Art. 3 Modificazioni al libro terzo del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 1. Al libro terzo del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 527: 1) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonche' l'articolo 1 del decreto-legge 25 maggio 1994, n. 313, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1994, n. 460»; 2) dopo il comma 1, e' inserito il seguente: «1-bis. L'articolo 1 del decreto-legge n. 313 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 460 del 1994, si applica anche ai fondi destinati al pagamento di spese, principali e accessorie, per servizi e forniture aventi finalita' di difesa nazionale e sicurezza, nonche' agli emolumenti di qualsiasi tipo dovuti al personale amministrato dal Ministero della difesa, accreditati mediante aperture di credito in favore dei funzionari delegati degli uffici centrali e periferici del Ministero della difesa. Gli atti di sequestro e di pignoramento afferenti ai fondi di cui al presente comma sono nulli; la nullita' e' rilevabile d'ufficio e gli atti non determinano obbligo di accantonamento da parte delle sezioni della Tesoreria dello Stato, ne' sospendono l'accreditamento di somme destinate ai funzionari delegati centrali e periferici.»; b) all'articolo 528: 1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. All'informatizzazione delle attivita' del Ministero della difesa si applicano le norme vigenti per l'informatizzazione della pubblica amministrazione statale, con le deroghe ivi eventualmente previste, e segnatamente: a) il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39; b) le norme di attuazione dell'articolo 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e, in particolare, il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68; c) l'articolo 1, commi 197 e 198, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, con le relative norme secondarie di attuazione; d) il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con le limitazioni di cui all'articolo 2, comma 6, e all'articolo 75, comma 2, nonche' le facolta' di cui all'articolo 17, comma 1-bis del medesimo decreto legislativo; e) l'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35.»; 2) al comma 2, la parola: «DigitPA» e' sostituita dalle seguenti: «Agenzia per l'Italia Digitale»; c) all'articolo 532, comma 1, le parole: «, disciplinare, dirigenziale» sono soppresse; d) all'articolo 534: 1) al comma 1: 1.1) alla lettera a), le parole: «l'articolo 1, commi 192, 193 e 194, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e l'articolo 67 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82» sono sostituite dalle seguenti: «gli articoli 1, commi 192, 193 e 194, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e 67 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni»; 1.2) la lettera b) e' sostituita dalla seguente: «b) ai contratti del Ministero della difesa relativi a lavori, servizi e forniture, diversi da quelli di cui al comma 2, si applicano il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante il codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, e le relative disposizioni attuative emanate ai sensi dell'articolo 196 dello stesso codice dei contratti;»; 2) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Ai contratti del Ministero della difesa relativi a lavori, servizi e forniture ricadenti nell'oggetto della direttiva 2009/81/CE, si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208, e le relative disposizioni attuative emanate ai sensi dell'articolo 4, comma 1, dello stesso decreto.»; e) all'articolo 536, comma 3, le parole: «direzioni generali tecniche» sono sostituite dalla seguente: «strutture»; f) dopo l'articolo 537, e' inserito il seguente: «Art. 537-bis (Semplificazione delle procedure per la realizzazione dei programmi di investimento di interesse dell'Amministrazione della difesa). - 1. Ai fini della semplificazione delle procedure per la realizzazione dei programmi di investimento di interesse dell'Amministrazione della difesa, finanziati mediante contributi pluriennali, il decreto di cui all'articolo 4, comma 177-bis, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni, e' adottato, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, dal Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e della difesa. Con tale decreto si provvede a: a) definire le modalita' di attuazione dei programmi, in sostituzione delle convenzioni di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 421; b) fissare, se necessario, il tasso di interesse massimo secondo le modalita' di cui all'articolo 45, comma 32, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, che puo' essere successivamente rideterminato dal Ministero dell'economia e delle finanze, ove occorra; c) verificare l'assenza di effetti peggiorativi sul fabbisogno e sull'indebitamento netto, rispetto a quelli previsti dalla legislazione vigente, ovvero quantificarli per la successiva compensazione ai sensi dell'articolo 4, comma 177-bis, della legge n. 350 del 2003, e successive modificazioni.»; g) all'articolo 539, comma 1, la parola: «DigitPA» e' sostituita