Art. 3 (Misure urgenti in materia di mobilita' nel pubblico impiego e nelle societa' partecipate) 1. Per sopperire alle gravi carenze di personale degli uffici giudiziari, al personale dirigenziale e non dirigenziale delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che presentano situazioni di soprannumerarieta' o di eccedenza rispetto alle loro dotazioni organiche ridotte, e' consentito, sino al 31 dicembre 2014, il passaggio diretto a domanda presso il Ministero della giustizia per ricoprire i posti vacanti del personale amministrativo operante presso i predetti uffici giudiziari con inquadramento nella qualifica corrispondente. Il passaggio avviene mediante cessione del contratto di lavoro e previa selezione secondo criteri prefissati dallo stesso Ministero della giustizia in apposito bando. Al personale trasferito si applica l'articolo 2, comma 11, lettera d), terzo e quarto periodo del predetto decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95. 2. Le societa' controllate direttamente o indirettamente dalla medesima pubblica amministrazione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, o dai suoi enti strumentali, anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 31 del medesimo decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ad esclusione di quelle emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e delle societa' dalle stesse controllate, possono, sulla base di un accordo tra di esse e senza necessita' del consenso del lavoratore, realizzare processi di mobilita' di personale, anche in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto legge, in relazione al proprio fabbisogno e per le finalita' dei commi 3 e 4, previa informativa alle rappresentanze sindacali operanti presso la societa' ed alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo dalla stessa applicato ,in coerenza con il rispettivo ordinamento professionale e senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. Si applicano i commi primo e terzo dell'articolo 2112 del codice civile. La mobilita' non puo' comunque avvenire tra le societa' di cui al presente comma e le pubbliche amministrazioni. 3. Gli enti che controllano le societa' di cui al comma 2 adottano, in relazione ad esigenze di riorganizzazione delle funzioni e dei servizi esternalizzati, nonche' di razionalizzazione delle spese e di risanamento economico-finanziario secondo appositi piani industriali, atti di indirizzo volti a favorire, prima di avviare nuove procedure di reclutamento di risorse umane da parte delle medesime societa', l'acquisizione di personale mediante le procedure di mobilita' di cui al comma 2. 4. Le societa' di cui al comma 2 che rilevino eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o ai casi di cui al comma 3, nonche' nell'ipotesi in cui l'incidenza delle spese di personale e' pari o superiore al 50 per cento delle spese correnti, inviano un'informativa preventiva alle rappresentanze sindacali operanti presso la societa' ed alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo dalla stessa applicato in cui viene individuato il numero, la collocazione aziendale ed i profili professionali del personale in eccedenza. Tali informazioni sono comunicate anche al Dipartimento della funzione pubblica. Le posizioni dichiarate eccedentarie non possono essere ripristinate nella dotazione di personale neanche mediante nuove assunzioni. Si applicano le disposizioni dell'articolo 14, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, come modificato dal presente decreto. 5. Entro dieci giorni dal ricevimento dell'informativa di cui al comma 4, si procede, a cura dell'ente controllante, alla riallocazione totale o parziale del personale in eccedenza nell'ambito della stessa societa' mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro, ovvero presso altre societa' controllate dal medesimo ente con le modalita' previste dal comma 2. Sentite le organizzazioni sindacali, la ricollocazione e' consentita anche in societa' controllate da enti diversi comprese nell'ambito regionale, previo accordo tra gli enti e le medesime societa', ai sensi del comma 2. Si applica l'articolo 3, comma 19, della legge 28 giugno 2012, n. 92. 6. Per la gestione delle eccedenze di cui al comma 5 gli enti controllanti e le societa' del comma 2 possono concludere accordi collettivi con le organizzazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative finalizzati alla realizzazione, ai sensi del comma 2, di forme di trasferimenti in mobilita' dei dipendenti in esubero presso altre societa' dello stesso tipo operanti anche al di fuori del territorio regionale ove hanno sede le societa' interessate da eccedenze di personale. 7. Al fine di favorire le forme di mobilita' le societa' di cui al comma 2 possono farsi carico per un periodo massimo di tre anni di una quota parte non superiore al trenta per cento del trattamento economico del personale interessato dalla mobilita', nell'ambito delle proprie disponibilita' di bilancio e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le somme a tal fine corrisposte dalla societa' cedente alla societa' cessionaria non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive.