Art. 3 
 
 
                             Banca dati 
 
  1. Presso la Direzione generale per la Motorizzazione del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti e' istituita la  banca  dati  di
cui all'articolo 1, comma 1, lettera c). 
  2.  Al  fine  di  garantire  la  completa  dematerializzazione  dei
contrassegni di cui all'articolo 2, comma 1,  nonche'  la  successiva
operativita' dei sistemi  di  controllo  previsti  dall'articolo  31,
comma 3, del decreto-legge n.1 del 2012, la banca dati e'  alimentata
in  tempo  reale,  all'atto   del   rilascio   del   certificato   di
assicurazione, di cui all'articolo  127  del  decreto  legislativo  7
settembre 2005,  n.  209  e,  in  ogni  caso,  entro  il  termine  di
decorrenza della  copertura  di  cui  all'articolo  1901  del  codice
civile, nonche' all'atto della sospensione o dell'eventuale  scadenza
anticipata delle coperture assicurative della responsabilita'  civile
per  la  circolazione  dei  veicoli  a  motore.  A  tale  adempimento
provvedono  le  imprese  di  assicurazione,  direttamente  o,   ferma
restando  la  loro   responsabilita'   e   garantendo   comunque   la
veridicita', tempestivita' e validita'  delle  informazioni,  per  il
tramite  degli   intermediari   di   assicurazione   che   ne   hanno
rappresentanza, attraverso  collegamento  web  ed  idonee  interfacce
messe a disposizione dal Ministero delle infrastrutture e  trasporti,
ovvero  avvalendosi,   in   alternativa,   di   sistemi   informativi
centralizzati istituiti  presso  le  associazioni  di  rappresentanza
delle imprese di assicurazione. 
  3. Le informazioni relative  alla  copertura  assicurativa  per  la
responsabilita' civile verso i terzi sono rese  disponibili  mediante
l'accesso telematico gratuito alla banca dati da parte di chiunque ne
abbia interesse. 
  4. Limitatamente alle sole informazioni,  corrispondenti  a  quelle
dei contrassegni, contenute nella  banca  dati  di  cui  al  presente
regolamento,  la  trasmissione  dei  dati  relativi  alla   copertura
assicurativa per la responsabilita' civile verso i  terzi,  rilevanti
in chiave  antifrode,  prevista  al  comma  4  dell'articolo  21  del
decreto-legge 18 ottobre 2012,  n.  179,  convertito  in  legge,  con
modificazioni, dalla legge n. 221 del 2012 si  attua,  ai  sensi  del
comma 5 del medesimo articolo 21, con le modalita' di cui al comma  2
del presente articolo. 
 
          Note all'art. 3: 
              - Si riporta l'articolo 1901 del codice civile: 
                "Art. 1901. Mancato pagamento del premio. 
              Se il contraente non paga il premio o la prima rata  di
          premio  stabilita  dal  contratto,  l'assicurazione   resta
          sospesa fino alle ore ventiquattro del  giorno  in  cui  il
          contraente paga quanto e' da lui dovuto. 
              Se alle scadenze convenute il  contraente  non  paga  i
          premi successivi, l'assicurazione resta sospesa  dalle  ore
          ventiquattro del  quindicesimo  giorno  dopo  quello  della
          scadenza. 
              Nelle ipotesi previste  dai  due  commi  precedenti  il
          contratto e' risoluto di  diritto  se  l'assicuratore,  nel
          termine di sei mesi dal giorno in cui il premio o  la  rata
          sono scaduti, non agisce per la riscossione; l'assicuratore
          ha diritto soltanto al pagamento  del  premio  relativo  al
          periodo di assicurazione  in  corso  e  al  rimborso  delle
          spese. La presente norma non si applica alle  assicurazioni
          sulla vita.". 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  21  del  citato
          decreto-legge n. 179 del 2012: 
                "  Art.  21.  Misure  per  l'individuazione   ed   il
          contrasto delle frodi assicurative 
              1. L'Istituto  per  la  vigilanza  sulle  assicurazioni
          private  e  di  interesse  collettivo   (IVASS)   cura   la
          prevenzione  delle  frodi  nel  settore  dell'assicurazione
          della responsabilita' civile derivante  dalla  circolazione
          dei veicoli  a  motore,  relativamente  alle  richieste  di
          risarcimento e di indennizzo e all'attivazione  di  sistemi
          di allerta preventiva contro i rischi di frode. 
