Art. 3 Requisiti e modalita' per l'iscrizione 1. Le associazioni che intendono iscriversi nell'elenco presentano domanda, sottoscritta dal legale rappresentante, contenente l'indicazione della denominazione dell'associazione e della sede legale e redatta nelle forme e nei modi previsti dall'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modifiche ed integrazioni, secondo la modulistica a tal fine pubblicata sul sito internet istituzionale del Ministero, attestando il possesso dei requisiti indicati dall'articolo 137 del codice del consumo. 2. La domanda e' corredata dai seguenti documenti: a) copia autentica dell'atto costitutivo dell'associazione comprovante che la costituzione dell'associazione, quale associazione nazionale di consumatori ed utenti, sia avvenuta almeno tre anni prima della data di presentazione della domanda; b) copia autentica dello statuto vigente alla data di presentazione della domanda di iscrizione e delle eventuali modifiche statutarie intervenute nell'ultimo triennio comprovanti per l'intero triennio un ordinamento a base democratica e, come scopo esclusivo, la tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti, senza fini di lucro, nonche', con riferimento al medesimo periodo, dei verbali delle assemblee degli iscritti, dei regolamenti che disciplinano le elezioni e degli atti relativi alle elezioni dei rappresentanti e degli organi direttivi dell'associazione; c) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' resa dal legale rappresentante dell'associazione in conformita' al modulo a tal fine pubblicato sul sito internet istituzionale del Ministero e concernente la tenuta, presso la propria sede legale o altra sede espressamente indicata in tale dichiarazione, di un unico elenco nazionale degli iscritti, aggiornato annualmente, con l'indicazione delle quote versate dagli associati, la regolare tenuta dei libri contabili nonche' il numero totale degli iscritti alla data di presentazione della domanda e, in ogni caso, alla data del 31 dicembre anteriore a quella di presentazione della domanda e la loro ripartizione per regioni e province autonome anche ai fini della verifica del requisito relativo alla presenza sul territorio di cui alla lettera c) del comma 2 o al comma 5 dell'articolo 137 del codice del consumo; resta ferma la necessita' di indicare nell'elenco anche la ripartizione degli iscritti per circoscrizione di Camera di commercio, ai soli fini degli eventuali controlli connessi all'applicazione dell'articolo 3, comma 5, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 agosto 2011, n. 156; d) per ciascuno dei tre anni anteriori a quello di iscrizione, copia autentica del bilancio annuale delle entrate e delle uscite contenente l'indicazione delle quote versate dagli associati o, in relazione alle norme che regolano il tipo di associazione, del rendiconto economico contenente anch'esso l'indicazione delle quote versate dagli associati; e) relazione sull'attivita' svolta dall'associazione nel triennio precedente, sottoscritta dal legale rappresentante, ed ogni altra documentazione atta a comprovare la continuita' e rilevanza dell'attivita' ed a fornire notizie sull'articolazione territoriale e sulle sedi operative, con l'indicazione dei responsabili delle principali sedi locali dell'associazione stessa e, fatto salvo il pluralismo delle scelte organizzative con conseguenti eventuali indicazioni negative, di dati e documenti relativamente ai seguenti indicatori: 1) disponibilita' di un sito internet aggiornato e con adeguati contenuti informativi sia relativamente all'organizzazione ed al funzionamento dell'associazione, sia relativamente alle tematiche di interesse dei consumatori; 2) tipologia e numero delle attivita' di comunicazione, quali pubblicazioni sia in formato cartaceo che in formato digitale; 3) numero e articolazione territoriale degli sportelli di assistenza e consulenza ovvero tipologia, modalita' e numero di contatti relativamente alle forme di consulenza ed assistenza a distanza; 4) numero dei pareri e delle consulenze comunque fornite ai consumatori; 5) numero dei reclami presentati per conto di consumatori o per la cui presentazione e' stata fornita assistenza; 6) tipologia, numero e esiti delle attivita' di assistenza connesse alla tutela giurisdizionale e extragiurisdizionale dei diritti dei consumatori; 7) tipologia e numero delle iniziative pubbliche di interesse dei consumatori, quali convegni, seminari, manifestazioni, organizzati dall'associazione o cui l'associazione ha partecipato con relazioni o interventi; 8) tipologia e numero degli accordi, dei protocolli di intesa e di altre forme di partecipazione, nell'interesse dei consumatori, ad attivita' ovvero organi consultivi di pubbliche amministrazioni o gestori di pubblici servizi; f) dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dai legali rappresentanti dell'associazione attestante che gli stessi rivestono tale carica, non hanno subito alcuna condanna, passata in giudicato, in relazione all'attivita' dell'associazione medesima e che altresi' non rivestono