Art. 3 
 
 
        Credito d'imposta per attivita' di ricerca e sviluppo 
 
  1.  A  valere  sulla  proposta  nazionale  relativa  alla  prossima
programmazione 2014-2020 dei  fondi  strutturali  comunitari,  previa
verifica della coerenza con le linee di intervento in  essa  previste
ed a seguito dell'approvazione della Commissione europea, e' disposta
l'istituzione di un credito di imposta a  favore  delle  imprese  che
investono in attivita' di ricerca  e  sviluppo,  nel  limite  massimo
complessivo di euro 600 milioni per il  triennio  2014-2016,  le  cui
modalita' operative e la cui decorrenza  sono  definite,  nell'ambito
del programma operativo di  riferimento,  con  decreto  del  Ministro
dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, ai sensi del comma 12. 
  2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 e' riconosciuto, fino  ad
un importo massimo annuale di euro 2.500.000 per ciascun beneficiario
e nel limite complessivo  di  spesa  delle  risorse  individuate  per
ciascun  anno  ai  sensi  del  comma   1,   a   tutte   le   imprese,
indipendentemente dalla forma giuridica, dalle dimensioni  aziendali,
dal settore economico in cui operano, nonche'  dal  regime  contabile
adottato, nella misura del 50 per cento degli incrementi  annuali  di
spesa nelle attivita' di ricerca e sviluppo, registrati  in  ciascuno
dei  periodi  d'imposta  con  decorrenza  dal  periodo   di   imposta
determinato con il decreto di cui al comma 12 e  fino  alla  chiusura
del periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2016, a condizione che
siano sostenute spese per attivita' di ricerca e sviluppo almeno pari
a euro 50.000 in ciascuno dei suddetti periodi di imposta. 
  3. Sono ammissibili al credito d'imposta le seguenti  attivita'  di
ricerca e sviluppo: 
    a) lavori sperimentali o teorici svolti aventi  quale  principale
finalita'  l'acquisizione  di  nuove  conoscenze  sui  fondamenti  di
fenomeni  e  di  fatti  osservabili,   senza   che   siano   previste
applicazioni o utilizzazioni pratiche dirette; 
    b) ricerca pianificata o indagini critiche miranti  ad  acquisire
nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto  nuovi  prodotti,
processi o  servizi  o  permettere  un  miglioramento  dei  prodotti,
processi o servizi esistenti ovvero la  creazione  di  componenti  di
sistemi  complessi,  necessaria  per  la  ricerca   industriale,   ad
esclusione dei prototipi di cui alla lettera c); 
    c) acquisizione, combinazione, strutturazione  e  utilizzo  delle
conoscenze e capacita' esistenti di natura scientifica, tecnologica e
commerciale allo scopo di produrre  piani,  progetti  o  disegni  per
prodotti, processi o servizi nuovi,  modificati  o  migliorati.  Puo'
trattarsi  anche  di  altre  attivita'  destinate  alla   definizione
concettuale, alla pianificazione e  alla  documentazione  concernenti
nuovi  prodotti,  processi  e   servizi;   tali   attivita'   possono
comprendere  l'elaborazione  di  progetti,  disegni,  piani  e  altra
documentazione,  purche'  non  siano  destinati  a  uso  commerciale;
realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi  commerciali  e  di
progetti pilota destinati a esperimenti  tecnologici  o  commerciali,
quando il prototipo e' necessariamente il prodotto commerciale finale
e il suo costo di fabbricazione e' troppo elevato per  poterlo  usare
soltanto  a  fini  di  dimostrazione  e  di  convalida.  L'eventuale,
ulteriore sfruttamento di progetti di  dimostrazione  o  di  progetti
pilota a scopo commerciale comporta la deduzione  dei  redditi  cosi'
generati dai costi ammissibili; 
    d) produzione e collaudo  di  prodotti,  processi  e  servizi,  a
condizione  che  non  siano  impiegati  o  trasformati  in  vista  di
applicazioni industriali o per finalita' commerciali. 
  4. Non si considerano attivita' di ricerca e sviluppo le  modifiche
ordinarie o periodiche apportate a  prodotti,  linee  di  produzione,
processi di fabbricazione, servizi esistenti e  altre  operazioni  in
corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti. 
  5.  Ai  fini  della  determinazione  del  credito  d'imposta   sono
ammissibili le spese relative a: 
    a) personale impiegato nelle attivita' di ricerca e sviluppo; 
    b)  quote  di  ammortamento  delle  spese   di   acquisizione   o
utilizzazione di strumenti e attrezzature di laboratorio, nei  limiti
dell'importo risultante dall'applicazione dei coefficienti  stabiliti
con decreto del Ministro delle finanze del 31 dicembre 1988,  recante
coefficienti di ammortamento del costo dei beni materiali strumentali
impiegati   nell'esercizio   di   attivita'   commerciali,   arti   e
professioni,  pubblicato  nel  supplemento  ordinario  alla  Gazzetta
Ufficiale n. 27 del 2 febbraio 1989, in relazione alla  misura  e  al
periodo di utilizzo per l'attivita' di ricerca e sviluppo e  comunque
con un costo unitario non inferiore a 2.000 euro al netto di iva; 
    c)  costi  della  ricerca  svolta  in   collaborazione   con   le
universita' e gli  organismi  di  ricerca,  quella  contrattuale,  le
competenze tecniche e i brevetti, acquisiti o ottenuti in licenza  da
fonti esterne. 
