Articolo 3 Norme integrative per le zone A 1. Sono consentite, previa autorizzazione del soggetto gestore: a) l'attivita' di ricerca e monitoraggio scientifico; b) l'attivita' di educazione ambientale. 2. Non sono consentite: a) l'introduzione o il rilascio di specie animali, salvo per esigenze di tutela e conservazione della biodiversita', previa autorizzazione del soggetto gestore; b) il rilascio o l'introduzione di specie vegetali, salvo per esigenze di tutela e conservazione della biodiversita', previa autorizzazione del soggetto gestore; c) l'accesso a mezzi e a persone senza specifica autorizzazione, fatta eccezione per gli organi di controllo, pubblica sicurezza e pubblico soccorso salvo quanto diversamente autorizzato dal soggetto gestore; d) alcun tipo di realizzazione di opera edilizia, stabile o precaria; ne' opere di urbanizzazione, ne' alcun altro intervento che modifichi lo stato dei luoghi; e) l'apposizione di segnaletica pubblicitaria; f) il prelievo di acqua di falda superficiale e profonda; g) la produzione di emissioni sonore e luminose tali da arrecare disturbo alla fauna.