Art. 3 Modifiche alla legge 25 marzo 1986, n. 85 1. All'articolo 2 della legge 25 marzo 1986, n. 85, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Alle armi per uso sportivo viene riconosciuta, nel rispetto delle norme della legge 7 agosto 1990, n. 241, tale qualifica, a richiesta del fabbricante o dell'importatore, dal Banco nazionale di prova, sentite le federazioni sportive interessate affiliate o associate al CONI. Per le armi per uso sportivo sono ammessi caricatori o serbatoi, fissi o amovibili, contenenti un numero di colpi maggiore rispetto a quanto previsto dall'art. 2, comma 3, della legge 18 aprile 1975, n. 110, se previsto dalla disciplina sportiva prescritta dalle federazioni sportive interessate affiliate o associate al CONI.»; b) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Delle armi per uso sportivo sottoposte a verifica da parte del Banco nazionale di prova e' redatto un apposito elenco.».
Note all'art. 3: - Si riporta il testo degli articoli 2, 5, 12, 14, 15, 16, 22 e 23 della legge 18 aprile 1975, n. 110 (Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 21 aprile 1975, n. 105, come modificata dal decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 204 (Attuazione della direttiva 2008/51/CE, che modifica la direttiva 91/477/CEE relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 dicembre 2010, n. 288, cosi' come modificato dal presente decreto: «Art. 2 (Armi e munizioni comuni da sparo). - Agli stessi effetti indicati nel primo comma del precedente art. 1 e salvo quanto disposto dal secondo comma dell'articolo stesso sono armi comuni da sparo: a) i fucili anche semiautomatici con una o piu' canne ad anima liscia; b) i fucili con due canne ad anima rigata, a caricamento successivo con azione manuale; c) i fucili con due o tre canne miste, ad anime lisce o rigate, a caricamento successivo con azione manuale; d) i fucili, le carabine ed i moschetti ad una canna ad anima rigata, anche se predisposti per il funzionamento semiautomatico; e) i fucili e le carabine che impiegano munizioni a percussione anulare, purche' non a funzionamento automatico; f) le rivoltelle a rotazione; g) le pistole a funzionamento semiautomatico; h) le repliche di armi antiche ad avancarica di modelli anteriori al 1890, fatta eccezione per quelle a colpo singolo. Sono altresi' armi comuni da sparo i fucili e le carabine che, pur potendosi prestare all'utilizzazione del munizionamento da guerra, presentino specifiche caratteristiche per l'effettivo impiego per uso di caccia o sportivo, abbiano limitato volume di fuoco e siano destinate ad utilizzare munizioni di tipo diverso da quelle militari. Salvo che siano destinate alle Forze armate o ai Corpi armati dello Stato, ovvero all'esportazione, non e' consentita la fabbricazione, l'introduzione nel territorio dello Stato e la vendita di armi da fuoco corte semiautomatiche o a ripetizione, che sono camerate per il munizionamento nel calibro 9×19 parabellum, nonche' di armi comuni da sparo, salvo quanto previsto per quelle per uso sportivo, per le armi antiche e per le repliche di armi antiche, con caricatori o serbatoi, fissi o amovibili, contenenti un numero superiore a 5 colpi per le armi lunghe ed un numero superiore a 15 colpi per le armi corte, nonche' di tali caricatori e di ogni dispositivo progettato o adattato per attenuare il rumore causato da uno sparo. Per le repliche di armi antiche e' ammesso un numero di colpi non superiore a 10. Nei casi consentiti e' richiesta la licenza di cui all'art. 31 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. Sono infine considerate armi comuni da sparo quelle denominate "da bersaglio da sala", o ad emissione di gas, nonche' le armi ad aria compressa o gas compressi, sia lunghe sia corte i cui proiettili erogano un'energia cinetica superiore a 7,5 joule, e gli strumenti lanciarazzi, salvo che si tratti di armi destinate alla pesca ovvero di armi e strumenti per i quali il Banco nazionale di prova escluda, in relazione alle rispettive caratteristiche, l'attitudine a recare offesa alla persona. Non sono armi gli strumenti ad aria compressa o gas compresso a canna liscia e a funzionamento non automatico, destinati al lancio di capsule sferiche marcatrici biodegradabili, prive di sostanze o preparati di cui all'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, che erogano una energia cinetica non superiore a 12,7 joule, purche' di calibro non inferiore a 12,7 millimetri e non superiore a 17,27 millimetri. Il Banco nazionale di prova, a spese dell'interessato, procede a verifica di conformita' dei prototipi dei medesimi strumenti. Gli strumenti che erogano una energia cinetica superiore a 7,5 joule possono essere utilizzati esclusivamente per attivita' agonistica. