Art. 3 
 
 
           Elettorato attivo e passivo per le associazioni 
      iscritte nei registri regionali e delle province autonome 
 
  1. Le associazioni di  promozione  sociale  iscritte  nei  registri
regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano,  che  non
siano circoli affiliati o articolazioni territoriali di  associazioni
a carattere nazionale e che  risultino  maggiormente  rappresentative
nei  relativi  territori,  concorrono  ad   eleggere   dieci   membri
dell'Osservatorio    nazionale     dell'associazionismo,     mediante
l'espressione di una preferenza. Ai fini del  presente  articolo,  si
intendono per associati coloro  che,  secondo  le  norme  statutarie,
hanno diritto di voto nell'assemblea dell'associazione. 
  2.  Ai  fini  dell'individuazione  del  requisito  della   maggiore
rappresentativita', le associazioni iscritte nei registri regionali e
delle province autonome di Trento e di Bolzano comunicano agli uffici
regionali e delle province autonome il numero  dei  propri  associati
mediante idonea dichiarazione, da rendere ai sensi  del  decreto  del
Presidente della Repubblica  28  dicembre  2000,  n.  445,  entro  il
termine stabilito dalla Direzione Generale per il terzo settore e  le
formazioni sociali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali
ed adeguatamente pubblicizzato sul sito  istituzionale  dello  stesso
Ministero e delle regioni e province autonome. 
  3. Sulla base delle risultanze delle dichiarazioni di cui al  comma
3, alle quali viene data adeguata pubblicita' sul sito  istituzionale
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e sui  siti  delle
regioni e delle province autonome, la Direzione Generale per il terzo
settore e le formazioni sociali del Ministero invita le prime  trenta
associazioni con il maggior numero  di  associati  a  designare,  nel
rispetto del principio di pari opportunita' di  genere,  fino  a  due
candidati alle elezioni dei  dieci  membri  regionali  e  provinciali
dell'Osservatorio  nazionale   dell'associazionismo.   L'elenco   dei
candidati designati dalle associazioni ai sensi del presente comma e'
pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del  lavoro  e  delle
politiche sociali almeno venti giorni prima della data di svolgimento
delle elezioni ed e' reso disponibile presso la sede elettorale. 
  4. Ai sensi dell'articolo 11, comma 4, della legge 7 dicembre 2000,
n. 383, non possono essere candidati coloro che abbiano rivestito  la
carica di componente dell'Osservatorio per due mandati. 
  5. Possono esercitare  il  diritto  di  voto  coloro  ai  quali  e'
conferita, secondo le  norme  statutarie,  la  rappresentanza  legale
delle associazioni di cui al comma 1. 
 
          Note all'art. 3: 
              -  Per  il  testo  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica n. 445 del 2000, si vedano le note all'art. 2. 
              - Per il testo dell'art. 11, comma 4,  della  legge  n.
          383 del 2000, si vedano le note all'art. 2.