Art. 3 
 
 
                   Autorizzazione unica ambientale 
 
  1. Salvo quanto previsto dall'articolo 7, comma 1, i gestori  degli
impianti di cui all'articolo 1 presentano domanda  di  autorizzazione
unica ambientale nel caso in cui siano assoggettati, ai  sensi  della
normativa  vigente,  al  rilascio,  alla  formazione,  al  rinnovo  o
all'aggiornamento di almeno uno dei seguenti titoli abilitativi: 
    a) autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del  titolo  IV
della sezione II della Parte terza del decreto legislativo  3  aprile
2006, n. 152; 
    b) comunicazione preventiva di cui all'articolo 112  del  decreto
legislativo 3 aprile 2006, n.  152,  per  l'utilizzazione  agronomica
degli effluenti  di  allevamento,  delle  acque  di  vegetazione  dei
frantoi oleari e delle acque reflue  provenienti  dalle  aziende  ivi
previste; 
    c)  autorizzazione  alle   emissioni   in   atmosfera   per   gli
stabilimenti di cui all'articolo 269 del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152; 
    d) autorizzazione generale di cui all'articolo  272  del  decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152; 
    e) comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8,  commi  4  o
comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447; 
    f) autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal  processo
di depurazione in agricoltura  di  cui  all'articolo  9  del  decreto
legislativo 27 gennaio 1992, n. 99; 
    g) comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e
216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 
  2. Nel rispetto della disciplina comunitaria e nazionale vigente in
materia, le regioni e le province autonome di  Trento  e  di  Bolzano
possono individuare ulteriori  atti  di  comunicazione,  notifica  ed
autorizzazione in materia  ambientale  che  possono  essere  compresi
nell'autorizzazione unica ambientale. 
  3. E' fatta comunque salva la facolta' dei gestori  degli  impianti
di non avvalersi dell'autorizzazione unica ambientale nel caso in cui
si tratti di attivita'  soggette  solo  a  comunicazione,  ovvero  ad
autorizzazione di carattere generale, ferma restando la presentazione
della comunicazione o dell'istanza per il tramite del SUAP. 
  4. Nei casi in cui si procede alla verifica di cui all'articolo  20
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, l'autorizzazione unica
ambientale puo' essere richiesta solo dopo che l'autorita' competente
a tale verifica  abbia  valutato  di  non  assoggettare  alla  VIA  i
relativi progetti. 
  5. L'autorizzazione unica ambientale contiene  tutti  gli  elementi
previsti dalle normative di settore per le autorizzazioni e gli altri
atti che sostituisce e definisce  le  modalita'  per  lo  svolgimento
delle  attivita'  di   autocontrollo,   ove   previste,   individuate
dall'autorita' competente tenendo conto della dimensione dell'impresa
e del settore di attivita'. In caso di scarichi  contenenti  sostanze
pericolose, di cui all'articolo 108 del decreto legislativo 3  aprile
2006, n. 152, i gestori degli impianti autorizzati devono presentare,
almeno ogni quattro anni,  una  comunicazione  contenente  gli  esiti
delle attivita' di autocontrollo all'autorita' competente,  la  quale
puo'  procedere  all'aggiornamento  delle  condizioni   autorizzative
qualora  dalla  comunicazione  emerga  che  l'inquinamento  provocato
dall'attivita' e dall'impianto e' tale da renderlo  necessario.  Tale
aggiornamento non modifica la durata dell'autorizzazione. 
  6. L'autorizzazione di cui al presente articolo ha  durata  pari  a
quindici anni a decorrere dalla data di rilascio. 
 
          Note all'art. 3: 
              Si  riporta  il  testo  degli  articoli   112   e   269
          (modificato dal presente regolamento)  del  citato  decreto
          legislativo n. 152 del 2006: 
              «Art. 112.Utilizzazione agronomica. 
              1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 92  per
          le zone vulnerabili e dal decreto legislativo  18  febbraio
          2005, n. 59, per gli impianti di allevamento  intensivo  di
          cui al punto  6.6  dell'Allegato  1  al  predetto  decreto,
          l'utilizzazione agronomica degli effluenti di  allevamento,
          delle acque di vegetazione dei frantoi oleari,  sulla  base
          di quanto previsto dalla legge 11 novembre  1996,  n.  574,
          nonche' dalle acque reflue provenienti dalle aziende di cui
          all'articolo 101, comma 7,  lettere  a),  b)  e  c),  e  da
          piccole aziende agroalimentari, cosi' come  individuate  in
          base al decreto del Ministro  delle  politiche  agricole  e
          forestali di cui al comma 2, e'  soggetta  a  comunicazione
          all'autorita'  competente  ai  sensi  all'articolo  75  del
          presente decreto. 
              2.   Le   regioni   disciplinano   le   attivita'    di
          utilizzazione agronomica di cui al comma 1 sulla  base  dei
          criteri  e  delle  norme  tecniche  generali  adottati  con
          decreto del Ministro delle politiche agricole e  forestali,
          di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del
          territorio, delle  attivita'  produttive,  della  salute  e
          delle infrastrutture  e  dei  trasporti,  d'intesa  con  la
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,
          entro centottanta giorni dalla data di  entrata  in  vigore
          del predetto decreto ministeriale, garantendo nel  contempo
          la tutela dei corpi idrici potenzialmente interessati ed in
          particolare  il  raggiungimento  o  il  mantenimento  degli
          obiettivi di qualita' di cui alla parte terza del  presente
          decreto. 