la qualifica di imprenditori o di amministratori di imprese di produzione e servizi in qualsiasi forma costituite, per gli stessi settori in cui opera l'associazione; g) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' resa dal legale rappresentante attestante che l'associazione non svolge attivita' di promozione o pubblicita' commerciale avente per oggetto beni o servizi prodotti da terzi e non ha connessione di interessi con imprese di produzione o di distribuzione e si impegna a mantenere tali preclusioni; se l'associazione ha ricevuto nell'ultimo triennio eventuali contributi da imprese o associazioni di imprese o ha stipulato accordi o convenzioni con le stesse, nella dichiarazione tali contributi, accordi e convenzioni devono essere espressamente e dettagliatamente indicati, evidenziando per i contributi anche le relative informazioni contenute nei bilanci e rendiconti e fornendo, ai fini delle valutazioni dell'amministrazione, ogni elemento utile a dimostrare che tali contributi, accordi e convenzioni non determinano connessioni di interessi incompatibili e sono finalizzati esclusivamente a esigenze di tutela dei consumatori e a favore degli iscritti, ivi compresi gli elementi circa la trasparenza e completezza dell'informazione in merito fornita agli associati ed alla generalita' dei consumatori. 3. Le associazioni hanno l'obbligo di conservare per un periodo di cinque anni tutta la documentazione connessa al possesso dei requisiti per l'iscrizione nell'elenco e di presentarla alla Direzione generale, per gli eventuali controlli o in caso di contenzioso. 4. Per iscritti all'associazione si intendono coloro che hanno espressamente manifestato la volonta' di aderirvi. Ai soli fini del raggiungimento e del mantenimento dei requisiti per l'iscrizione nell'elenco di cui al presente regolamento sono computate esclusivamente le iscrizioni comprovate dal pagamento di una quota associativa di importo non meramente simbolico effettivamente corrisposto in forma tracciabile almeno una volta nel biennio anteriore alla relativa dichiarazione ovvero, nel caso tale pagamento sia effettuato in contanti, confermato dalla corrispondenza con gli importi iscritti in bilancio e dalla sottoscrizione, almeno una volta nel corso del medesimo biennio, di un modulo di adesione o di conferma espressa dell'adesione. 5. In relazione alla liberta' di associazione ed a tutela del pluralismo associativo, ai fini di cui al comma 4 anche gli eventuali iscritti a piu' associazioni possono essere considerati per il raggiungimento dei requisiti da parte di ciascuna delle associazioni cui aderiscono. Per evitare duplicazioni di rappresentanza e elusione dei requisiti per l'iscrizione, i controlli a campione per la verifica dell'effettiva adesione degli iscritti alle diverse associazioni sono intensificati relativamente alle associazioni che, anche se specializzate per tematica o settore di tutela degli utenti e consumatori, risultano collegate fra loro sulla base della coincidenza di una significativa percentuale di iscritti o di sedi o di esponenti degli organi associativi o sulla base delle prescrizioni contenute nei rispettivi statuti. 6. Per la base di calcolo dell'aliquota di iscritti all'associazione rispetto alla popolazione presente sul territorio nazionale, regionale o provinciale, di cui alla lettera c) del comma 2 o al comma 5 dell'articolo 137 del codice del consumo, fa fede l'ultimo censimento ISTAT disponibile. 7. Per le associazioni costituite in forma di federazione di associazioni o le analoghe aggregazioni di secondo livello, ivi comprese le federazioni nazionali di associazioni settoriali o territoriali, i requisiti di cui all'articolo 137 del Codice del consumo devono essere posseduti dall'associazione federale che richiede l'iscrizione e da tutte le associazioni federate, salvo che per il numero degli iscritti e per la presenza sul territorio di almeno cinque regioni o province autonome, che possono essere dimostrati con riferimento al numero complessivo degli iscritti ed alle attivita' di tutte le associazioni federate, ferma restando la tenuta di un elenco nazionale unitario degli iscritti in cui ciascuno di essi e' considerato una sola volta, anche se iscritto a piu' associazioni federate, escludendo le duplicazioni di cui al comma 5. Il requisito della triennalita' della costituzione e dell'attivita' e' riferito alla sola associazione federale o ad almeno una delle associazioni nazionali federate. 8. L'iscrizione dell'associazione derivante dalla fusione o dalla federazione di associazioni gia' iscritte nell'elenco e' sempre consentita con modalita' semplificate, su semplice comunicazione dei rispettivi rappresentanti legali, corredata del relativo atto di fusione o federativo.