dalle seguenti: «Agenzia per l'Italia Digitale»; h) all'articolo 541, comma 1, dopo le parole: «12 aprile 2006, n. 163,» sono inserite le seguenti: «e dall'articolo 10 del decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208,»; i) all'articolo 542, comma 1, le parole: «collaudate e accettate, per le quali il consegnatario abbia rilasciato apposita dichiarazione di ricevimento» sono sostituite dalle seguenti: «accettate a seguito della verifica di conformita' e consegnate»; l) all'articolo 545, comma 1, dopo la parola: «contratti» sono inserite le seguenti: «, anche per il tramite della societa' di cui all'articolo 535,»; m) all'articolo 546, comma 2, le parole: «e civile» sono soppresse; n) all'articolo 550: 1) al comma 2, dopo la parola: «credito», sono inserite le seguenti: «sono soggette ai controlli preventivi di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123 e»; 2) dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: «2-bis. Il regolamento individua, in coerenza con l'articolo 60 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e con i principi recati dal decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, le forme di controllo cui debbono essere sottoposti gli atti di spesa discendenti delle aperture di credito di cui al comma 2.»; o) all'articolo 553, comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per l'Arma dei carabinieri, l'assegnazione della somma di cui al presente articolo e' disposta con decreto ministeriale concernente attribuzione delle risorse ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.»; p) all'articolo 562, comma 1, dopo la parola: «armamento» sono inserite le seguenti: «, trasferimenti e intermediazioni»; q) dopo l'articolo 565 e' inserito il seguente: «Art. 565-bis (Spese per la diffusione dei valori e della cultura militare fra i giovani). - 1. Per l'organizzazione da parte delle Forze armate dei corsi di formazione di cui all'articolo 92-bis, e' autorizzata la spesa di 6.599.720 euro per l'anno 2010, 5.846.720 euro per l'anno 2011 e 1.052.849 euro per l'anno 2012, nonche' 1.000.000 euro a decorrere dall'anno 2013.»; r) all'articolo 585, comma 1, le lettere d), e), f), g) ed h) sono sostituite dalle seguenti: «d) per l'anno 2012: 67.969.382,62; e) per l'anno 2013: 67.890.229,41; f) per l'anno 2014: 67.814.528,25; g) per l'anno 2015: 67.734.308,19; h) a decorrere dall'anno 2016: 67.650.788,29.»; s) dopo l'articolo 589 e' inserito il seguente: «Art. 589-bis (Incentivi agli ufficiali piloti in servizio permanente delle Forze armate e del Corpo della guardia di finanza). - 1. L'onere derivante dagli articoli 1803 e 2161, valutato in 4.018.034,60 euro a decorrere dall'anno 2002, grava sui pertinenti capitoli di bilancio del Ministero della difesa per le Forze armate e del Ministero dell'economia e delle finanze per il Corpo della guardia di finanza. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.»; t) all'articolo 618: 1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Fondo per le missioni militari di pace»; 2) al comma 1, le parole: «Missioni militari internazionali» sono sostituite dalle seguenti: «Missioni militari di pace».
Note all'art. 3: - Si riporta il testo dell'art. 527, commi 1 e 1-bis, del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto: «Art. 527 (Norme applicabili all'amministrazione e contabilita' del Ministero della difesa. Rinvio). - 1. Al Ministero della difesa si applicano le norme vigenti per l'amministrazione e contabilita' delle amministrazioni statali, in quanto non derogate dalle disposizioni del presente libro e con esse compatibili, nonche' l'art. 1 del decreto-legge 25 maggio 1994, n. 313, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1994, n. 460. 1-bis. L'art. 1 del decreto-legge n. 313 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 460 del 1994, si applica anche ai fondi destinati al pagamento di spese, principali e accessorie, per servizi e forniture aventi finalita' di difesa nazionale e sicurezza, nonche' agli emolumenti di qualsiasi tipo dovuti al personale amministrato dal Ministero della difesa, accreditati mediante aperture di credito in favore dei funzionari delegati degli uffici centrali e periferici del Ministero della difesa. Gli atti di sequestro e di pignoramento afferenti ai fondi di cui al presente comma sono nulli; la nullita' e' rilevabile d'ufficio e gli atti non determinano obbligo di accantonamento da parte delle sezioni della Tesoreria dello Stato ne' sospendono l'accreditamento di somme destinate ai funzionari delegati centrali e periferici. 2. (Omissis).». - Si riporta il testo dell'art. 528 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto: «Art. 528 (Informatizzazione del Ministero della difesa). - 1. All'informatizzazione delle attivita' del Ministero della difesa si applicano le norme vigenti per l'informatizzazione della pubblica amministrazione statale, con le deroghe ivi eventualmente previste, e segnatamente: a) il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39; b) le norme di attuazione dell'art. 