura in carica tre anni. 
  4.  L'ufficio  Gestione  delle  emergenze  del  Dipartimento  della
protezione civile assicura l'espletamento dei compiti  di  segreteria
per il funzionamento del Comitato. 
  5. Eventuali oneri di missione dei componenti per le  riunioni  del
Comitato sono a totale carico delle Amministrazioni di appartenenza.