  6. Il credito d'imposta deve essere  indicato  nella  dichiarazione
dei redditi relativa al periodo d'imposta  nel  corso  del  quale  il
beneficio e' maturato. Esso non concorre alla formazione del reddito,
ne' della base  imponibile  dell'imposta  regionale  sulle  attivita'
produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e
109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi,  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  e
successive  modificazioni,  ed  e'  utilizzabile  esclusivamente   in
compensazione ai sensi dell'articolo 17  del  decreto  legislativo  9
luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. 
  7. Per fruire  del  contributo  le  imprese  presentano  un'istanza
telematica mediante le modalita' tecniche predisposte  dal  Ministero
dello sviluppo economico secondo quanto previsto al successivo  comma
12. 
  8. Per la gestione della misura di agevolazione fiscale di  cui  al
presente articolo, il  Ministero  dello  sviluppo  economico,  potra'
avvalersi sulla base di apposita convenzione, di  societa'  in  house
ovvero di  societa'  o  enti  in  possesso  dei  necessari  requisiti
tecnici,  organizzativi  e  di  terzieta'  scelti,  sulla   base   di
un'apposita gara, secondo le modalita'  e  le  procedure  di  cui  al
decreto  legislativo  12  aprile  2006,  n.  163.  Agli  oneri  della
convenzione si provvede nel limite massimo dell'uno per  cento  delle
risorse di cui al successivo comma 14. 
  9. Per la verifica della corretta fruizione del  credito  d'imposta
di cui al presente articolo, il Ministero dello sviluppo economico  e
l'Agenzia delle entrate effettuano controlli nei rispettivi ambiti di
competenza secondo le modalita' individuate dal  decreto  di  cui  al
comma 12 del presente articolo. 
  10. I controlli sono svolti sulla base di  apposita  documentazione
contabile certificata dal soggetto incaricato della revisione  legale
o dal collegio sindacale o da un professionista iscritto nel registro
della revisione legale di cui al decreto legislativo n. 39 del  2010.
Tale certificazione va allegata al bilancio. Le imprese non  soggette
a revisione legale dei conti e prive di un collegio sindacale  devono
comunque avvalersi della certificazione di  un  revisore  legale  dei
conti o di una societa' di revisione legale dei conti iscritti  quali
attivi nel registro di cui all'articolo 6 del decreto legislativo  27
gennaio 2010, n. 39. Il revisore o professionista responsabile  della
revisione,  nell'assunzione  dell'incarico,  osserva  i  principi  di
indipendenza  elaborati  ai  sensi  dell'articolo  10   del   decreto
legislativo  27  gennaio  2010,  n.  39  e,  in  attesa  della   loro
emanazione, dal  codice  etico  dell'IFAC.  Le  spese  sostenute  per
l'attivita' di certificazione contabile da parte delle imprese di cui
al precedente periodo sono ammissibili entro  il  limite  massimo  di
euro 5.000. 
  11. Nei confronti del revisore legale  dei  conti  che  incorre  in
colpa grave nell'esecuzione degli atti che gli sono richiesti per  il
rilascio della certificazione di cui ai commi 8 e 9 si  applicano  le
disposizioni dell'articolo 64 del codice di procedura civile. 
  12. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di  concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi  entro  30
giorni  dall'adozione  dell'intervento  all'interno   del   programma
operativo nazionale di riferimento,  sono  adottate  le  disposizioni
applicative necessarie, ivi comprese le modalita' di iscrizione delle
spese  in  bilancio,   le   modalita'   di   verifica   e   controllo
dell'effettivita' delle spese sostenute e della coerenza delle stesse
con le previsioni di cui ai precedenti commi 3, 4  e  5,  nonche'  le
cause  di  decadenza  e  revoca  del  beneficio,  le   modalita'   di
restituzione dell'importo di cui l'impresa ha fruito indebitamente  e
le eventuali relative  maggiorazioni.  La  procedura  telematica  per
usufruire del credito d'imposta prevede una verifica  ex  ante  sulla
conformita'  delle  spese  di  ricerca  e  sviluppo  che  le  imprese
sostengono  ed  una  ex  post  sull'effettiva  entita'  delle   spese
sostenute.  Qualora  le  spese  effettivamente  sostenute   risultino
inferiori di oltre il 20 per cento rispetto a quelle  dichiarate,  la
misura dell'agevolazione sara' ridotta dal 50 per  cento  al  40  per
cento sempre che permanga la spesa incrementale. 
  13. Le risorse  individuate  nell'ambito  del  Programma  Operativo
Nazionale di  riferimento  per  il  cofinanziamento  del  credito  di
imposta del presente articolo sono versate all'entrata  del  bilancio
dello Stato e successivamente riassegnate, per le suddette  finalita'
di spesa,  ad  apposito  programma  dello  stato  di  previsione  del
Ministero dell'economia e delle finanze. A  tal  fine,  il  Ministero
dello sviluppo economico  comunica  al  Fondo  di  rotazione  di  cui
all'articolo 5 della legge  16  aprile  1987,  n.  183,  gli  importi
comunitari e nazionali riconosciuti a titolo di credito di imposta da
versare all'entrata del bilancio dello Stato.