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e, in particolare, il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68; c) l'art. 1, commi 197 e 198, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, con le relative norme secondarie di attuazione; d) il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con le limitazioni di cui all'art. 2, comma 6, e all'art. 75, comma 2 , nonche' le facolta' di cui all'art. 17, comma 1-bis; e) l'art. 8, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35. 2. In applicazione dell'art. 16 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, il regolamento, adottato per tale parte di intesa con Agenzia per l'Italia Digitale, detta le norme volte a coordinare le disposizioni del citato decreto legislativo n. 39 del 1993 con le esigenze di gestione dei sistemi informativi automatizzati concernenti la difesa nazionale.». - Si riporta il testo dell'art. 532 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto: «Art. 532 (Responsabilita' del personale militare). - 1. Resta ferma, per il personale militare, la disciplina vigente per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche in materia di responsabilita' civile, penale e amministrativo-contabile.». - Si riporta il testo dell'art. 534 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto: «Art. 534 (Attivita' negoziale del Ministero della difesa. Rinvio). - 1. Fatto salvo quanto disposto dal presente titolo: a) ai contratti del Ministero della difesa si applicano le vigenti disposizioni in materia di attivita' negoziale della pubblica amministrazione statale, ivi comprese la disciplina concernente l'acquisizione di beni e servizi tramite la Concessionaria servizi informativi spa (CONSIP), nonche' la disciplina concernente le forniture e servizi informatici e, segnatamente, gli articoli 1, commi 192, 193 e 194, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e 67 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni; b) ai contratti del Ministero della difesa relativi a lavori, servizi e forniture, diversi da quelli di cui al comma 2, si applicano il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante il codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, e le relative disposizioni attuative emanate ai sensi dell'art. 196 dello stesso codice dei contratti; c) si applica la legge 11 novembre 1986, n. 770; d) alle locazioni di immobili per i fabbisogni allocativi del Ministero della difesa si applica l'art. 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. 2. Ai contratti del Ministero della difesa relativi a lavori, servizi e forniture ricadenti nell'oggetto della direttiva 2009/81/CE, si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208, e le relative disposizioni attuative emanate ai sensi dell'art. 4, comma 1, dello stesso decreto.». - Si riporta il testo dell'art. 536, comma 3, del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto: «Art. 536 (Programmi). - 1-2. (Omissis). 3. L'attivita' contrattuale relativa ai programmi di cui al comma 1 e ai piani di spesa di cui al comma 2 e' svolta dalle competenti strutture del Ministero della difesa.». - Si riporta il testo dell'art. 539 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto: «Art. 539 (Semplificazione in ordine a determinati pareri). - Le disposizioni di cui all'art. 3, comma 3, del decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 177, relative al parere obbligatorio di Agenzia per l'Italia Digitale, non trovano applicazione relativamente ai progetti di contratto riguardanti sistemi informativi militari a carattere operativo connessi con lo svolgimento di compiti concernenti la difesa nazionale.». - Si riporta il testo dell'art. 541, comma 1, del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto: «Art. 541 (Termini dei pagamenti). - 1. I contratti di fornitura di beni e servizi concernenti sistemi d'arma e apparecchiature funzionalmente correlate, aventi termini di consegna o di esecuzione superiori ai due anni, e i contratti relativi a lavori pubblici di importo eccedente quello indicato per i lavori dall'art. 28 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e dall'art. 10 del decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208, possono prevedere la corresponsione di pagamenti, previa costituzione di idonea garanzia, sulla base della progressione dell'esecuzione delle prestazioni e dei conseguenti obiettivi quantitativi raggiunti, nei termini contrattualmente definiti. Tali pagamenti non possono comunque eccedere la misura complessiva del 90 per cento dell'importo contrattuale. 