(Regolamento-art. 3)
                             Articolo 3 
 
                   Norme integrative per le zone A 
 
  1. Sono consentite, previa autorizzazione del soggetto gestore: 
  a) l'attivita' di ricerca e monitoraggio scientifico; 
  b) l'attivita' di educazione ambientale. 
  2. Non sono consentite: 
  a) l'introduzione o  il  rilascio  di  specie  animali,  salvo  per
esigenze  di  tutela  e  conservazione  della  biodiversita',  previa
autorizzazione del soggetto gestore; 
  b) il rilascio o  l'introduzione  di  specie  vegetali,  salvo  per
esigenze  di  tutela  e  conservazione  della  biodiversita',  previa
autorizzazione del soggetto gestore; 
  c) l'accesso a mezzi e a persone  senza  specifica  autorizzazione,
fatta eccezione per gli organi di  controllo,  pubblica  sicurezza  e
pubblico soccorso salvo quanto diversamente autorizzato dal  soggetto
gestore; 
  d) alcun  tipo  di  realizzazione  di  opera  edilizia,  stabile  o
precaria; ne' opere di urbanizzazione, ne' alcun altro intervento che
modifichi lo stato dei luoghi; 
  e) l'apposizione di segnaletica pubblicitaria; 
  f) il prelievo di acqua di falda superficiale e profonda; 
  g) la produzione di emissioni sonore e luminose  tali  da  arrecare
disturbo alla fauna.