              3. Nell'ambito della normativa di cui al comma 2,  sono
          disciplinali in particolare: 
              a) le modalita' di attuazione degli articoli 3, 5, 6  e
          9 della legge 11 novembre 1996, n. 574; 
              b) i  tempi  e  le  modalita'  di  effettuazione  della
          comunicazione, prevedendo  procedure  semplificate  nonche'
          specifici casi di esonero dall'obbligo di comunicazione per
          le attivita' di minor impatto ambientale; 
              c) le norme tecniche di effettuazione delle  operazioni
          di utilizzo agronomico; 
              d) i criteri e le procedure di controllo, ivi  comprese
          quelle inerenti  l'imposizione  di  prescrizioni  da  parte
          dell'autorita' competente, il divieto di  esercizio  ovvero
          la sospensione a tempo determinato dell'attivita' di cui al
          comma  1  nel  caso  di  mancata  comunicazione  o  mancato
          rispetto  delle  norme  tecniche   e   delle   prescrizioni
          impartite; 
              e) le sanzioni amministrative pecuniarie fermo restando
          quanto disposto dall'articolo 137, comma 15.». 
              «Art. 269.Autorizzazione alle  emissioni  in  atmosfera
          per gli stabilimenti. 
              1. Fatto  salvo  quanto  stabilito  dall'articolo  267,
          commi  2  e  3,  dal  comma  10  del  presente  articolo  e
          dall'articolo 272, commi 1 e 5, per tutti gli  stabilimenti
          che  producono  emissioni   deve   essere   richiesta   una
          autorizzazione ai sensi della  parte  quinta  del  presente
          decreto. L'autorizzazione  e'  rilasciata  con  riferimento
          allo  stabilimento.  I  singoli  impianti  e   le   singole
          attivita' presenti nello stabilimento non sono  oggetto  di
          distinte autorizzazioni. 
              2. Il gestore che intende installare  uno  stabilimento
          nuovo o trasferire uno stabilimento da un luogo ad un altro
          presenta   all'autorita'   competente   una   domanda    di
          autorizzazione, accompagnata: 
              a)  dal  progetto  dello  stabilimento  in   cui   sono
          descritti gli impianti e le attivita', le tecniche adottate
          per limitare le emissioni e la quantita' e la  qualita'  di
          tali emissioni, le modalita' di  esercizio,  la  quota  dei
          punti  di  emissione  individuata  in  modo  da   garantire
          l'adeguata dispersione degli inquinanti,  i  parametri  che
          caratterizzano l'esercizio e la quantita',  il  tipo  e  le
          caratteristiche merceologiche dei combustibili  di  cui  si
          prevede l'utilizzo, nonche', per gli  impianti  soggetti  a
          tale condizione,  il  minimo  tecnico  definito  tramite  i
          parametri di impianto che lo caratterizzano; 
              b) da una relazione tecnica che descrive il complessivo
          ciclo produttivo in cui si inseriscono gli  impianti  e  le
          attivita' ed indica il periodo previsto  intercorrente  tra
          la messa in esercizio e la messa a regime degli impianti. 
              3.     Per     il     rilascio      dell'autorizzazione
          all'installazione  di   stabilimenti   nuovi,   l'autorita'
          competente indice,  entro  trenta  giorni  dalla  ricezione
          della  richiesta,  una  conferenza  di  servizi  ai   sensi
          dell'articolo 14, comma 3, della legge 7  agosto  1990,  n.
          241, nel  corso  della  quale  si  procede  anche,  in  via
          istruttoria,  ad  un  contestuale  esame  degli   interessi
          coinvolti  in  altri  procedimenti  amministrativi  e,   in
          particolare, nei procedimenti svolti dal  comune  ai  sensi
          del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno  2001,
          n. 380, e del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265. Per il
          rinnovo   e   per    l'aggiornamento    dell'autorizzazione
          l'autorita'  competente,  previa  informazione  al   comune
          interessato il quale puo' esprimere un  parere  nei  trenta
          giorni successivi, avvia  un  autonomo  procedimento  entro
          trenta giorni dalla ricezione della richiesta. In  sede  di
          conferenza di servizi o di autonomo procedimento, eventuali
          integrazioni  della   domanda   devono   essere   trasmesse
          all'autorita' competente entro trenta giorni dalla relativa
          richiesta; se l'autorita' competente non si pronuncia in un
          termine pari a centoventi giorni o, in caso di integrazione
          della domanda  di  autorizzazione,  pari  a  centocinquanta
          giorni dalla ricezione della  domanda  stessa,  il  gestore
          puo', entro i successivi  sessanta  giorni,  richiedere  al
          Ministro dell'ambiente e della  tutela  del  territorio  di
          provvedere, notificando tale richiesta anche  all'autorita'
          competente. 
              4. L'autorizzazione stabilisce, ai sensi degli articoli
          270 e 271: 
              a)  per  le  emissioni   che   risultano   tecnicamente
          convogliabili,   le   modalita'   di   captazione   e    di
          convogliamento; 
              b) per le emissioni  convogliate  o  di  cui  e'  stato
          disposto il convogliamento, i valori limite  di  emissione,
          le prescrizioni, i metodi di campionamento e di analisi,  i
          criteri per la valutazione  della  conformita'  dei  valori
          misurati ai valori limite e la periodicita'  dei  controlli
          di competenza del gestore, la quota dei punti di  emissione
          individuata  tenuto   conto   delle   relative   condizioni
          tecnico-economiche, il  minimo  tecnico  per  gli  impianti
          soggetti a tale condizione e le portate di progetto tali da
          consentire che le emissioni siano diluite solo nella misura
          inevitabile   dal   punto   di    vista    tecnologico    e
          dell'esercizio; devono essere  specificamente  indicate  le
          sostanze a cui si applicano i valori limite  di  emissione,
          le prescrizioni ed i relativi controlli; 
              c) per  le  emissioni  diffuse,  apposite  prescrizioni
          finalizzate ad assicurarne il contenimento. 