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui al presente comma, si applica la sanzione amministrativa di cui all'art. 17-bis, primo comma, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. Con decreto del Ministro dell'interno sono definite le disposizioni per l'acquisto, la detenzione, il trasporto, il porto e l'utilizzo degli strumenti da impiegare per l'attivita' amatoriale e per quella agonistica. Le munizioni a palla destinate alle armi da sparo comuni non possono comunque essere costituite con pallottole a nucleo perforante, traccianti, incendiarie, a carica esplosiva, ad espansione, autopropellenti, ne' possono essere tali da emettere sostanze stupefacenti, tossiche o corrosive o capsule sferiche marcatrici, diverse da quelle consentite a norma del terzo comma ed, eccettuate le cartucce che lanciano sostanze e strumenti narcotizzanti destinate a fini scientifici e di zoofilia per le quali venga rilasciata apposita licenza del questore. Le disposizioni del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, con le successive rispettive modificazioni e della presente legge relative alla detenzione ed al porto delle armi non si applicano nei riguardi degli strumenti lanciarazzi e delle relative munizioni quando il loro impiego e' previsto da disposizioni legislative o regolamentari ovvero quando sono comunque detenuti o portati per essere utilizzati come strumenti di segnalazione per soccorso, salvataggio o attivita' di protezione civile.». «Art. 5 (Limiti alle registrazioni. Divieto di strumenti trasformabili in armi). - Le disposizioni di cui al primo comma dell'art. 55 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni, non si applicano alla vendita al minuto delle cartucce da caccia a pallini, dei relativi bossoli o inneschi nonche' alla vendita dei pallini per le armi ad aria compressa.». - L'art. 4-bis del decreto-legge 22 novembre 1956, n. 1274, convertito nella legge 22 dicembre 1956, n. 1452, e' abrogato. - Le disposizioni del citato testo unico, del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 , e quelle della presente legge non si applicano agli strumenti di cui al presente articolo. Gli strumenti riproducenti armi non possono essere fabbricati con l'impiego di tecniche e di materiali che ne consentano la trasformazione in armi da guerra o comuni da sparo o che consentano l'utilizzo del relativo munizionamento o il lancio di oggetti idonei all'offesa della persona. I predetti strumenti se realizzati in metallo devono avere la canna completamente ostruita, non in grado di camerare cartucce ed avere la canna occlusa da un tappo rosso inamovibile. Quelli da segnalazione acustica, destinati a produrre un rumore tramite l'accensione di una cartuccia a salve, devono avere la canna occlusa da un inserto di metallo ed un tappo rosso inamovibile all'estremita' della canna. Gli strumenti denominati "softair", vendibili solo ai maggiori di 16 anni, possono sparare pallini in plastica, di colore vivo, per mezzo di aria o gas compresso, purche' l'energia del singolo pallino, misurata ad un metro dalla volata, non sia superiore ad 1 joule. La canna dell'arma deve essere colorata di rosso per almeno tre centimetri e qualora la canna non sia sporgente la verniciatura deve interessare la parte anteriore dello strumento per un pari tratto. Gli strumenti di cui al presente comma sono sottoposti, a spese dell'interessato, a verifica di conformita' accertata dal Banco nazionale di prova. Nessuna limitazione e' posta all'aspetto dei strumenti riproducenti armi destinati all'esportazione. Chiunque produce o pone in commercio gli strumenti di cui al presente articolo, senza l'osservanza delle disposizioni del quarto comma, e' punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 1.500 euro a 15.000 euro. Quando l'uso o il porto d'armi e' previsto quale elemento costitutivo o circostanza aggravante del reato, il reato stesso sussiste o e' aggravato anche qualora si tratti di arma per uso scenico o di strumenti riproducenti armi la cui canna non sia occlusa a norma del quarto comma.». «Art. 12 (Importazione definitiva di armi da sparo). - Chi, senza