Art. 3 Decorrenza 1. Le societa' assicurano il rispetto della composizione degli organi sociali indicata all'articolo 2, anche in caso di sostituzione, per tre mandati consecutivi a partire dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore del presente regolamento. 2. Per il primo mandato la quota riservata al genere meno rappresentato e' pari ad almeno un quinto del numero dei componenti dell'organo.