              2. Per favorire la prevenzione  e  il  contrasto  delle
          frodi nel settore dell'assicurazione della  responsabilita'
          civile derivante dalla circolazione dei veicoli  a  motore,
          nonche' al fine di migliorare l'efficacia  dei  sistemi  di
          liquidazione dei sinistri delle imprese di assicurazione  e
          di individuare i fenomeni fraudolenti, l'IVASS: 
                a) analizza, elabora e valuta le informazioni desunte
          dall'archivio informatico integrato  di  cui  al  comma  3,
          nonche' le informazioni e la documentazione ricevute  dalle
          imprese  di   assicurazione   e   dagli   intermediari   di
          assicurazione, al fine di individuare i  casi  di  sospetta
          frode e di stabilire un meccanismo  di  allerta  preventiva
          contro le frodi; 
                b)  richiede  informazioni  e   documentazione   alle
          imprese   di   assicurazione   e   agli   intermediari   di
          assicurazione,  anche  con  riferimento   alle   iniziative
          assunte ai fini di prevenzione  e  contrasto  del  fenomeno
          delle  frodi   assicurative,   per   individuare   fenomeni
          fraudolenti ed  acquisire  informazioni  sull'attivita'  di
          contrasto attuate contro le frodi; 
                c)  segnala   alle   imprese   di   assicurazione   e
          all'Autorita' giudiziaria preposta i  profili  di  anomalia
          riscontrati  a  seguito  dell'attivita'  di   analisi,   di
          elaborazione dei dati di cui alla lettera b) e correlazione
          dell'archivio informatico integrato  di  cui  al  comma  3,
          invitandole a fornire informazioni in ordine alle  indagini
          avviate al riguardo, ai relativi risultati e  alle  querele
          eventualmente presentate; 
                d)   fornisce   collaborazione   alle   imprese    di
          assicurazione,  alle  forze  di  polizia  e   all'autorita'
          giudiziaria ai fini dell'esercizio dell'azione  penale  per
          il contrasto delle frodi assicurative; 
                e) promuove ogni altra iniziativa, nell'ambito  delle
          proprie competenze, per la prevenzione e il contrasto delle
          frodi nel settore assicurativo; 
                f)  elabora  una  relazione  annuale   sull'attivita'
          svolta, formula i criteri e  le  modalita'  di  valutazione
          delle imprese di assicurazione in  relazione  all'attivita'
          di contrasto delle frodi e rende pubblici i risultati delle
          valutazioni effettuate a fini di  prevenzione  e  contrasto
          delle frodi, e alle iniziative  assunte  a  riguardo  dalle
          imprese di assicurazione e  formula  proposte  di  modifica
          della disciplina in materia di prevenzione delle frodi  nel
          settore  dell'assicurazione  della  responsabilita'  civile
          derivante dalla circolazione dei veicoli a motore. 
              3. Per  le  finalita'  di  cui  al  presente  articolo,
          l'IVASS si avvale di  un  archivio  informatico  integrato,
          connesso con la  banca  dati  degli  attestati  di  rischio
          prevista dall'articolo 134 del codice  delle  assicurazioni
          private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n.