licenza per la fabbricazione ed il commercio di armi intende importare armi comuni da sparo in numero superiore a tre, nel corso dello stesso anno solare, oltre la licenza del questore di cui all'art. 31 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, deve munirsi di apposita licenza del prefetto della provincia in cui l'interessato ha la propria residenza anagrafica. La richiesta intesa ad ottenere il rilascio delle licenze di importazione deve essere motivata. Il rilascio delle licenze d'importazione e' subordinato all'accertamento dell'esistenza, nei casi previsti, delle autorizzazioni di competenza di altre pubbliche amministrazioni. Non puo' essere autorizzata l'importazione di armi comuni da sparo che non abbiano superato la verifica di cui all'art. 23, comma 12-sexiesdecies, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Chiunque importa armi in numero superiore a tre senza munirsi della licenza di cui al primo comma e' punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 206 a euro 1.549.». «Art. 14 (Armi inidonee e non catalogate). - Qualora le armi comuni da sparo e le canne presentate al Banco od alle sezioni non superino la prova prescritta dall'art. 1, legge 23 febbraio 1960, n. 186, ovvero risultino non catalogate o non conformi ai tipi catalogati, ovvero non superino la verifica di cui all'art. 23, comma 12-sexiesdecies, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e' dato avviso, entro trenta giorni, a cura del Banco o della sezione, al produttore od all'importatore. Trascorsi trenta giorni dalla comunicazione dell'avviso di cui al primo comma senza che il produttore abbia disposto il ritiro delle armi ovvero senza che l'importatore abbia richiesto il rinvio, a sue spese, delle armi medesime alla dogana che ha provveduto alla loro nazionalizzazione, per la rispedizione all'estero, le armi si considerano abbandonate e sono versate alla competente direzione di artiglieria che puo' disporne la rottamazione e la successiva alienazione. Sono del pari considerate abbandonate le armi rinviate alla dogana ai sensi del comma precedente, delle quali l'importatore non abbia richiesto la rispedizione fuori dal territorio doganale entro venti giorni dalla comunicazione all'interessato da parte della dogana medesima. La rispedizione all'estero delle armi inidonee o non catalogate e' effettuata in deroga ai divieti economici e valutari in materia di armi e comporta lo sgravio dei diritti doganali liquidati all'atto dell'importazione ed il rimborso di quelli gia' pagati, esclusi in ogni caso i corrispettivi per servizi resi. Le disposizioni contenute nel secondo, terzo e quarto comma sono applicabili anche per la restituzione ai produttori ed agli importatori delle armi di cui sia stato eventualmente richiesto il deposito o l'esibizione da parte del Ministero dell'interno per la catalogazione ai sensi del precedente art. 7.». «Art. 15 (Importazione temporanea di armi comuni da sparo). - I cittadini italiani residenti all'estero o dimoranti all'estero per ragioni di lavoro, ovvero gli stranieri non residenti in Italia, sono ammessi all'importazione temporanea di armi comuni da sparo, senza la licenza di cui all'art. 31 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, per finalita' sportive o di caccia, provviste del numero di matricola, nonche' di armi comuni da sparo per finalita' commerciali ai soli fini espositivi durante fiere, esposizioni, mostre, o di valutazione e riparazione. Con decreto del Ministro per l'interno, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per le finanze, per l'agricoltura e le foreste, per il commercio con l'estero e per il turismo e lo spettacolo, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale, sono determinate le modalita' per l'introduzione, la detenzione, il porto e il trasporto all'interno dello Stato delle armi temporaneamente importate nonche' il numero delle stesse. Ai fini della presente legge si considera temporanea l'importazione per un periodo non eccedente i novanta giorni. Trascorso tale termine l'interessato e' soggetto agli obblighi di cui al precedente art. 12. Chiunque non osserva le disposizioni del decreto ministeriale di cui al secondo comma e' punito con la reclusione da sei mesi a un anno e con la multa da 4.000 euro a 30.000 euro.». «Art. 16 (Esportazione di armi). - Nelle operazioni concernenti le armi comuni da sparo di cui al precedente art. 2 dichiarate per l'esportazione, sono