Art. 3 
 
 
                          Principi generali 
 
  1. Il Parlamento  partecipa  al  processo  decisionale  dell'Unione
europea. 
  2. Le Camere, in coordinamento con il Governo,  intervengono  nella
fase di formazione delle normative e delle politiche europee, secondo
quanto previsto dal Trattato sull'Unione europea e dal  Trattato  sul
funzionamento dell'Unione europea. 
  3. Il Governo assicura, senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza  pubblica,  l'assistenza  documentale  e  informativa   della
Rappresentanza  permanente  d'Italia  presso  l'Unione  europea  agli
uffici della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica presso
le istituzioni europee, secondo modalita' stabilite d'intesa  tra  il
Presidente del Consiglio dei Ministri e i Presidenti delle Camere. 
 
          Note all'art. 3: 
              - Il Trattato  sul  funzionamento  dell'Unione  europea
          (n.d.r.  Versione  in  vigore  dal  1°  dicembre  2009)  e'
          pubblicato nella G.U.U.E. 9 maggio 2008, n. C 115.