              5.  In  aggiunta  a  quanto  previsto  dal   comma   4,
          l'autorizzazione puo' stabilire,  per  ciascun  inquinante,
          valori limite di emissione espressi come  flussi  di  massa
          annuali   riferiti   al    complesso    delle    emissioni,
          eventualmente incluse  quelle  diffuse,  degli  impianti  e
          delle attivita' di uno stabilimento. Per  gli  impianti  di
          cui  all'allegato  XII  alla  parte  seconda  del  presente
          decreto, in tutti i casi in cui sia tecnicamente  possibile
          individuare  valori  limite  di  emissione  espressi   come
          concentrazione,  l'autorizzazione   integrata   ambientale,
          fatto salvo quanto disposto dall'articolo 275, comma 2, non
          puo' stabilire esclusivamente valori espressi  come  flusso
          di massa fattore di emissione o percentuale. 
              6. L'autorizzazione  stabilisce  il  periodo  che  deve
          intercorrere tra la messa in esercizio e la messa a  regime
          dell'impianto. La messa in esercizio deve essere comunicata
          all'autorita' competente con un anticipo di almeno quindici
          giorni.  L'autorizzazione  stabilisce  la  data  entro  cui
          devono essere comunicati all'autorita'  competente  i  dati
          relativi  alle   emissioni   effettuate   in   un   periodo
          continuativo di marcia controllata decorrente dalla messa a
          regime, e la durata di tale periodo, nonche' il numero  dei
          campionamenti da realizzare; tale periodo  deve  avere  una
          durata non inferiore a dieci giorni, salvi i casi in cui il
          progetto  di  cui  al  comma  2,  lettera  a)  preveda  che
          l'impianto funzioni esclusivamente per  periodi  di  durata
          inferiore. L'autorita' competente per il controllo effettua
          il primo accertamento circa il rispetto dell'autorizzazione
          entro sei mesi dalla data di messa a regime di uno  o  piu'
          impianti  o  dall'avvio  di  una  o  piu'  attivita'  dello
          stabilimento autorizzato. 
              7. L'autorizzazione rilasciata ai  sensi  del  presente
          articolo ha una durata di  quindici  anni.  La  domanda  di
          rinnovo deve essere presentata almeno un anno  prima  della
          scadenza. Nelle more dell'adozione del provvedimento  sulla
          domanda di rinnovo dell'autorizzazione rilasciata ai  sensi
          del  presente  articolo,  l'esercizio  dell'impianto   puo'
          continuare anche dopo la  scadenza  dell'autorizzazione  in
          caso  di  mancata  pronuncia  in   termini   del   Ministro
          dell'ambiente e della tutela del territorio a cui sia stato
          richiesto di provvedere ai sensi del comma  3.  L'autorita'
          competente  puo'  imporre  il  rinnovo  dell'autorizzazione
          prima della scadenza ed il rinnovo delle autorizzazioni  di
          cui al decreto del Presidente della  Repubblica  24  maggio
          1988, n. 203, prima dei termini previsti dall'articolo 281,
          comma 1, se una modifica delle  prescrizioni  autorizzative
          risulti  necessaria  al  rispetto  dei  valori  limite   di
          qualita' dell'aria previsti  dalla  vigente  normativa.  Il
          rinnovo  dell'autorizzazione  comporta  il  decorso  di  un
          periodo di quindici anni. 
              8. Il gestore che intende effettuare una modifica dello
          stabilimento ne da' comunicazione all'autorita'  competente
          o, se la modifica e' sostanziale, presenta,  ai  sensi  del
          presente articolo, una domanda  di  autorizzazione.  Se  la
          modifica  per  cui   e'   stata   data   comunicazione   e'
          sostanziale, l'autorita' competente ordina  al  gestore  di
          presentare una  domanda  di  autorizzazione  ai  sensi  del
          presente  articolo.   Se   la   modifica   e'   sostanziale
          l'autorita'  competente  aggiorna  l'autorizzazione   dello
          stabilimento con un'istruttoria limitata  agli  impianti  e
          alle attivita' interessati dalla modifica o, a  seguito  di
          eventuale apposita istruttoria che dimostri  tale  esigenza
          in relazione all'evoluzione della situazione  ambientale  o
          delle  migliori  tecniche  disponibili,  la   rinnova   con
          un'istruttoria  estesa  all'intero  stabilimento.   Se   la
          modifica  non  e'   sostanziale,   l'autorita'   competente
          provvede, ove necessario, ad aggiornare l'autorizzazione in
          atto.  Se  l'autorita'  competente  non  si  esprime  entro
          sessanta giorni, il gestore puo'  procedere  all'esecuzione
          della modifica non sostanziale comunicata, fatto  salvo  il
          potere    dell'autorita'    competente    di     provvedere
          successivamente. Per modifica sostanziale si intende quella
          che comporta un aumento o una variazione qualitativa  delle
          emissioni o che altera le  condizioni  di  convogliabilita'
          tecnica  delle  stesse.  E'  fatto  salvo  quanto  previsto
          dall'articolo 275, comma 11. Il rinnovo dell'autorizzazione
          comporta, a differenza dell'aggiornamento, il decorso di un
          nuovo periodo di quindici anni.  Con  apposito  decreto  da
          adottare ai sensi dell'articolo 281, comma 5,  si  provvede
          ad integrare l'allegato I alla parte  quinta  del  presente
          decreto con indicazione  degli  ulteriori  criteri  per  la
          qualificazione   delle   modifiche   sostanziali   di   cui
          all'articolo  268,  comma  1,   lettera   m-bis),   e   con
          l'indicazione modifiche di cui all'articolo 268,  comma  1,
          lettera m) per le quali non vi e' l'obbligo  di  effettuare
          la comunicazione. 
              9.  L'autorita'  competente   per   il   controllo   e'
          autorizzata ad effettuare  presso  gli  impianti  tutte  le
          ispezioni che ritenga necessarie per accertare il  rispetto
          dell'autorizzazione. 
