Art. 3 
 
 
                           Prove di esame 
 
  1. Le prove di esame sono costituite da una prova scritta e  da  un
colloquio. 
  2. La prova scritta verte su una delle seguenti materie,  a  scelta
del candidato: 
    a) elementi di costruzioni e disegno tecnico; 
    b) elementi di elettrotecnica e disegno industriale; 
    c) elementi di elettronica e telecomunicazioni; 
    d) elementi di meccanica; 
    e) elementi di chimica. 
  3. Nel bando di concorso sono specificati  gli  argomenti  relativi
alle suddette materie, sui quali verte la prova stessa. 
  4. Sono ammessi al colloquio  i  candidati  che  abbiano  riportato
nella  prova  scritta   una   votazione   non   inferiore   a   21/30
(ventuno/trentesimi). 
  5. Il colloquio verte, oltre che sulle materie di cui al  comma  2,
sulle seguenti materie: 
    a) matematica e fisica; 
    b) chimica; 
    c) igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro; 
    d)  nozioni   di   diritto   amministrativo,   costituzionale   e
comunitario; 
    e)  ordinamento  del  Ministero  dell'interno,  con   particolare
riguardo al Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso  pubblico
e della difesa civile; 
    f) lingua straniera, a scelta del candidato, tra quelle  indicate
nel bando di concorso; 
    g) conoscenza dell'uso di apparecchiature  e  delle  applicazioni
informatiche piu' diffuse. 
  6. Nel bando di concorso sono specificati  gli  argomenti  relativi
alle suddette materie, sui quali verte il colloquio. 
  7. Il colloquio si intende superato se  il  candidato  ottiene  una
votazione non inferiore a 21/30 (ventuno/trentesimi).