Art. 3 
 
Inconferibilita' di incarichi in caso di condanna per reati contro la
                      pubblica amministrazione 
 
  1. A coloro che siano stati  condannati,  anche  con  sentenza  non
passata in giudicato, per uno dei  reati  previsti  dal  capo  I  del
titolo II del libro secondo del codice  penale,  non  possono  essere
attribuiti: 
    a) gli incarichi amministrativi di vertice nelle  amministrazioni
statali, regionali e locali; 
    b) gli incarichi di amministratore di ente pubblico,  di  livello
nazionale, regionale e locale; 
    c)  gli  incarichi  dirigenziali,  interni  e  esterni,  comunque
denominati, nelle pubbliche amministrazioni, negli  enti  pubblici  e
negli enti di  diritto  privato  in  controllo  pubblico  di  livello
nazionale, regionale e locale; 
    d) gli incarichi di amministratore di ente di diritto privato  in
controllo pubblico, di livello nazionale, regionale e locale; 
    e) gli incarichi di direttore  generale,  direttore  sanitario  e
direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali del  servizio
sanitario nazionale. 
  2. Ove la condanna riguardi uno dei reati di  cui  all'articolo  3,
comma 1, della legge 27 marzo 2001, n. 97, l'inconferibilita' di  cui
al comma 1 ha carattere permanente nei casi in cui sia stata inflitta
la pena accessoria dell'interdizione  perpetua  dai  pubblici  uffici
ovvero sia intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro a seguito
di procedimento disciplinare o la cessazione del rapporto  di  lavoro
autonomo.  Ove  sia  stata  inflitta  una  interdizione   temporanea,
l'inconferibilita' ha la stessa durata dell'interdizione. Negli altri
casi l'inconferibilita' degli incarichi ha la durata di 5 anni. 
  3. Ove la condanna riguardi uno degli altri reati previsti dal capo
I del titolo II del libro II del codice penale, l'inconferibilita' ha
carattere permanente nei casi in  cui  sia  stata  inflitta  la  pena
accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero  sia
intervenuta la  cessazione  del  rapporto  di  lavoro  a  seguito  di
procedimento disciplinare o la  cessazione  del  rapporto  di  lavoro
autonomo.  Ove  sia  stata  inflitta  una  interdizione   temporanea,
l'inconferibilita' ha la stessa durata dell'interdizione. Negli altri
casi l'inconferibilita' ha una  durata  pari  al  doppio  della  pena
inflitta, per un periodo comunque non superiore a 5 anni. 
  4. Nei casi di cui all'ultimo periodo dei commi 2  e  3,  salve  le
ipotesi di sospensione o cessazione del  rapporto,  al  dirigente  di
ruolo, per la durata del periodo di inconferibilita', possono  essere
conferiti incarichi diversi  da  quelli  che  comportino  l'esercizio
delle competenze di amministrazione  e  gestione.  E'  in  ogni  caso
escluso il conferimento di incarichi relativi ad uffici preposti alla
gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi
e  forniture,  nonche'   alla   concessione   o   all'erogazione   di
sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di
vantaggi economici a soggetti pubblici e privati,  di  incarichi  che
comportano esercizio di  vigilanza  o  controllo.  Nel  caso  in  cui
l'amministrazione non sia in grado di conferire incarichi compatibili
con le disposizioni del presente comma, il dirigente  viene  posto  a
disposizione  del  ruolo   senza   incarico   per   il   periodo   di
inconferibilita' dell'incarico. 
  5. La situazione di inconferibilita' cessa  di  diritto  ove  venga
pronunciata, per il medesimo reato, sentenza anche non definitiva, di
proscioglimento. 
  6. Nel caso di condanna, anche non definitiva, per uno dei reati di
cui  ai  commi  2  e  3  nei  confronti  di   un   soggetto   esterno
all'amministrazione, ente pubblico  o  ente  di  diritto  privato  in
controllo pubblico cui e' stato conferito uno degli incarichi di  cui
al comma 1, sono sospesi l'incarico e l'efficacia  del  contratto  di
lavoro   subordinato   o   di   lavoro   autonomo,   stipulato    con
l'amministrazione, l'ente pubblico o l'ente  di  diritto  privato  in
controllo pubblico. Per tutto il periodo della sospensione non spetta
alcun trattamento economico. In entrambi i casi la sospensione ha  la
stessa durata dell'inconferibilita' stabilita nei commi 2 e 3.  Fatto
salvo il termine finale del contratto,  all'esito  della  sospensione
l'amministrazione valuta la persistenza dell'interesse all'esecuzione
dell'incarico, anche in relazione al tempo trascorso. 
  7.  Agli  effetti  della  presente  disposizione,  la  sentenza  di
applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p., e'  equiparata
alla sentenza di condanna. 
 