              10. Non sono sottoposti ad autorizzazione gli  impianti
          di deposito di oli minerali, compresi i gas  liquefatti.  I
          gestori sono comunque tenuti ad  adottare  apposite  misure
          per contenere le  emissioni  diffuse  ed  a  rispettare  le
          ulteriori  prescrizioni  eventualmente  disposte,  per   le
          medesime    finalita',    con    apposito     provvedimento
          dall'autorita' competente. 
              11. Il trasferimento di uno stabilimento da un luogo ad
          un altro equivale  all'installazione  di  uno  stabilimento
          nuovo. 
              12. soppresso dalla lettera m) del comma 3 dell'art. 3,
          del D.lgs 29 giugno 2010, n. 128. 
              13. soppresso dalla lettera m) del comma 3 dell'art. 3,
          del D.lgs 29 giugno 2010, n. 128; 
              14. soppresso dalla lettera m) del comma 3 dell'art. 3,
          del D.lgs 29 giugno 2010, n. 128; 
              15. soppresso dalla lettera m) del comma 3 dell'art. 3,
          del D.lgs 29 giugno 2010, n. 128; 
              16. soppresso dalla lettera m) del comma 3 dell'art. 3,
          del D.lgs 29 giugno 2010, n. 128.». 
              Si riporta il testo dell'articolo 8, commi 4 e 6, della
          citata legge n. 447 del 1995: 
              «Art. 8.Disposizioni in materia di impatto acustico. 
              1. I  progetti  sottoposti  a  valutazione  di  impatto
          ambientale ai sensi dell'articolo 6 della L. 8 luglio 1986,
          n. 349 , ferme restando le prescrizioni di cui  ai  decreti
          del Presidente del Consiglio dei ministri 10  agosto  1988,
          n. 377 , e successive modificazioni, e  27  dicembre  1988,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  4  del  5  gennaio
          1989, devono essere redatti in conformita' alle esigenze di
          tutela   dall'inquinamento   acustico   delle   popolazioni
          interessate. 
              2. Nell'ambito delle  procedure  di  cui  al  comma  1,
          ovvero su  richiesta  dei  comuni,  i  competenti  soggetti
          titolari dei  progetti  o  delle  opere  predispongono  una
          documentazione   di   impatto   acustico   relativa    alla
          realizzazione,  alla  modifica  o  al  potenziamento  delle
          seguenti opere: 
              a) aeroporti, aviosuperfici, eliporti; 
              b) strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane
          principali), C (strade extraurbane secondarie),  D  (strade
          urbane di scorrimento), E (strade urbane di quartiere) e  F
          (strade locali),  secondo  la  classificazione  di  cui  al
          D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 , e successive modificazioni; 
              c) discoteche; 
              d)  circoli  privati  e  pubblici  esercizi  ove   sono
          installati macchinari o impianti rumorosi; 
              e) impianti sportivi e ricreativi; 
              f) ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su
          rotaia. 
              3.  E'  fatto  obbligo  di  produrre  una   valutazione
          previsionale del clima acustico delle aree interessate alla
          realizzazione delle seguenti tipologie di insediamenti: 
              a) scuole e asili nido; 
              b) ospedali; 
              c) case di cura e di riposo; 
              d) parchi pubblici urbani ed extraurbani; 
              e) nuovi insediamenti residenziali prossimi alle  opere
          di cui al comma 2. 
              3-bis. Nei comuni che hanno proceduto al  coordinamento
          degli strumenti urbanistici di  cui  alla  lettera  b)  del
          comma 1 dell'articolo 6, per gli edifici adibiti  a  civile
          abitazione, ai fini dell'esercizio dell'attivita'  edilizia
          ovvero del rilascio del permesso di costruire, la relazione
          acustica  e'  sostituita  da  una  autocertificazione   del
          tecnico abilitato che attesti il rispetto dei requisiti  di
          protezione acustica in relazione alla zonizzazione acustica
          di riferimento. 
              4. Le domande per il rilascio di  concessioni  edilizie
          relative a nuovi  impianti  ed  infrastrutture  adibiti  ad
          attivita' produttive, sportive e ricreative e a  postazioni
          di servizi commerciali  polifunzionali,  dei  provvedimenti
          comunali che  abilitano  alla  utilizzazione  dei  medesimi
          immobili ed infrastrutture, nonche' le domande di licenza o
          di autorizzazione  all'esercizio  di  attivita'  produttive
          devono  contenere  una  documentazione  di  previsione   di
          impatto acustico. 
              5. La documentazione di cui ai  commi  2,  3  e  4  del
          presente articolo e' resa, sulla base dei criteri stabiliti
          ai sensi  dell'articolo  4,  comma  1,  lettera  l),  della
          presente legge, con le  modalita'  di  cui  all'articolo  4
          della L. 4 gennaio 1968, n. 15 . 
              6.  La  domanda  di   licenza   o   di   autorizzazione
          all'esercizio  delle  attivita'  di  cui  al  comma  4  del
          presente articolo, che si prevede possano  produrre  valori
          di  emissione  superiori  a  quelli  determinati  ai  sensi
          dell'articolo  3,  comma  1,  lettera  a),  deve  contenere
          l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare
          le  emissioni  sonore  causate   dall'attivita'   o   dagli
          impianti. La relativa documentazione  deve  essere  inviata
          all'ufficio competente per l'ambiente del  comune  ai  fini
          del rilascio del relativo nulla-osta.». 
              Si  riporta  il  testo  dell'articolo  9  del   decreto
          legislativo  27  gennaio  1992,  n.  99  (Attuazione  della
          direttiva    86/278/CEE    concernente    la     protezione
          dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione
          dei fanghi di depurazione in agricoltura), pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale 15 febbraio 1992, n. 38, (S.O.): 
              «Art. 9.Autorizzazione all'utilizzazione dei fanghi  in
          agricoltura. 
