Art. 3 (( Premi )) di studio per l'alta formazione artistica, musicale e coreutica 1. Al fine di sostenere la formazione artistica presso le Istituzioni di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, promuovendone l'eccellenza, il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca bandisce, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, premi a favore degli studenti iscritti, nell'anno accademico 2013-2014, presso le suddette Istituzioni. (( I bandi stabiliscono i settori di intervento, con particolare riguardo a progetti di ricerca di rilevanza nazionale e iniziative nazionali di promozione del settore AFAM, )) l'importo dei (( singoli premi )) nei limiti delle risorse disponibili, nonche' le modalita' per la presentazione delle domande, anche in via telematica, per la formazione delle commissioni e per la valutazione dei candidati. 2. I soggetti di cui al (( comma 1 )) sono ammessi al beneficio sulla base dei seguenti criteri: a) per i residenti in Italia, condizioni economiche dello studente individuate sulla base dell'Indicatore della situazione economica equivalente, di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni; b) per i non residenti in Italia, condizioni economiche comprovate mediante autocertificazione; c) valutazione del merito artistico mediante audizioni e verifica della qualita' delle opere artistiche eventualmente prodotte. 3. (( I premi sono attribuiti )) fino a esaurimento delle risorse e (( sono cumulabili con le borse di studio )) assegnate ai sensi del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68. La comunicazione della graduatoria e l'individuazione dei destinatari dei premi sono effettuate dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca entro il (( 31 marzo 2014 attraverso il sito internet istituzionale del medesimo Ministero. )) 4. Ai fini del presente articolo e' autorizzata la spesa di euro 3 milioni per l'anno 2014.
Riferimenti normativi Si riporta il comma 1 dell'art. 2 della legge 21 dicembre 1999 n. 508 (Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 gennaio 2000, n. 2: "Art. 2. Alta formazione e specializzazione artistica e musicale 1. Le Accademie di belle arti, l'Accademia nazionale di arte drammatica e gli ISIA, nonche', con l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 2, i Conservatori di musica, l'Accademia nazionale di danza e gli Istituti musicali pareggiati costituiscono, nell'ambito delle istituzioni di alta cultura cui l'articolo 33 della Costituzione riconosce il diritto di darsi ordinamenti autonomi, il sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale. Le predette istituzioni sono disciplinate dalla presente legge, dalle norme in essa richiamate e dalle altre norme che vi fanno espresso riferimento.". Il decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 109 (Definizioni di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell'articolo 59, comma 51, della L. 27 dicembre 1997, n. 449), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale18 aprile 1998, n. 90.