2. (Omissis).». - Si riporta il testo dell'art. 542, comma 1, del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto: «Art. 542 (Tempestivita' dei pagamenti per forniture di materiali destinati alle Forze armate). - 1. Al fine di garantire, attraverso la semplificazione dei correlati adempimenti amministrativi, la tempestivita' dei pagamenti per le forniture di materiali destinati alle Forze armate, relativi ad attivita' operative o addestrative svolte in territorio nazionale o all'estero, l'Amministrazione della difesa e' autorizzata a corrispondere pagamenti in conto nella misura massima del 90 per cento del valore delle forniture accettate a seguito della verifica di conformita' e consegnate.». - Si riporta il testo dell'art. 545, comma 1, del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto: «Art. 545 (Permute). - 1. Ai fini del contenimento delle spese di ricerca, potenziamento, ammodernamento, manutenzione e supporto relative ai mezzi, sistemi, materiali e strutture in dotazione alle Forze armate, il Ministero della difesa, anche in deroga alle norme sulla contabilita' generale dello Stato e nel rispetto della legge 9 luglio 1990, n. 185, e' autorizzato a stipulare convenzioni e contratti, anche per il tramite della societa' di cui all'art. 535, per la permuta di materiali o prestazioni con soggetti pubblici e privati. 2. (Omissis).». - Si riporta il testo, dell'art. 546, comma 2, del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto: «Art. 546 (Servizio di vettovagliamento delle Forze armate). - 1. (Omissis). 2. Le modalita' di fornitura del servizio di vettovagliamento a favore del personale militare sono stabilite con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 settembre di ogni anno con riferimento all'anno successivo. Con il medesimo decreto sono determinati il valore in denaro delle razioni viveri e del miglioramento vitto, nonche' la composizione dei generi di conforto. 3-5. (Omissis).». - Si riporta il testo dell'art. 550, commi 2 e 2-bis, del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato e inserito dal presente decreto: «Art. 550 (Somministrazione dei fondi). - 1. (Omissis). 2. Le aperture di credito sono soggette ai controlli preventivi di cui all'art. 5 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123 e devono contenere, oltre all'indicazione della somma, quella del numero e della denominazione del capitolo del bilancio sul quale sono effettuate, nonche' la clausola di commutabilita' a favore delle contabilita' speciali. 2-bis. Il regolamento individua, in coerenza con l'art. 60 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e con i principi recati dal decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, le forme di controllo cui debbono essere sottoposti gli atti di spesa discendenti delle aperture di credito di cui al comma 2.». - Si riporta il testo dell'art. 553 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto: «Art. 553 (Spese di natura riservata). - 1. Per sopperire alle spese di natura riservata e' assegnata agli organi di vertice, allo Stato maggiore della difesa, al Segretariato generale della difesa, agli Stati maggiori di Forza armata e agli altri organi centrali del Ministero della difesa, una somma stabilita annualmente con decreto ministeriale, nell'ambito dello stanziamento determinato con legge di bilancio. Per l'Arma dei carabinieri, l'assegnazione della somma di cui al presente articolo e' disposta con decreto ministeriale concernente attribuzione delle risorse ai sensi dell'art. 14, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.». - Si riporta il testo dell'art. 562 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto: «Art. 562 (Funzionamento della commissione per la tenuta del registro nazionale delle imprese operanti nel settore dei materiali di armamento). - 1. Agli oneri relativi al funzionamento della commissione per la tenuta del registro nazionale delle imprese e consorzi di imprese operanti nel settore della progettazione, produzione, importazione, esportazione, manutenzione e lavorazioni comunque connesse di materiale di armamento, trasferimenti e intermediazioni di cui all'art. 44, si provvede a carico del Ministero della difesa.». - Si riporta il testo dell'art. 585 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto: «Art. 585 (Oneri per le consistenze dei volontari del Corpo delle capitanerie di porto). - 1. Gli oneri riferiti alle consistenze di ciascuna categoria dei volontari di truppa, determinate con decreto del Ministro della difesa, di cui all'art. 2217, restano a carico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e sono determinati negli importi in euro di seguito indicati: a) per l'anno 2009: 68.993.137,67; b) per l'anno 2010: 65.188.592,32; c) per l'anno 2011: 75.106.850,08; d) per l'anno 2012: 67.969.382,62; e) per l'anno 2013: 67.890.229,41; f) per l'anno 2014: 67.814.528,25; g) per l'anno 2015: 67.734.308,19; h) a decorrere dall'anno 2016: 67.650.788,29.». - Si riporta il testo della rubrica e del comma 1 dell'art. 618 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto: «Art. 618 (Fondo per le missioni militari di pace). - 1. Allo scopo di consentire la necessaria flessibilita' nell'utilizzo delle risorse di cui all'art. 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' istituito nello stato di previsione del Ministero della difesa, missione "Difesa e sicurezza del territorio", il programma "Missioni militari di pace", nel quale confluiscono in apposito fondo le autorizzazioni di spesa correlate alla prosecuzione delle missioni internazionali svolte al di fuori del territorio nazionale, autorizzate dall'autorita' gerarchicamente o funzionalmente sopra ordinata al dipendente. 2. (Omissis).».