              1. Chi intende utilizzare in attivita' agricole proprie
          o di terzi, i fanghi di cui all'art. 2 deve: 
              a) ottenere un'autorizzazione dalla Regione; 
              b) notificare, con almeno 10 giorni di  anticipo,  alla
          regione,  alla  provincia  ed  al  comune  di   competenza,
          l'inizio delle operazioni di utilizzazione dei fanghi. 
              2. Ai fini di ottenere l'autorizzazione di cui al comma
          1, punto a), il richiedente deve indicare: 
              a) la tipologia di fanghi da utilizzare; 
              b) le colture destinate all'impiego dei fanghi; 
              c) le caratteristiche e l'ubicazione  dell'impianto  di
          stoccaggio dei fanghi; 
              d)  le  caratteristiche  dei  mezzi  impiegati  per  la
          distribuzione dei fanghi. 
              L'autorizzazione ha una durata massima di cinque anni. 
              3. La notifica di  cui  al  comma  1,  punto  b),  deve
          contenere: 
              a) gli estremi dell'impianto di provenienza dei fanghi; 
              b) i dati analitici dei fanghi per i parametri indicati
          all'allegato I B; 
              c)  l'identificazione,  sui  mappali  catastali  e   la
          superficie dei terreni sui quali  si  intende  applicare  i
          fanghi; 
              d) i  dati  analitici  dei  terreni,  per  i  parametri
          indicati all'allegato II A; 
              e) le colture in atto e quelle previste; 
              f) le date previste per l'utilizzazione dei fanghi; 
              g) il consenso allo spandimento da parte di chi  ha  il
          diritto di esercitare attivita' agricola  sui  terreni  sui
          quali si intende utilizzare fanghi; 
              h) il titolo di disponibilita' dei  terreni  ovvero  la
          dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'.». 
              Si riportano i testi  degli  articoli  215  e  216  del
          citato decreto legislativo n. 152 del 2006: 
              «Art. 215.Autosmaltimento. 
              1. A condizione che siano rispettate le norme  tecniche
          e le prescrizioni specifiche di cui all'articolo 214, commi
          1, 2 e 3, e siano  tenute  in  considerazione  le  migliori
          tecniche  disponibili,  le  attivita'  di  smaltimento   di
          rifiuti non pericolosi effettuate nel luogo  di  produzione
          dei  rifiuti  stessi  possono  essere  intraprese   decorsi
          novanta giorni dalla comunicazione di inizio  di  attivita'
          alla provincia territorialmente competente. 
              2. Le norme tecniche di cui al  comma  1  prevedono  in
          particolare: 
              a) il tipo,  la  quantita'  e  le  caratteristiche  dei
          rifiuti da smaltire; 
              b) il ciclo di provenienza dei rifiuti; 
              c) le condizioni per  la  realizzazione  e  l'esercizio
          degli impianti; 
              d) le caratteristiche dell'impianto di smaltimento; 
              e) la qualita' delle emissioni e degli scarichi  idrici
          nell'ambiente. 
              3. La provincia iscrive  in  un  apposito  registro  le
          imprese  che  effettuano  la  comunicazione  di  inizio  di
          attivita' ed entro il termine di cui al  comma  1  verifica
          d'ufficio la sussistenza dei presupposti  e  dei  requisiti
          richiesti. A tal fine,  alla  comunicazione  di  inizio  di
          attivita', a firma del legale rappresentante  dell'impresa,
          e' allegata una relazione dalla quale deve risultare: 
              a) il rispetto delle condizioni e delle norme  tecniche
          specifiche di cui al comma 1; 
              b) il rispetto delle  norme  tecniche  di  sicurezza  e
          delle  procedure  autorizzative  previste  dalla  normativa
          vigente. 
              4. La provincia, qualora accerti  il  mancato  rispetto
          delle norme tecniche e delle condizioni di cui al comma  1,
          dispone con provvedimento motivato  il  divieto  di  inizio
          ovvero   di   prosecuzione   dell'attivita',   salvo    che
          l'interessato non  provveda  a  conformare  alla  normativa
          vigente detta attivita' ed i suoi effetti entro il  termine
          e secondo le prescrizioni stabiliti dall'amministrazione. 
              5. La comunicazione di  cui  al  comma  1  deve  essere
          rinnovata ogni cinque anni e, comunque, in caso di modifica
          sostanziale delle operazioni di autosmaltimento. 
              6. Restano sottoposte alle  disposizioni  di  cui  agli
          articoli  208,   209,   210   e   211   le   attivita'   di
          autosmaltimento di rifiuti pericolosi  e  la  discarica  di
          rifiuti.». 
              «Art. 216.Operazioni di recupero. 
              1. A condizione che siano rispettate le norme  tecniche
          e le prescrizioni specifiche di cui all'articolo 214, commi
          1, 2 e 3, l'esercizio  delle  operazioni  di  recupero  dei
          rifiuti puo' essere intrapreso decorsi novanta giorni dalla
          comunicazione  di  inizio  di  attivita'   alla   provincia
          territorialmente  competente.  Nelle  ipotesi  di   rifiuti
          elettrici ed elettronici di cui all'articolo 227, comma  1,
          lettera a), di veicoli fuori uso di cui  all'articolo  227,
          comma 1, lettera c),  e  di  impianti  di  coincenerimento,
          l'avvio delle attivita' e' subordinato all'effettuazione di
          una visita preventiva, da parte della provincia  competente
          per territorio, da effettuarsi entro sessanta giorni  dalla
          presentazione della predetta comunicazione. 
