Art. 3 
 
 
                             Decorrenza 
 
  1. Le societa' assicurano  il  rispetto  della  composizione  degli
organi  sociali  indicata  all'articolo   2,   anche   in   caso   di
sostituzione, per tre mandati consecutivi a partire dal primo rinnovo
successivo alla data di entrata in vigore del presente regolamento. 
  2.  Per  il  primo  mandato  la  quota  riservata  al  genere  meno
rappresentato e' pari ad almeno un quinto del numero  dei  componenti
dell'organo.