obbligatori la visita doganale e il riscontro della guardia di finanza. Il rilascio della licenza di polizia, singola, multipla e globale, fatte salve le previsioni di cui all'art. 1, comma 11, della legge 9 luglio 1990, n. 185, come modificata dal decreto legislativo 22 giugno 2012, n. 105, per l'esportazione di armi comuni da sparo di ogni tipo e' subordinato all'applicazione del disposto dell'art. 11 del regolamento (CE) n. 258/2012. Il titolare della licenza di polizia deve esibire all'autorita' che ha rilasciato la licenza la bolletta di esportazione, ovvero copia di essa autenticata o vistata dall'autorita' medesima. Il contravventore all'obbligo di cui al precedente comma e' punito a norma dell'art. 17 del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773 , e successive modificazioni. Con decreto del Ministro, per le finanze, di concerto col Ministro per l'interno, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale, sono determinate le modalita' per assicurare l'effettiva uscita dal territorio dello Stato delle armi destinate all'esportazione, nonche' quelle per disciplinare l'esportazione temporanea, da parte di persone residenti in Italia, di armi comuni da sparo per uso sportivo o di caccia , ovvero di armi comuni da sparo per finalita' commerciali ai soli fini espositivi durante fiere, esposizioni, mostre, o di valutazione e riparazione. Con decreto del Ministro per l'interno, sentito il Ministro per i beni culturali, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale, sono determinate le modalita' relative alla temporanea esportazione di armi antiche, artistiche, rare o comunque aventi importanza storica ai fini di mostre e scambi culturali.». «Art. 22 (Locazione e comodato di armi). - Non e' consentita la locazione o il comodato delle armi di cui agli articoli 1 e 2, salvo che si tratti di armi per uso scenico, ovvero di armi destinate ad uso sportivo o di caccia, ovvero che il conduttore o accomodatario sia munito di autorizzazione per la fabbricazione di armi o munizioni ed il contratto avvenga per esigenze di studio, di esperimento, di collaudo. Per armi da fuoco per uso scenico si intendono le armi alle quali, con semplici accorgimenti tecnici, venga occlusa parzialmente la canna al solo scopo di impedire che possa espellere un proiettile ed il cui impiego avvenga costantemente sotto il controllo dell'armaiolo che le ha in carico. Le armi da fuoco per uso scenico sono sottoposte, a spese dell'interessato, a verifica del Banco nazionale di prova, che vi apporra' specifico punzone. E' punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da 2.000 euro a 20.000 euro chiunque da' o riceve in locazione o comodato armi in violazione del divieto di cui al precedente comma. La pena e' raddoppiata se l'attivita' di locazione o comodato delle armi risulta abituale.». «Art. 23 (Armi clandestine). - Sono considerate clandestine: 1) le armi comuni da sparo non catalogate ai sensi del precedente art. 7, ovvero non sottoposte alla verifica di cui all'art. 23, comma 12-sexiesdecies, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135; 2) le armi comuni e le canne sprovviste dei numeri, dei contrassegni e delle sigle di cui al precedente art. 11. E' punito con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa da 2.000 euro a 20.000 euro chiunque fabbrica, introduce nello Stato, esporta, commercia, pone in vendita o altrimenti cede armi o canne clandestine. Chiunque detiene armi o canne clandestine e' punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 1.000 euro a 15.000 euro. Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e con la multa da 2.000 euro a 20.000 euro a chiunque porta in luogo pubblico o aperto al pubblico armi o canne clandestine. La stessa pena si applica altresi' a chiunque cancella, contraffa' o altera i numeri di catalogo o di matricola e gli altri segni distintivi di cui all'art. 11. Con la sentenza di condanna e' ordinata la revoca delle autorizzazioni di polizia in materia di armi e la confisca delle stesse armi. Non e' punibile, ai sensi del presente articolo, per la mancanza dei segni d'identificazione prescritti per le armi comuni da sparo, chiunque ne effettua il trasporto per la presentazione del prototipo al Banco nazionale di prova ai fini della sottoposizione alla verifica di cui all'art. 23, comma 12-sexiesdecies, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, o l'importazione ai sensi dell'art. 11.».