              2. Le condizioni e le norme tecniche di cui al comma 1,
          in relazione a ciascun  tipo  di  attivita',  prevedono  in
          particolare: 
              a) per i rifiuti non pericolosi: 
              1) le quantita' massime impiegabili; 
              2) la provenienza, i  tipi  e  le  caratteristiche  dei
          rifiuti utilizzabili nonche' le condizioni specifiche  alle
          quali le attivita' medesime sono sottoposte alla disciplina
          prevista dal presente articolo; 
              3) le prescrizioni necessarie per  assicurare  che,  in
          relazione ai tipi o alle quantita' dei rifiuti ed ai metodi
          di  recupero,  i  rifiuti  stessi  siano  recuperati  senza
          pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti
          o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente; 
              b) per i rifiuti pericolosi: 
              1) le quantita' massime impiegabili; 
              2) la provenienza, i  tipi  e  le  caratteristiche  dei
          rifiuti; 
              3) le condizioni specifiche riferite ai  valori  limite
          di sostanze pericolose contenute  nei  rifiuti,  ai  valori
          limite di emissione per ogni tipo di rifiuto ed al tipo  di
          attivita' e di impianto utilizzato, anche in relazione alle
          altre emissioni presenti in sito; 
              4) gli altri requisiti necessari per  effettuare  forme
          diverse di recupero; 
              5) le prescrizioni necessarie per  assicurare  che,  in
          relazione al tipo ed alle quantita' di sostanze  pericolose
          contenute nei rifiuti ed ai metodi di recupero,  i  rifiuti
          stessi  siano  recuperati  senza  pericolo  per  la  salute
          dell'uomo  e  senza  usare  procedimenti   e   metodi   che
          potrebbero recare pregiudizio all'ambiente. 
              3. La provincia iscrive  in  un  apposito  registro  le
          imprese  che  effettuano  la  comunicazione  di  inizio  di
          attivita' e, entro il termine di cui al comma  1,  verifica
          d'ufficio la sussistenza dei presupposti  e  dei  requisiti
          richiesti. A tal fine,  alla  comunicazione  di  inizio  di
          attivita', a firma del legale rappresentante  dell'impresa,
          e' allegata una relazione dalla quale risulti: 
              a) il rispetto delle norme tecniche e delle  condizioni
          specifiche di cui al comma 1; 
              b) il possesso dei requisiti soggettivi  richiesti  per
          la gestione dei rifiuti; 
              c) le attivita' di recupero che si intendono svolgere; 
              d) lo stabilimento, la capacita' di recupero e il ciclo
          di trattamento o di combustione nel quale i rifiuti  stessi
          sono destinati ad essere recuperati, nonche' l'utilizzo  di
          eventuali impianti mobili; 
              e)  le  caratteristiche  merceologiche   dei   prodotti
          derivanti dai cicli di recupero. 
              4. La provincia, qualora accerti  il  mancato  rispetto
          delle norme tecniche e delle condizioni di cui al comma  1,
          dispone, con provvedimento motivato, il divieto  di  inizio
          ovvero   di   prosecuzione   dell'attivita',   salvo    che
          l'interessato non  provveda  a  conformare  alla  normativa
          vigente detta attivita' ed i suoi effetti entro il  termine
          e secondo le prescrizioni stabiliti dall'amministrazione. 
              5. La comunicazione di  cui  al  comma  1  deve  essere
          rinnovata ogni cinque anni e comunque in caso  di  modifica
          sostanziale delle operazioni di recupero. 
              6.  La  procedura  semplificata  di  cui  al   presente
          articolo   sostituisce,   limitatamente   alle   variazioni
          qualitative e quantitative delle emissioni determinate  dai
          rifiuti individuati dalle norme tecniche di cui al comma  1
          che gia' fissano i limiti di emissione  in  relazione  alle
          attivita' di recupero degli stessi, l'autorizzazione di cui
          all'articolo  269   in   caso   di   modifica   sostanziale
          dell'impianto, 
              7. Alle  attivita'  di  cui  al  presente  articolo  si
          applicano integralmente le norme ordinarie per il  recupero
          e lo smaltimento qualora i rifiuti non vengano destinati in
          modo effettivo al recupero. 
              8. Fermo restando il rispetto dei limiti  di  emissione
          in atmosfera di cui all'articolo 214, comma 4, lettera  b),
          e dei limiti delle altre emissioni inquinanti stabilite  da
          disposizioni vigenti e fatta salva l'osservanza degli altri
          vincoli a tutela dei profili sanitari e  ambientali,  entro
          sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della parte
          quarta del presente decreto, il  Ministro  dell'ambiente  e
          della tutela del territorio, di concerto  con  il  Ministro
          delle attivita' produttive, determina modalita', condizioni
          e misure relative alla concessione di incentivi  finanziari
          previsti  da  disposizioni  legislative  vigenti  a  favore
          dell'utilizzazione  dei  rifiuti  in  via  prioritaria   in
          operazioni  di  riciclaggio  e  di  recupero  per  ottenere
          materie, sostanze, oggetti, nonche' come  combustibile  per
          produrre  energia  elettrica,  tenuto   anche   conto   del
          prevalente interesse pubblico al recupero energetico  nelle
          centrali  elettriche  di  rifiuti   urbani   sottoposti   a
          preventive  operazioni  di  trattamento  finalizzate   alla
          produzione di combustibile da rifiuti e di quanto  previsto
          dal  decreto  legislativo  29  dicembre  2003,  n.  387,  e
          successive   modificazioni,   nonche'    dalla    direttiva
          2009/28/CE e dalle relative disposizioni di recepimento. 
              8-bis. Le operazioni di messa in  riserva  dei  rifiuti
          pericolosi individuati ai sensi del presente articolo  sono
          sottoposte alle procedure semplificate di comunicazione  di
          inizio di attivita' solo se  effettuate  presso  l'impianto
          dove avvengono le operazioni di riciclaggio e  di  recupero
          previste ai punti da R1 a R9  dell'Allegato  C  alla  parte
          quarta del presente decreto. 