          209, e successive modificazioni, con la banca dati sinistri
          e banche dati anagrafe testimoni  e  anagrafe  danneggiati,
          istituite  dall'articolo  135 del  medesimo  codice   delle
          assicurazioni private, con l'archivio nazionale dei veicoli
          e con l'anagrafe  nazionale  degli  abilitati  alla  guida,
          istituiti dall'articolo 226 del codice della strada, di cui
          al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
          modificazioni, con  il  Pubblico  registro  automobilistico
          istituito  presso  l'Automobile  Club  d'Italia  dal  regio
          decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436, convertito dalla legge
          19 febbraio 1928, n. 510, con i dati a  disposizione  della
          CONSAP per la gestione del fondo di garanzia per le vittime
          della strada di cui all'articolo 283 decreto legislativo  7
          settembre  2005,  n.  209,  e   per   la   gestione   della
          liquidazione dei danni a cura dell'impresa designata di cui
          all'articolo 286 del decreto legislativo 7 settembre  2005,
          n. 209, con i dati a disposizione per i  sinistri  relativi
          ai veicoli di cui  all'articolo  125  gestiti  dall'Ufficio
          centrale italiano di  cui  all'articolo  126  del  medesimo
          decreto legislativo n. 209 del 2005, nonche' con  ulteriori
          archivi e banche dati pubbliche e private, individuate  con
          decreto  del  Ministro  dello  sviluppo  economico  e   del
          Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti,  sentiti  i
          Ministeri competenti e l'IVASS. Con  il  medesimo  decreto,
          sentito  il  Garante  per  la  protezione  dei  dati,  sono
          stabilite le modalita' di connessione delle banche dati  di
          cui al  presente  comma,  i  termini,  le  modalita'  e  le
          condizioni per la gestione e conservazione dell'archivio  e
          per  l'accesso  al  medesimo  da  parte   delle   pubbliche
          amministrazioni, dell'autorita' giudiziaria, delle forze di
          polizia, delle  imprese  di  assicurazione  e  di  soggetti
          terzi, nonche' gli obblighi di consultazione  dell'archivio
          da  parte  delle  imprese  di  assicurazione  in  fase   di
          liquidazione dei sinistri. 
              4. Le imprese di assicurazione garantiscono  all'IVASS,
          per l'alimentazione  dell'archivio  informatico  integrato,
          secondo le modalita' e nei termini stabiliti dal decreto di
          cui al comma 3, l'accesso ai  dati  relativi  ai  contratti
          assicurativi   contenuti   nelle   proprie   banche   dati,
          forniscono la documentazione richiesta ai sensi  del  comma
          2, lettera b),  e  comunicano  all'archivio  nazionale  dei
          veicoli di cui all'articolo 226 del codice della strada, di
          cui al decreto legislativo n. 285 del  1992,  e  successive
          modificazioni, gli estremi dei contratti  di  assicurazione
          per  la  responsabilita'  civile  verso  i  terzi  prevista
          dall'articolo 122 del codice delle  assicurazioni  private,
          di cui al decreto legislativo n. 209 del 2005, stipulati  o
          rinnovati. 
              5. La trasmissione dei dati di cui al comma  4  avviene
          secondo le modalita' di cui al decreto del  Ministro  dello
          sviluppo economico,  di  concerto  con  il  Ministro  delle
          infrastrutture e dei trasporti, previsto dall'articolo  31,
          comma  1,  del  decreto-legge  24  gennaio  2012,   n.   1,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 24  marzo  2012,
          n. 27. 
              6. Nell'esercizio delle sue funzioni l'IVASS  evidenzia
          dall'elaborazione dei dati di cui al comma 3 i picchi e  le
          anomalie statistiche anche  relativi  a  imprese,  agenzie,
          agenti e assicurati e le comunica alle imprese  interessate
          che, con cadenza mensile, comunicano le indagini avviate, i
          relativi risultati e le querele  eventualmente  presentate.
          L'IVASS, in caso di evidenza di reato, comunica altresi'  i
          dati all'Autorita' giudiziaria e alle forze di polizia. 
              7. Agli adempimenti previsti dal presente  articolo  si
          provvede con le risorse umane,  strumentali  e  finanziarie
          disponibili a legislazione vigente. 
              7-bis.  All'articolo  148  del  decreto  legislativo  7
          settembre 2005, n. 209,  al  comma  1,  primo  periodo,  la
          parola: «due» e' sostituita dalla seguente: «cinque».".