Art. 3 
 
 
                     Piano di approvvigionamento 
 
  1. Il  piano  di  approvvigionamento  deve  riportare  le  seguenti
informazioni: 
    a) disponibilita' territoriale presente o stimata delle  biomasse
agricole e forestali da utilizzare quali materie prime; 
    b) modalita' di  produzione,  raccolta,  trasporto  e  stoccaggio
delle biomasse di cui alla lettera a), indicando, per ciascuna  fase,
i  consumi  energetici  e  le  emissioni   di   CO2-equivalente   che
discendono; 
    c) indicazioni  precise  su  come  garantire  il  rispetto  della
tracciabilita'  del  processo  di  approvvigionamento  delle  materie
prime, nonche'  della  sostenibilita',  nel  caso  di  produzione  di
biocarburanti,  cosi'  come  individuate  dalla   vigente   normativa
comunitaria e nazionale e dal presente decreto. 
  2. Il piano di  cui  al  comma  1  puo'  prevedere  un  sistema  di
approvvigionamento che si avvalga di intese  di  filiera  nonche'  di
contratti  quadro  per  la  fornitura  di  materia  prima  dai  Paesi
dell'area euro-mediterranea con i quali l'Italia ha  attivato  intese
nell'ambito dei programmi di cooperazione e  sviluppo.  Tale  sistema
deve comunque garantire la tracciabilita' e la sostenibilita' di  cui
alla lettera c). 
  3. Ai fini di cui all'art. 2,  gli  impianti  di  cui  al  presente
decreto assicurano, nel Piano di approvvigionamento di cui  al  comma
1, i seguenti obiettivi: 
    i) il raggiungimento, entro  i  primi  due  anni  dalla  data  di
entrata in esercizio, della percentuale di utilizzo di almeno  il  20
per cento in peso di biomassa a filiera corta o proveniente da intese
di filiera o contratti quadro previsti dal comma 2; 
    ii) l'elevazione di tale quota ad almeno il 40 per cento in  peso
di biomassa a filiera corta o proveniente  da  intese  di  filiera  o
contratti quadro di cui al comma 2 entro i primi tre anni dalla  data
di entrata in esercizio dell'impianto; 
    iii) l'elevazione di tale quota ad almeno il 60 per cento in peso
di biomassa a filiera corta o proveniente  da  intese  di  filiera  o
contratti quadro di cui al comma 2 entro i primi  cinque  anni  dalla
data di entrata in esercizio dell'impianto. 
  4. Ai fini del presente decreto, le biomasse di cui al comma 1  che
possono essere utilizzate quali materie prime  sono  quelle  elencate
nell'Allegato I che forma parte integrante del presente decreto.