Art. 3 
 
               Comunicazioni, domande e documentazioni 
 
  1. Le comunicazioni e domande di cui al presente  regolamento  sono
sottoscritte dal legale rappresentante dell'operatore  o  da  un  suo
delegato, la firma dei quali e' autenticata ai sensi di legge  ovvero
depositata  presso  l'ufficio  competente,  e  sono  corredate  delle
certificazioni richieste, rilasciate in data non anteriore a tre mesi
ovvero, quando la legislazione del Paese estero di  rilascio  prevede
una maggiore durata di validita', non anteriore a sei mesi dalla loro
presentazione. Alle comunicazioni e domande sottoscritte dal delegato
e' altresi' allegata la delega, in originale o copia conforme, quando
non depositata presso il predetto ufficio. 
  2. Le certificazioni rilasciate  dalle  autorita'  governative  del
Paese destinatario di operazioni di esportazione e di transito, dalle
quali risulta la qualita' di imprese autorizzate  dal  Governo  dello
stesso Paese a produrre e commercializzare  materiali  oggetto  della
disciplina   della   legge,   devono   essere    legalizzate    dalla
rappresentanza  diplomatica  o  consolare  italiana  territorialmente
competente. Sono fatte  salve  le  convenzioni  internazionali  sulla
esenzione dalla legalizzazione. 
  3. I contratti e ogni altra documentazione in lingua straniera,  ai
fini delle autorizzazioni  e  nulla-osta  di  cui  alla  legge,  sono
presentati corredati di traduzione in lingua italiana; la  traduzione
e' asseverata quando il testo originale  e'  redatto  in  una  lingua
diversa da quelle ufficiali della Comunita' europea. 
  4.  Salvo  quanto  disposto  dall'articolo   7,   l'amministrazione
competente e' tenuta a pronunciarsi sulle domande  con  provvedimento
espresso entro i termini stabiliti dal presente regolamento.