              8-ter. Fatto salvo quanto  previsto  dal  comma  8,  le
          norme tecniche di cui ai commi 1, 2  e  3  stabiliscono  le
          caratteristiche  impiantistiche  dei  centri  di  messa  in
          riserva di rifiuti non pericolosi  non  localizzati  presso
          gli  impianti  dove  sono  effettuate  le   operazioni   di
          riciclaggio e di recupero individuate ai punti da R1  a  R9
          dell'Allegato C alla parte  quarta  del  presente  decreto,
          nonche' le modalita' di  stoccaggio  e  i  termini  massimi
          entro i quali i rifiuti devono essere avviati alle predette
          operazioni. 
              9. Comma soppresso dall'articolo 2, comma 36, D.Lgs. 16
          gennaio 2008, n. 4. 
              10. Comma soppresso dall'articolo 2, comma  36,  D.Lgs.
          16 gennaio 2008, n. 4. 
              11.  Comma  abrogato  dalla  lettera  e)  del  comma  1
          dell'art. 30, D.Lgs. 3 dicembre 2010, n. 205 . 
              12.  Comma  abrogato  dalla  lettera  e)  del  comma  1
          dell'art. 30, D.Lgs. 3 dicembre 2010, n. 205. 
              13.  Comma  abrogato  dalla  lettera  e)  del  comma  1
          dell'art. 30, D.Lgs. 3 dicembre 2010, n. 205. 
              14.  Comma  abrogato  dalla  lettera  e)  del  comma  1
          dell'art. 30, D.Lgs. 3 dicembre 2010, n. 205. 
              15.  Comma  abrogato  dalla  lettera  e)  del  comma  1
          dell'art. 30, D.Lgs. 3 dicembre 2010, n. 205.». 
              Si riporta il testo degli articoli 20 e 108 del  citato
          decreto legislativo n. 152 del 2006: 
              «Art. 20.Verifica di assoggettabilita'. 
              1. Il proponente trasmette all'autorita' competente  il
          progetto preliminare, lo studio preliminare  ambientale  in
          formato  elettronico,  ovvero  nei  casi   di   particolare
          difficolta' di ordine tecnico, anche su supporto  cartaceo,
          nel caso di progetti: 
              a) elencati nell'allegato II che servono esclusivamente
          o essenzialmente per lo sviluppo ed il  collaudo  di  nuovi
          metodi o prodotti e non sono utilizzati  per  piu'  di  due
          anni; 
              b) inerenti le  modifiche  o  estensioni  dei  progetti
          elencati nell'allegato  II  che  possano  produrre  effetti
          negativi e significativi sull'ambiente; 
              c) elencati  nell'allegato  IV,  secondo  le  modalita'
          stabilite dalle Regioni e dalle Province autonome,  tenendo
          conto dei commi successivi del presente articolo. 
              2. Dell'avvenuta trasmissione e' dato sintetico avviso,
          a cura  del  proponente,  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
          Repubblica italiana per i progetti di  competenza  statale,
          nel Bollettino Ufficiale della regione per  i  progetti  di
          rispettiva competenza, nonche' all'albo pretorio dei comuni
          interessati.  Nell'avviso  sono  indicati  il   proponente,
          l'oggetto e la localizzazione prevista per il progetto,  il
          luogo ove possono essere consultati  gli  atti  nella  loro
          interezza ed i tempi entro i quali e' possibile  presentare
          osservazioni. In ogni caso copia integrale  degli  atti  e'
          depositata presso i comuni ove il progetto e'  localizzato.
          Nel  caso   dei   progetti   di   competenza   statale   la
          documentazione e' depositata anche  presso  la  sede  delle
          regioni e delle province ove il progetto e' localizzato.  I
          principali elaborati del progetto preliminare e  lo  studio
          preliminare  ambientale,  sono  pubblicati  sul  sito   web
          dell'autorita' competente. 
              3.  Entro  quarantacinque  giorni  dalla  pubblicazione
          dell'avviso di cui al comma 2 chiunque abbia interesse puo'
          far pervenire le proprie osservazioni. 
              4. L'autorita' competente nei successivi quarantacinque
          giorni, sulla base degli elementi di cui all'allegato V del
          presente  decreto  e  tenuto   conto   delle   osservazioni
          pervenute, verifica se il progetto abbia possibili  effetti
          negativi e significativi sull'ambiente. Entro  la  scadenza
          del   termine   l'autorita'   competente   deve    comunque
          esprimersi.  L'autorita'  competente  puo',  per  una  sola
          volta, richiedere integrazioni documentali o chiarimenti al
          proponente, entro il termine previsto dal comma 3.  In  tal
          caso, il proponente provvede a depositare la documentazione
          richiesta presso gli uffici di cui ai commi  1  e  2  entro
          trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 3.
          L'Autorita' competente si  pronuncia  entro  quarantacinque
          giorni dalla scadenza del termine previsto per il  deposito
          della documentazione da parte  del  proponente.  La  tutela
          avverso il silenzio  dell'Amministrazione  e'  disciplinata
          dalle disposizioni generali del processo amministrativo. 
              5.  Se  il  progetto  non   ha   impatti   negativi   e
          significativi sull'ambiente, l'autorita'  compente  dispone
          l'esclusione dalla procedura di valutazione  ambientale  e,
          se del caso, impartisce le necessarie prescrizioni. 
              6. Se il  progetto  ha  possibili  impatti  negativi  e
          significativi sull'ambiente si  applicano  le  disposizioni
          degli articoli da 21 a 28. 
              7. Il provvedimento di assoggettabilita',  comprese  le
          motivazioni, e' pubblicato a cura dell'autorita' competente
          mediante: 
              a)  un  sintetico  avviso  pubblicato  nella   Gazzetta
          Ufficiale della Repubblica italiana ovvero  nel  Bollettino
          Ufficiale della regione o della provincia autonoma; 
              b)  con  la  pubblicazione  integrale  sul   sito   web
          dell'autorita' competente.». 