          Note all'art. 3: 
              Si riporta il testo dell'articolo  3,  comma  1,  della
          legge 27 marzo 2001, n. 97: 
              «Art. 3. (Omissis). 
              1. Salva l'applicazione della sospensione dal  servizio
          in   conformita'   a   quanto   previsto   dai   rispettivi
          ordinamenti, quando  nei  confronti  di  un  dipendente  di
          amministrazioni  o  di  enti  pubblici  ovvero  di  enti  a
          prevalente partecipazione pubblica e' disposto il  giudizio
          per alcuni dei delitti previsti dagli articoli  314,  primo
          comma, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater e 320 del  codice
          penale e dall'articolo 3 della legge 9  dicembre  1941,  n.
          1383, l'amministrazione di appartenenza lo  trasferisce  ad
          un ufficio diverso da quello in cui  prestava  servizio  al
          momento   del   fatto,   con   attribuzione   di   funzioni
          corrispondenti, per inquadramento, mansioni  e  prospettive
          di   carriera,   a    quelle    svolte    in    precedenza.
          L'amministrazione  di  appartenenza,  in   relazione   alla
          propria organizzazione, puo' procedere al trasferimento  di
          sede, o alla attribuzione  di  un  incarico  differente  da
          quello gia' svolto dal dipendente, in presenza di  evidenti
          motivi di opportunita' circa la permanenza  del  dipendente
          nell'ufficio   in   considerazione   del   discredito   che
          l'amministrazione   stessa   puo'    ricevere    da    tale
          permanenza.». 
              Si riporta il testo dell'articolo  444  del  Codice  di
          procedura penale: 
              «Art. 444. - 1.  L'imputato  e  il  pubblico  ministero
          possono chiedere al giudice l'applicazione, nella specie  e
          nella misura indicata, di una sanzione sostitutiva o di una
          pena pecuniaria, diminuita fino a un terzo, ovvero  di  una
          pena  detentiva   quando   questa,   tenuto   conto   delle
          circostanze e diminuita fino a un terzo, non supera  cinque
          anni soli o congiunti a pena pecuniaria. 
              1-bis. Sono esclusi dall'applicazione  del  comma  1  i
          procedimenti per i delitti di cui  all'articolo  51,  commi
          3-bis e 3-quater, i procedimenti per i delitti di cui  agli
          articoli  600-bis,  600-quater,  primo,  secondo,  terzo  e
          quinto  comma,  600-quater,  secondo  comma,  600-quater.1,
          relativamente alla condotta di produzione  o  commercio  di
          materiale  pornografico,  600-quinquies,  nonche'  609-bis,
          609-ter, 609-quater e 609-octies del codice penale, nonche'
          quelli contro coloro che siano stati dichiarati delinquenti
          abituali, professionali e per tendenza, o recidivi ai sensi
          dell'articolo 99, quarto comma, del codice penale,  qualora
          la pena superi due anni soli o congiunti a pena pecuniaria. 
              2. Se vi e' il consenso anche della parte  che  non  ha
          formulato  la  richiesta  e  non  deve  essere  pronunciata
          sentenza di proscioglimento a norma dell'articolo  129,  il
          giudice, sulla base degli  atti,  se  ritiene  corrette  la
          qualificazione giuridica del  fatto,  l'applicazione  e  la
          comparazione delle  circostanze  prospettate  dalle  parti,
          nonche' congrua la pena indicata, ne dispone  con  sentenza
          l'applicazione enunciando nel dispositivo che vi  e'  stata
          la richiesta delle parti. Se vi e'  costituzione  di  parte
          civile, il  giudice  non  decide  sulla  relativa  domanda;
          l'imputato e' tuttavia condannato al pagamento delle  spese
          sostenute dalla parte civile, salvo  che  ricorrano  giusti
          motivi per la  compensazione  totale  o  parziale.  Non  si
          applica la disposizione dell'articolo 75, comma 3. 
              3.  La  parte,  nel  formulare   la   richiesta,   puo'
          subordinarne   l'efficacia,    alla    concessione    della
          sospensione condizionale della  pena.  In  questo  caso  il
          giudice, se ritiene che  la  sospensione  condizionale  non
          puo' essere concessa, rigetta la richiesta.».