Note all'art. 3: - Si riporta il testo dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445: « Art. 38 (L-R) (Modalita' di invio e sottoscrizione delle istanze). - 1. Tutte le istanze e le dichiarazioni da presentare alla pubblica amministrazione o ai gestori o esercenti di pubblici servizi possono essere inviate anche per fax e via telematica. (L) 2. Le istanze e le dichiarazioni inviate per via telematica, vi comprese le domande per la partecipazione a selezioni e concorsi per l'assunzione, a qualsiasi titolo, in tutte le pubbliche amministrazioni, o per l'iscrizione in albi, registri o elenchi tenuti presso le pubbliche amministrazioni, sono valide se effettuate secondo quanto previsto dall'articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. (L) 3. Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorieta' da produrre agli organi della amministrazione pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi sono sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identita' del sottoscrittore. La copia fotostatica del documento e' inserita nel fascicolo. La copia dell'istanza sottoscritta dall'interessato e la copia del documento di identita' possono essere inviate per via telematica; nei procedimenti di aggiudicazione di contratti pubblici, detta facolta' e' consentita nei limiti stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 15, comma 2 della legge 15 marzo 1997, n. 59. (L) 3-bis. Il potere di rappresentanza per la formazione e la presentazione di istanze, progetti, dichiarazioni e altre attestazioni nonche' per il ritiro di atti e documenti presso le pubbliche amministrazioni e i gestori o esercenti di pubblici servizi puo' essere validamente conferito ad altro soggetto con le modalita' di cui al presente articolo.». - Si riporta il testo dell'articolo 137 del Codice del consumo: «Art. 137 (Elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale). - 1. Presso il Ministero delle attivita' produttive e' istituito l'elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale. 2. L'iscrizione nell'elenco e' subordinata al possesso, da comprovare con la presentazione di documentazione conforme alle prescrizioni e alle procedure stabilite con decreto del Ministro delle attivita' produttive, dei seguenti requisiti: a) avvenuta costituzione, per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, da almeno tre anni e possesso di uno statuto che sancisca un ordinamento a base democratica e preveda come scopo esclusivo la tutela dei consumatori e degli utenti, senza fine di lucro; b) tenuta di un elenco degli iscritti, aggiornato annualmente con l'indicazione delle quote versate direttamente all'associazione per gli scopi statutari; c) numero di iscritti non inferiore allo 0,5 per mille della popolazione nazionale e presenza sul territorio di almeno cinque regioni o province autonome, con un numero di iscritti non inferiore allo 0,2 per mille degli abitanti di ciascuna di esse, da certificare con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' resa dal legale rappresentante dell'associazione con le modalita' di cui agli articoli 46 e seguenti del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; d) elaborazione di un bilancio annuale delle entrate e delle uscite con indicazione delle quote versate dagli associati e tenuta dei libri contabili, conformemente alle norme vigenti in materia di contabilita' delle associazioni non riconosciute; e) svolgimento di un'attivita' continuativa nei tre anni precedenti; f) non avere i suoi rappresentanti legali subito alcuna condanna, passata in giudicato, in relazione all'attivita' dell'associazione medesima, e non rivestire i medesimi rappresentanti la qualifica di imprenditori o di amministratori di imprese di produzione e servizi in qualsiasi forma costituite, per gli stessi settori in cui opera l'associazione. 3. Alle associazioni dei consumatori e degli utenti e' preclusa ogni attivita' di promozione o pubblicita' commerciale avente per oggetto beni o servizi prodotti da terzi ed ogni connessione di interessi con imprese di produzione o di distribuzione. 4. Il Ministero delle attivita' produttive provvede annualmente all'aggiornamento dell'elenco. 5. All'elenco di cui al presente articolo possono iscriversi anche le associazioni dei consumatori e degli utenti operanti esclusivamente nei territori ove risiedono minoranze linguistiche costituzionalmente riconosciute, in possesso dei requisiti di cui al comma 2, lettere a), b), d), e) e f), nonche' con un numero di iscritti non inferiore allo 0,5 per mille degli abitanti della regione o provincia autonoma di riferimento, da certificare con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' resa dal legale rappresentante dell'associazione con le modalita' di cui agli articoli 46 e seguenti del citato testo unico, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000. 6. Il Ministero delle attivita' produttive comunica alla Commissione europea l'elenco di cui al comma 1, comprensivo anche degli enti di cui all'articolo 139, comma 2, nonche' i relativi aggiornamenti al fine dell'iscrizione nell'elenco degli enti legittimati a proporre azioni inibitorie a tutela degli interessi collettivi dei consumatori istituito presso la stessa Commissione europea.». - Per il testo dell'articolo 3, comma 5, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 agosto 2011, n. 156, si vedano le note alle premesse.