              «Art. 108.Scarichi di sostanze pericolose. 
              1. Le disposizioni relative agli scarichi  di  sostanze
          pericolose si applicano  agli  stabilimenti  nei  quali  si
          svolgono  attivita'  che  comportano  la   produzione,   la
          trasformazione o l'utilizzazione delle sostanze di cui alle
          Tabelle 3/A e  5  dell'Allegato  5  alla  parte  terza  del
          presente decreto, e  nei  cui  scarichi  sia  accertata  la
          presenza di tali sostanze  in  quantita'  o  concentrazioni
          superiori  ai  limiti  di  rilevabilita'  consentiti  dalle
          metodiche di rilevamento in essere alla data di entrata  in
          vigore  della  parte  terza  del   presente   decreto,   o,
          successivamente,  superiori  ai  limiti  di   rilevabilita'
          consentiti dagli aggiornamenti a  tali  metodiche  messi  a
          punto ai sensi del punto 4 dell'Allegato 5 alla parte terza
          del presente decreto. 
              2. Tenendo conto della tossicita', della persistenza  e
          della   bioaccumulazione   della    sostanza    considerata
          nell'ambiente in cui e' effettuato lo scarico,  l'autorita'
          competente in sede di rilascio  dell'autorizzazione  fissa,
          nei casi in cui  risulti  accertato  che  i  valori  limite
          definiti  ai  sensi  dell'articolo  101,  commi  1   e   2,
          impediscano  o   pregiudichino   il   conseguimento   degli
          obiettivi di qualita' previsti nel Piano di tutela  di  cui
          all'articolo  121,  anche  per  la  compresenza  di   altri
          scarichi di sostanze pericolose, valori-limite di emissione
          piu' restrittivi di quelli fissati ai  sensi  dell'articolo
          101, commi 1 e 2. 
              3. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al
          comma 1 dell'articolo  107  e  del  comma  2  del  presente
          articolo, entro il 30 ottobre 2007 devono essere attuate le
          prescrizioni  concernenti  gli   scarichi   delle   imprese
          assoggettate alle disposizioni del decreto  legislativo  18
          febbraio  2005,  n.  59.  Dette  prescrizioni,  concernenti
          valori limite di emissione, parametri e misure tecniche, si
          basano sulle migliori tecniche disponibili,  senza  obbligo
          di utilizzare  una  tecnica  o  una  tecnologia  specifica,
          tenendo conto delle caratteristiche tecniche  dell'impianto
          in questione,  della  sua  ubicazione  geografica  e  delle
          condizioni locali dell'ambiente. 
              4.  Per  le  sostanze   di   cui   alla   Tabella   3/A
          dell'Allegato 5 alla  parte  terza  del  presente  decreto,
          derivanti dai  cicli  produttivi  indicati  nella  medesima
          tabella,  le  autorizzazioni   stabiliscono   altresi'   la
          quantita' massima della sostanza espressa in unita' di peso
          per  unita'  di  elemento   caratteristico   dell'attivita'
          inquinante e cioe'  per  materia  prima  o  per  unita'  di
          prodotto, in conformita' con quanto indicato  nella  stessa
          Tabella. Gli scarichi contenenti le sostanze pericolose  di
          cui al comma 1 sono assoggettati alle prescrizioni  di  cui
          al punto  1.2.3.  dell'Allegato  5  alla  parte  terza  del
          presente decreto. 
              5.  Per  le  acque  reflue  industriali  contenenti  le
          sostanze della Tabella 5 dell'Allegato 5 alla  parte  terza
          del presente decreto, il punto di misurazione dello scarico
          e'  fissato  secondo  quanto  previsto  dall'autorizzazione
          integrata ambientale  di  cui  al  decreto  legislativo  18
          febbraio  2005,  n.  59,  e,  nel  caso  di  attivita'  non
          rientranti nel campo di applicazione del suddetto  decreto,
          subito dopo l'uscita dallo stabilimento o dall'impianto  di
          trattamento che serve lo stabilimento medesimo. L'autorita'
          competente  puo'  richiedere  che  gli  scarichi   parziali
          contenenti  le  sostanze  della  tabella  5  del   medesimo
          Allegato 5 siano tenuti separati dallo scarico  generale  e
          disciplinati  come  rifiuti.   Qualora,   come   nel   caso
          dell'articolo 124, comma 2, secondo periodo, l'impianto  di
          trattamento di  acque  reflue  industriali  che  tratta  le
          sostanze pericolose, di cui alla  tabella  5  del  medesimo
          allegato  5,  riceva,  tramite   condotta,   acque   reflue
          provenienti  da  altri  stabilimenti  industriali  o  acque
          reflue urbane, contenenti sostanze diverse non utili ad  un
          modifica o ad una riduzione delle sostanze  pericolose,  in
          sede  di  autorizzazione  l'autorita'  competente  ridurra'
          opportunamente i valori limite di emissione indicati  nella
          tabella 3  del  medesimo  Allegato  5  per  ciascuna  delle
          predette sostanze pericolose indicate in Tabella 5, tenendo
          conto della diluizione  operata  dalla  miscelazione  delle
          diverse acque reflue. 
              6.     L'autorita'     competente      al      rilascio
          dell'autorizzazione per le sostanze di cui alla Tabella 3/A
          dell'Allegato 5 alla  parte  terza  del  presente  decreto,
          derivanti  dai  cicli  produttivi  indicati  nella  tabella
          medesima, redige un elenco delle autorizzazioni rilasciate,
          degli scarichi esistenti e  dei  controlli  effettuati,  ai
          fini del successivo inoltro alla Commissione europea.».