Art. 3 
 
(Borse  di  studio  per  l'alta  formazione  artistica,  musicale   e
                             coreutica) 
 
  1.  Al  fine  di  sostenere  la  formazione  artistica  presso   le
Istituzioni di cui all'articolo 2, comma 1, della legge  21  dicembre
1999,   n.   508,   promuovendone    l'eccellenza,    il    Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e  della  ricerca  bandisce,  entro
quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
borse  di  studio  a  favore  degli  studenti   iscritti,   nell'anno
accademico  2013-2014,  presso  le  suddette  Istituzioni.  Il  bando
stabilisce l'importo delle singole borse di studio nei  limiti  delle
risorse disponibili, nonche' le modalita' per la presentazione  delle
domande, anche in via telematica, per la formazione delle commissioni
e per la valutazione dei candidati. 
  2. I soggetti di cui al primo comma sono ammessi al beneficio sulla
base dei seguenti criteri: 
    a)  per  i  residenti  in  Italia,  condizioni  economiche  dello
studente individuate  sulla  base  dell'Indicatore  della  situazione
economica equivalente, di cui al decreto legislativo 31  marzo  1998,
n. 109, e successive modificazioni; 
    b)  per  i  non  residenti  in  Italia,   condizioni   economiche
comprovate mediante autocertificazione; 
    c) valutazione del merito artistico mediante audizioni e verifica
della qualita' delle opere artistiche eventualmente prodotte. 
  3. Le borse di studio sono  attribuite  fino  a  esaurimento  delle
risorse e sono cumulabili con quelle assegnate ai sensi  del  decreto
legislativo 29 marzo 2012, n. 68. La comunicazione della  graduatoria
e l'individuazione dei destinatari delle borse  sono  effettuate  dal
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca entro  il
30 novembre 2013. 
  4. Ai fini del presente articolo e' autorizzata la spesa di euro  6
milioni per l'anno 2014.