Art. 3 
 
 
Ulteriore modifica all'articolo 43 del decreto-legge 22 giugno  2012,
n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto  2012,  n.
                                 134 
 
  1. All'articolo  43  del  decreto-legge  22  giugno  2012,  n.  83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  2012,  n.  134,
dopo il comma 1-bis e' inserito il seguente: 
    «1-bis.1. Al fine di assicurare ai consumatori la possibilita' di
individuare  gli  oli  che  presentano  caratteristiche  migliori  di
qualita', per gli anni 2013, 2014 e 2015, nell'ambito delle attivita'
di controllo e di analisi  degli  oli  di  oliva  vergini  nella  cui
designazione di origine sia indicato il  riferimento  all'Italia,  le
autorita' preposte che procedono alla ricerca del contenuto di alchil
esteri piu' metil alchil esteri  rendono  note  le  risultanze  delle
analisi, che sono pubblicate ed aggiornate mensilmente in un'apposita
sezione del portale internet del Ministero delle  politiche  agricole
alimentari e forestali. All'attuazione degli adempimenti previsti dal
presente comma l'amministrazione interessata provvede con le  risorse
umane, finanziarie e strumentali disponibili a  legislazione  vigente
e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica». 
 
          Note all'art. 3: 
              Per il testo dell'articolo 43 del citato decreto  legge
          n.83 del 2012, come modificato  dalla  presente  legge,  si
          veda nelle note all'art. 1.