Art. 3 Revoca dall'incarico di revisione legale 1. L'incarico affidato ai revisori legali o alle societa' di revisione legale puo' essere revocato solo per giusta causa. Le divergenze di opinioni in merito ad un trattamento contabile o a procedure di revisione non costituiscono giusta causa. 2. L'organo di amministrazione comunica per iscritto al revisore legale o alla societa' di revisione legale la presentazione all'assemblea della proposta di revoca per giusta causa, esplicitandone i motivi. 3. In presenza di una giusta causa, l'assemblea, acquisite le osservazioni formulate dal revisore legale o dalla societa' di revisione legale e sentito l'organo di controllo anche in merito alle predette osservazioni, revoca l'incarico e provvede contestualmente a conferire un nuovo incarico ad un altro revisore legale o ad un'altra societa' di revisione legale.